Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti
Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 25-06-2021
Messaggio n. 2418
OGGETTO: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome
degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione
lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi
professionisti, Aziende con dipendenti
Come reso noto con il messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021, l’articolo 1, commi 20-
22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero
parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi
e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali
autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo
lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del
fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli
dell'anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per
la concessione dell'esonero all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze,
il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.
L’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di assicurare la tutela
produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e
vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle
aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e
birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo
decreto-legge, riconosce l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico
dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. L’esonero è riferito anche
alla contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 per i lavoratori autonomi in
agricoltura.
Gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche ed
integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende
appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende
produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui
all’allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al periodo compreso tra il 1°
novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
L’esonero inizialmente previsto per il mese di novembre 2020 è stato prima esteso al
mese di dicembre 2020 e, da ultimo, è stato esteso dall’articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, al mese di gennaio 2021.
L’esonero riguarda anche i lavoratori autonomi in agricoltura con riferimento alla
contribuzione relativa ai medesimi mesi.
In relazione alla necessità di consentire che l’iter di attuazione delle normative sopra
indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che sono differiti
fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente
scadenza:
1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito
d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178;
2. delle somme per il primo acconto dell’anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
3. delle somme richieste con l’emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai
lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
con scadenza il 16 luglio 2021;
4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati
dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 70
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In particolare, per le aziende che effettuano i
versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo
2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;
5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio
2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive
modifiche ed integrazioni. In particolare, per le aziende che versano la contribuzione
agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con
l’emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021. Per i
lavoratori autonomi in agricoltura di cui all’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con
l’emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021
dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; per le aziende che effettuano i
versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre
2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del
mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Le indicazioni del precedente messaggio n. 2263 dell’11 giugno 2021 sono integrate
dalle indicazioni del presente messaggio.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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