Corresponsione per l’anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Corresponsione per l’anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 25-06-2024
Messaggio n. 2362
OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d.
quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-
legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge
n. 232/2016
1. Corresponsione d’ufficio e a domanda
Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a
erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle
banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite
nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della
Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di
pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente
previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre
2024.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi
pubblicati in materia dall’Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono
presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE
REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria
identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta
Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita
per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.
2. Requisiti reddituali per l’anno 2024
2.1 Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla
base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione
del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo
articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel
Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi
all’anno precedente.
Per l’anno 2024 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno
2024 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito
la somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario
centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2024;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni
2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi
disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
2.2 Limiti di reddito
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale
reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella
tabella sottostante.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base
alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte
il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.
Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo
individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e
inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene
corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2024.
Quattordicesima Anno 2024 – limiti reddituali
(T.M. mensile € 598,61 – T.M. annuale € 7.781,93)
Anni di contribuzione T.M. annuo x 1,5 T.M. annuo x 2 (tabella
(tabella A) B)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.773,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.773,89 € 15.563,86
< 15 anni < 18 anni Max Max
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) € 437,00 € 12.109,90 € 336,00 € 15.899,86
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.798,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.798,89 € 15.563,86
Max Max
> 15 < 25 anni > 18 < 28 anni € 546,00 € 12.218,90 € 420,00 € 15.983,86
(> 781 < 1.300 (> 937 < 1.456
ctr.) ctr.)
Fino a Tra Tra Oltre
Lavoratori Lavoratori € 11.672,91 € 11.823,90
dipendenti autonomi € 11.672,90 e e € 15.563,86
€ 11.823,89 € 15.563,86
> 25 anni > 28 anni Max Max
(> 1.301 ctr.) (> 1.457 ctr.) € 655,00 € 12.327,90 € 504,00 € 16.067,86
3. Pensioni gestite nei sistemi integrati
Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:
della Gestione privata;
ex ENPALS;
della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245
con GP1AV91B=1).
3.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2024, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP),
027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012
(SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198
(VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
pensioni della ex SPORTASS.
3.2 Registrazione delle attività sulla pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione
nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore 1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2024.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
Codice Descrizione
0710 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00
0711 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su
pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712 Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per
xxxxxxxxxxxxxxxx
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo database della pensione sulla quale viene
attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l’importo corrisposto:
GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la
quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a
seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2024 viene
recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
3.4 Apertura della procedura di prenotazione
La procedura “BOOKING OFFICE” consente l’erogazione della somma in argomento in
modalità online.
Per l’anno corrente la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla
data di pubblicazione del presente messaggio.
Come rammentato al precedente paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari
di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente
previsti è corrisposta la quattordicesima.
Tramite la procedura di prenotazione “BOOKING OFFICE” possono essere elaborate solo le
citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con GP1AV91B=1.
4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica
4.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d’ufficio sulla
mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che,
alla data del 30 giugno 2024, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei
seguenti soggetti:
soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro
trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del
punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
4.2 Redditi utilizzati
Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle
Strutture territoriali nell’applicativo online entro il giorno 13 maggio 2024.
In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2023 o 2022, per i redditi diversi da
quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata,
ossia i redditi dell’anno 2021.
5. Scarto per irreperibilità
Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell’elaborazione, risultavano in
condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all’estero
tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell’esistenza in vita svolte dalla
medesima banca.
Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della somma aggiuntiva,
deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui
ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.
6. Comunicazioni ai pensionati
Il credito per la somma aggiuntiva per l’anno 2024 viene evidenziato con apposita voce nel
cedolino di pensione.
Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in
formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:
1. nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
2. con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una
comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
3. sul cedolino, con apposita annotazione;
4. con invio di una notifica sull’app “IO”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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