Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di PMI
Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di PMI
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-07-2025
Messaggio n. 2398
OGGETTO: Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l’occupazione
in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie
imprese. Decontribuzione Sud PMI. Chiarimenti sulla qualificazione di
PMI
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla
riduzione dei divari territoriali, l’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
(di seguito, legge di Bilancio 2025), ha disciplinato un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle microimprese e alle
piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, anche
Decontribuzione Sud PMI).
Secondo l’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di
microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie
dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651
della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’articolo 1 del citato allegato I al regolamento (UE) 2014/651, prevede quanto segue:
“Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente
dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività
artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni
che esercitano regolarmente un’attività economica”.
Il successivo articolo 2, paragrafo 1, stabilisce, inoltre, che: “La categoria delle microimprese,
delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno
di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
Dal quadro normativo delineato si evince che la definizione di “microimprese, delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:
- il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
- il fatturato annuo;
- il totale di bilancio annuo.
In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che
hanno:
1. meno di 250 occupati;
2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio
annuo che non supera i 43 milioni di euro.
Ai fini della qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel
relativo periodo di riferimento.
Al riguardo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, dispone che:
“1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti
l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in
considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti [...]”.
“2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o
nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo
2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo
superamento avviene per due esercizi consecutivi”.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è stata rilasciata una apposita
funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di
competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con
valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel
mese risulti superiore alle 250 unità.
Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in
considerazione l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale
controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di
legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la
valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.
In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l’onere di fornire, laddove venisse
richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali
annue e di fatturato o di bilancio sopra illustrate.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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