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Messaggio INPS 2406/2024

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli

Pubblicato: 26/06/2024 In vigore dal: 26/06/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27-06-2024 Messaggio n. 2406 OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Comunicazione esiti controlli Con la circolare n. 124 del 6 agosto 2021 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno previsto, per l’anno 2021, l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle Casse previdenziali professionali autonome. L’Istituto ha proceduto, in due successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura: iscrizione alla Gestione previdenziale, come indicato al paragrafo 2 della circolare n. 124/2021; assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato. Per la descrizione puntuale dei requisiti si rinvia al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021. Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 è stato reso noto il completamento delle verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento. È stato altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che sono state effettuate tali nuove verifiche relative ai requisiti sopra indicati. Pertanto, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nel medesimo messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili, come da indicazioni fornite al paragrafo 6 della circolare n. 124/2021. Si comunica, inoltre, che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto: risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015; avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019; avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro; rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary Framework). L’esito di tali verifiche sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX. In caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato. Avverso gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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