Corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 13-06-2018
Messaggio n. 2389
OGGETTO: Corresponsione per l’anno 2018 della somma aggiuntiva (c.d.
quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-
legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge
127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge
11 dicembre 2016, n. 232
Con il presente messaggio si comunica che, unitamente alla mensilità di pensione di luglio
2018, l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di
cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con
modificazioni dalla legge n. 127/2007, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge
11 dicembre 2016, n. 232.
Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rimanda alle circolari e ai messaggi
pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.
1. Requisiti reddituali per l’anno 2018
1.1 Anno di riferimento del reddito
La verifica del diritto alla somma in argomento viene effettuata, in caso di prima concessione,
sulla base dei criteri di cui all’articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009, e, nel caso di concessione del
beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo,
come modificato dalla legge n. 122/2011.
In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel
Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi dai precedenti relativi
all’anno precedente.
Per l’anno 2018 devono essere quindi valutati i seguenti redditi:
nel caso di prima concessione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2018
(rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la
somma aggiuntiva);
nel caso di concessione successiva alla prima:
i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nel
2018;
i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2017.
Sono, pertanto, sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale
dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi sono presi in esame quelli dell’anno 2017 ovvero, per le prime concessioni,
i redditi dell’anno 2018. Se tali dati non sono disponibili sono utilizzati i dati dichiarati negli
anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria e la sussistenza del
diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
1.2 Limiti
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale
reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella
tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di
reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo
ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato
dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di
salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti
superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato.
1.3 Tabella
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2018 calcolati in base all’indice di
rivalutazione previsionale per l’anno 2018, pari all’1,1%.
Anno 2018 (TM mensile € 507,42)
Anni di contribuzione TM annuo x 1,5 (tabella A) TM annuo x 2(tabella B)
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 9.894,69 €9.894,70 e €9.995,69 e €13.192,92
€9.995,68 € 13.192,92
< 15 anni < 18 anni € 437,00 Max €10.331,69 € 336,00 Max
(< 780 ctr.) (< 936 ctr.) €13.528,92
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra€10.020,69 Oltre
dipendenti autonomi 9.894,69 €9.894,70 e e €13.192,92
€10.020,68 € 13.192,92
> 15 < 25 > 18 < 28 € 546,00 Max €10.440,69 € 420,00 Max
anni anni €13.612,92
(> 781 <
1.300 ctr) (> 937
<1.456 ctr.)
Lavoratori Lavoratori fino a € Tra Tra Oltre
dipendenti autonomi 9.894,69 €9.894,70 e €10.045,69 e €13.192,92
€10.045,68 € 13.192,92
> 25 anni > 28 anni € 655,00 Max €10.549,69 € 504,00 Max
(>1.301 ctr.) (>1.457 ctr.) €13.696,92
2. Pensioni della Gestione privata e della Gestione spettacolo e sport
2.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai
soggetti che rientrano nel limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027
(VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043
(INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e pensioni della ex
SPORTASS.
2.2 Redditi utilizzati
In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da
prestazione sono stati utilizzati i redditi delle ultime campagne reddituali elaborate, ossia i
redditi del 2015 e, in subordine, del 2014.
In assenza di tali redditi, la posizione è stata scartata.
2.3 Registrazione delle attività sul fascicolo elettronico di pensione
Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione
nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
GP1FMPNTIP il valore 1;
GP1DMPN la data di elaborazione;
GP1CPRD il valore M2018.
Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:
codice descrizione
0710 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio € xxx,00
0711 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: conguaglio corrisposto su
pensione cat/sede/numero
0712 elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse 2018: scartata al calcolo per
(motivazione)
Nel segmento GP3, sezione “CU”, del relativo data base della pensione sulla quale viene
attribuita la quattordicesima viene memorizzato l’importo corrisposto:
GP3EDISP = importo della somma aggiuntiva corrisposta.
2.4 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo
Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una
quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle
verifiche reddituali a consuntivo, la quattordicesima del 2018 viene utilizzata per recuperare, in
tutto o in parte, il debito residuo a suo tempo notificato.
2.5 Apertura procedura “BOOKING” per l’anno 2018
La procedura per l’anno 2018 viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dal 19
giugno 2018.
3. Pensioni erogate dalle Casse della Gestione pubblica
3.1 Platea interessata
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2018 ai
soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2018, hanno
un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI”, sono stati pubblicati gli elenchi dei
seguenti soggetti:
soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, con l’indicazione della relativa
motivazione.
3.2 Redditi utilizzati
In assenza delle informazioni relative agli anni 2018 o 2017, per i redditi diversi da quelli da
prestazione sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale elaborata, ossia i
redditi dell’anno 2015.
In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della
Struttura territoriale.
4. Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari sarà inviata dalla Direzione Generale la comunicazione dedicata con l’indicazione
dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
I pensionati saranno inoltre informati del pagamento della quattordicesima nell’apposita voce
sul cedolino del mese di luglio 2017.
5. Corresponsione d’ufficio e a domanda
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione
privata ed Enpals) o dal 1° luglio (per le Casse pensionistiche della Gestione pubblica) al 31
dicembre 2018 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2018, sempre a
condizione che rientrino nel limiti reddituali, la somma sarà, come di consueto, attribuita
d’ufficio con la rata di dicembre 2018.
Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono, in ogni caso,
presentare apposita domanda di ricostituzione on line, attraverso il sito internet dell’Istituto,
www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema
pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). In alternativa, possono rivolgersi
a un patronato.
Come di consueto, le Strutture territoriali provvederanno ad esaminare le domande e, qualora
spettante, ad attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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