Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024
Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 27-06-2024
Messaggio n. 2403
OGGETTO: Operazione Poseidone. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i
titolari di reddito da arti e professioni, il cui esercizio è subordinato
all’iscrizione ad Albi. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8
aprile 2024
1. Obbligo di iscrizione alla Gestione separata alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 104 del 22 aprile 2022 e n. 238 del 28 novembre 2022
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha confermato la
sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non solo per“i soggetti che svolgono abitualmente attività di
lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali,
ma anche [per] i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale
iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di
previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo
cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la
costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”.
Successivamente, con la sentenza n. 238 del 28 novembre 2022, la Corte Costituzionale ha
precisato che “sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata tanto i lavoratori autonomi e i
professionisti sprovvisti di un albo professionale, quanto quelli che, pur essendo iscritti, a
causa dell’attività esercitata, a uno specifico albo (e versando, in ragione di tale iscrizione, il
contributo integrativo), tuttavia non sono altresì iscritti alla relativa cassa professionale (e non
versano pertanto il contributo soggettivo), sia che la non iscrizione alla cassa professionale sia
dovuta alla mancata integrazione dei presupposti al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di
iscriversi, sia che dipenda, al contrario, dalla sussistenza di un divieto in tal senso, derivante
dall’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”, come nel caso specifico di ingegneri e
architetti.
Ciò in quanto la Gestione separata assolve, nel sistema della tutela previdenziale, una funzione
di chiusura trovando “il suo fondamento nell’esigenza della «universalizzazione» della tutela
previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle
attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare
nell’ambito della categoria professionale di riferimento” (cfr. la citata sentenza n. 104/2022).
La Corte Costituzionale è altresì intervenuta, con la richiamata sentenza n. 104/2022, sulla
controversa questione dell’applicabilità delle sanzioni civili, dichiarando l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeva che gli
avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie
di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, fossero esonerati dal pagamento, in
favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al
periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
2. Sentenza della Corte Costituzionale n. 55 dell’8 aprile 2024
La Corte Costituzionale, in continuità con quanto già sancito nella sentenza n. 104/2022 per gli
avvocati del libero foro, con la sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale – 1^ Serie Speciale della Corte Costituzionale n. 15 del 10 aprile 2024 - ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella
legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non
iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione
previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in
materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono
esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa
iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”.
A tale riguardo, si precisa che l’Istituto, già con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, aveva
indicato, al paragrafo 3, che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non
esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al
versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la
contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle
sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al
periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino
all’anno di imposta 2011”.
3. Chiarimenti circa il dies a quo del termine di prescrizione del diritto ai contributi
Si rileva che una delle eccezioni che viene sollevata nell’ambito del contenzioso in materia di
obbligo contributivo alla Gestione separata riguarda l’intervenuta prescrizione dei contributi.
Si coglie l’occasione per precisare che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza
di legittimità (ex aliis, Corte di Cassazione n. 4034/2021, n. 3494/2023 e n. 29408/2023), il
termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista
dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
applicabili ratione temporis.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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