Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2303/2024

Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Pubblicato: 19/06/2024 In vigore dal: 19/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 20-06-2024 Messaggio n. 2303 OGGETTO: Domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili Premessa Con il presente messaggio si comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Si ricorda che, per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023: “La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno” (cfr. la circolare n. 76 del 10 agosto 2023). 1. Gestione e applicazione della maggiorazione per genitori lavoratori in caso di domande presentate come nuclei vedovili In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto (sussistendo le condizioni illustrate nella citata circolare n. 76/2023) alla maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021. Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”. In entrambi i suddetti casi la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente la seguente autodichiarazione: “Al fine di ricevere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori ai sensi dell’art. 4 co. 8 del D.lgs. 230/2021, dichiaro di svolgere attività lavorativa e che anche l’altro genitore – di cui indico il codice fiscale - svolgeva attività lavorativa al momento del decesso. Si ricorda che la maggiorazione viene concessa per i figli minorenni e per valori di ISEE inferiori al limite previsto dalla legge (per il 2024 pari a € 45.574,96)”. Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato alla verifica della sussistenza del requisito della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito. In caso di riscontro negativo, il richiedente riceve una e-mail con l’informazione della mancata concessione della maggiorazione. In ogni caso, l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, vengono comunque, garantite. Si precisa che, in caso di riscontro negativo, l’operatore di Sede ha comunque la possibilità di forzare positivamente il controllo accedendo al tab “Istruttoria” e selezionando la voce “Forza Esito”, presente in corrispondenza del controllo di genitorialità situato nella tabella “Controlli per la Maggiorazione”. Infine, nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale. 2. Subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per cento per provvedimento giudiziario Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100 per cento - in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario - è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. A tale proposito il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (in caso sia già titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”. La procedura sottopone, quindi, al genitore la seguente autodichiarazione: “Ai fini del diritto all’assegno unico e universale, dichiaro di non trovarmi in nessuna delle seguenti condizioni rispetto ai figli: essere stato escluso dalla responsabilità genitoriale; essere stato destinatario, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”. Una volta confermati i presupposti per il diritto alla prestazione, la domanda transita in stato “Accolta” e vengono disposti i relativi pagamenti spettanti. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2303/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2024

Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan… Risoluzione AdE 13 Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm… Risoluzione AdE 213 Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024 Provvedimento AdE 6241354 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Articolo 7 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 – Imposta sostitutiva nella misura del … Interpello AdE 73