Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni operative
Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 25-06-2021
Messaggio n. 2419
OGGETTO: Contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41,
comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come modificato dall’articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre
2020, n. 178. Istruzioni operative
1. Premessa
Facendo seguito a quanto illustrato nella circolare n. 48 del 24 marzo 2021, con la quale è
stato illustrato l’ambito di applicazione delle misure previste all’articolo 41, comma 5-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 349,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sono state fornite le istruzioni relative agli
adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali, nonché le modalità di
compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende interessate, si forniscono le seguenti
istruzioni operative, con riserva di fornire ulteriori indicazioni con riferimento alle novità
introdotte dall’articolo 39 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.
Si precisa, preliminarmente, che l’azienda deve utilizzare esclusivamente i seguenti ambienti di
comunicazione telematica con l’INPS:
- il “Cassetto previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo relativo al contratto
di espansione;
- il Portale delle prestazioni atipiche (di seguito “PRAT”), per la gestione del piano di esodo
nelle sue diverse fasi (inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo
dell’importo dell’indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo,
inserimento delle domande di indennità, la verifica della provvista mensile richiesta a
copertura della prestazione).
2. Presentazione del contratto di espansione alla Struttura territoriale
competente
Nel richiamare le istruzioni già impartite con lacitata circolare, si ricorda e specifica quanto
segue.
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente
copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali e la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41
comma 5-bis, del d.lgs. 148/15, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge
178/2020” (mod. SC96), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
L’azienda può allegare già in questa fase anche la domanda di autorizzazione all’accesso al
“PRAT” per il personale o il delegato individuato dall’azienda a operare sull’applicazione. Anche
tale modulo AA02, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti
esodanti”, è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.
Nel caso di contratto di espansione sottoscritto da azienda con più matricole, ovvero da un
gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione, e con posizioni
contributive presso Strutture territoriali INPS diverse, il contratto e i moduli SC96 afferenti a
tutte le aziende interessate devono essere trasmessi a una sola Struttura territoriale INPS,
ossia a quella che gestisce la matricola aziendale principale.
Si considera matricola aziendale principale la matricola dell’azienda per la quale nel contratto
di espansione è previsto il maggior numero di lavoratori interessati all’esodo, così come
indicati nel modulo SC96.
La Struttura territoriale competente che ha in carico la posizione aziendale principale, ricevuto
dall’impresa interessata – tramite il Cassetto previdenziale aziende, al seguente oggetto:
“Contratto espansione 41 – 5 bis dlgs 148/15” – il contratto di espansione sottoscritto presso il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, procede alla verifica della sussistenza del requisito
dimensionale, dando riscontro all’azienda, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione,
dell’avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell’attribuzione del codice autorizzazione
(c.a.) 9Je dell’avvenuta consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni, così
come indicato al successivo paragrafo 6.
Nel caso di domanda inoltrata alla Struttura territoriale che non è competente, quest’ultima
provvederà - tramite PEI avente ad oggetto “Aziende destinatarie del contratto di espansione
di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15, come modificato dall’art. 1 comma 349 della
L.178/20”, allegando la documentazione ricevuta tramite il “Cassetto previdenziale aziende”
(contratto di espansione e moduli SC96) - all’inoltro di tale documentazione alla Struttura
territoriale competente. La predetta PEI deve essere inviata contestualmente alla Direzione
Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano di riferimento della Struttura territoriale
mittente e della Struttura territoriale destinataria, nonché all’Area Datori di lavoro della
Direzione centrale Entrate.
Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare
la domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione di cui al comma 5-
bis dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 del primo lavoratore interessato dal
piano di esodo previsto dal contratto di espansione.
3. Requisiti dimensionali
L’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, nella formulazione precedente alle novità
introdotte dall’articolo 39 del D.L. n. 73/2021, aveva disposto che il contratto di espansione
potesse essere sottoscritto dalle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative e,
esclusivamente per l’anno 2021, anche dalle imprese con un limite minimo di unità lavorative
in organico non inferiore a 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250
unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica
finalità produttiva o di servizi.
Si ricorda altresì che per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000
unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare
rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 41, si
impegnino a effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del comma 5-bis, si applica la riduzione dei versamenti a carico del datore di
lavoro per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
4. Verifica del requisito dimensionale
Con la circolare n. 48/2021 è stato precisato che i criteri di computo utilizzati per la verifica del
requisito dimensionale sono quelli di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.
148/2015, che si riferiscono ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la
data di sottoscrizione del contratto di espansione.
Il numero dei lavoratori in organico è riferito alla singola impresa (identificata tramite
matricola aziendale o tramite codice fiscale nel caso di azienda con più matricole), anche se
questa è articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio nazionale.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori
di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.), mentre per il computo delle
singole fattispecie contrattuali (lavoratori a tempo determinato, a tempo parziale, ecc.) si
rinvia ai criteri precisati nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (per eventi con tutela figurativa e conservazione
del posto di lavoro) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; in tale caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i
periodi di sosta di attività e di sospensione stagionale; per le aziende di nuova costituzione il
requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi
di attività, se inferiori al semestre.
Al fine di procedere al controllo del requisito dimensionale l’operatore della Struttura
territoriale competente potrà utilizzare i dati presenti nella sezione “Forza lavoro” nella
procedura “Iscrizione e Variazione Azienda”.
Sulla base dei suddetti dati, l’operatore provvederà a calcolare la media della forza aziendale
nel semestre precedente la sottoscrizione del contratto di espansione, effettuando, ove
necessario, l’arrotondamento all’unità superiore.
Qualora il contratto di espansione sia stipulato da aziende strutturate in un gruppo o in
un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi e detto requisito
risulti dal contratto di espansione sottoscritto in sede governativa, con l’indicazione del codice
fiscale delle singole imprese costituenti il gruppo o l’aggregazione, con la circolare n. 48/2021
è stato precisato che il requisito occupazionale è valutato considerando il numero complessivo
di lavoratori in forza a ogni singola azienda, applicando per ciascuna matricola aziendale
interessata i criteri di computo sopra precisati.
Pertanto, al fine di accertare la sussistenza del requisito dimensionale, l’operatore della
Struttura territoriale provvederà:
- a calcolare, per ogni singola matricola, utilizzando la funzionalità sopra indicata, il numero
dei lavoratori mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del
contratto di espansione;
- in caso di azienda con più matricole, a calcolare per tale azienda (codice fiscale) il numero
di lavoratori mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del
contratto di espansione, effettuando la somma tra i valori calcolati per le singole matricole;
- in caso di gruppo o di stabile organizzazione, a calcolare il numero di lavoratori
mediamente in forza nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di
espansione, effettuando la somma tra i valori calcolati per le singole aziende (codice fiscale).
ESEMPIO 1
Azienda A con 2 matricole – contratto di espansione sottoscritto il 25 agosto 2021.
Matricola 1: calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione:
Mese Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
Lavoratori in forza 320 320 315 318 320 320
Media del semestre: 319 (con arrotondamento all’unità superiore)
Matricola 2: calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione:
Mese Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio
Lavoratori in forza 430 442 437 440 440 445
Media del semestre: 439
Media dell’azienda A: somma delle medie dei valori ottenuti nel calcolo dei lavoratori
mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di
espansione per le matricole 1 e 2= 758.
ESEMPIO 2
Gruppo/Aggregazione stabile costituito da 2 CF, di cui 1 CF con 2 matricole - contratto di
espansione sottoscritto il 2 ottobre 2021.
Matricola 1 (azienda A): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel
semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione:
Mese aprile maggio giugno luglio agosto settembre
Lavoratori in forza 1250 1200 1247 1263 1263 1263
Media del semestre: 1248 (con arrotondamento all’unità superiore)
Matricola 2 (azienda A): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel
semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione:
Mese aprile maggio giugno luglio agosto settembre
Lavoratori in forza 254 263 257 263 263 263
Media del semestre: 261 (con arrotondamento all’unità superiore)
Media dell’azienda A: somma delle medie dei valori ottenuti nel calcolo dei lavoratori
mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di
espansione per le matricole 1 e 2: 1509
Matricola 3 (azienda B): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel
semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione
Mese aprile maggio giugno luglio agosto settembre
Lavoratori in forza 752 752 752 752 752 752
Media del semestre: 752
Media del Gruppo/Aggregazione stabile: somma delle medie dei valori ottenuti nel calcolo dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto
di espansione per l’azienda A e la matricola 3 (Azienda B): 1509 + 752 = 2261.
ESEMPIO 3
Gruppo/Aggregazione stabile costituita da 3 CF, di cui 1 CF con 2 matricole.
Matricola 1 (azienda A): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (considerando i lavoratori in
forza nel semestre di riferimento ed eseguendo il calcolo con le modalità di cui sopra): 251
Matricola 2 (azienda A): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (considerando i lavoratori in
forza nel semestre di riferimento ed eseguendo il calcolo con le modalità di cui sopra): 827
Media dell’azienda A: somma delle medie dei valori ottenuti nel calcolo dei lavoratori
mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di
espansione per le matricole 1 e 2: 251 + 827 = 1078
Matricola 3 (azienda B): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (considerando i lavoratori in
forza nel semestre di riferimento ed eseguendo il calcolo con le modalità di cui sopra): 546
Matricola 4 (azienda C): calcolo del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre
precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione (considerando i lavoratori in
forza nel semestre di riferimento ed eseguendo il calcolo con le modalità di cui sopra): 654
Media del Gruppo/Aggregazione stabile: somma delle medie dei valori ottenuti nel calcolo dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto
di espansione per l’azienda A, la matricola 3 (Azienda B) e la matricola 4 (Azienda C): 1078 +
546 + 654 = 2278.
5. Attribuzione del codice autorizzazione 9J alle matricole delle aziende
singole ovvero alle matricole delle aziende strutturate in un gruppo o in
un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di
servizi che hanno sottoscritto il contratto di espansione
Il codice autorizzazione 9J assume il nuovo significato di “Azienda destinataria del contratto di
espansione di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15, come modificato dall’art. 1
comma 349 della L.178/20”.
Tale c.a. è finalizzato a identificare le matricole delle aziende singole ovvero le matricole delle
aziende strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità
produttiva o di servizi che hanno sottoscritto il contratto di espansione.
Nella procedura “Iscrizione e Variazione Azienda” è in fase di implementazione la possibilità,
nell’attribuzione del c.a. 9J alla matricola richiedente, di indicare una o più matricole delle
aziende strutturate in un gruppo o in un’aggregazione di imprese stabile. L’indicazione di tali
ulteriori matricole determinerà in automatico, per queste ultime, l’attribuzione del c.a. 9J
indipendentemente dalla Struttura territoriale INPS di riferimento.
La Struttura territoriale competente che riceve tramite il “Cassetto previdenziale aziende”,
come indicato al paragrafo 2, copia del contratto di espansione e dei moduli SC96, dopo avere
accertato la sussistenza del requisito dimensionale, come indicato al paragrafo precedente,
provvede ai seguenti adempimenti:
attribuisce, alle matricole di propria competenza il c.a. 9J;
nelle more del completamento della funzionalità sopra descritta di attribuzione
automatica del c.a. 9J anche alle altre matricole “collegate”, invia alle Strutture territoriali
che gestiscono le eventuali ulteriori matricole una PEI avente ad oggetto “Aziende
destinatarie del contratto di espansione di cui all’art. 41 comma 5-bis, del dl.gs. 148/15,
come modificato dall’art. 1 comma 349 della L.178/20”, allegando tutta la
documentazione ricevuta tramite il ”Cassetto previdenziale aziende” (tra cui il contratto di
espansione e i moduli SC96), affinchè tali Strutture territoriali provvedano all’attribuzione
del suddetto c.a. 9J alle matricole di rispettiva competenza. La predetta PEI deve essere
inviata contestualmente alla Direzione regionale/Direzione di coordinamento
metropolitano di riferimento della Struttura territoriale mittente e delle Strutture
territoriali destinatarie, nonché all’Area Datori di lavoro della Direzione centrale Entrate.
6. Comunicazione alla Direzione centrale Pensioni
La Struttura territoriale competente, al termine delle attività indicate ai paragrafi precedenti,
comunica alla Direzione centrale Pensioni, alla casella di posta elettonica
PrestazioniAtipiche.DG@inps.it, allegando tutta la documentazione ricevuta dall’azienda
tramite il “Cassetto previdenziale aziende” (tra cui il contratto di espansione e i moduli SC96):
il dato relativo alla forza aziendale determinato secondo le indicazioni di cui al paragrafo
4;
l’avvenuta o meno attribuzione del c.a. 9J, in ragione della circostanza che il requisito
dimensionale (con riferimento a quanto indicato nelle circolare n. 48/2021, con riserva di
fornire ulteriori indicazioni relativamente alle novità introdotte dall’articolo 39 del D.L. n.
73/2021) sia almeno > di 250.
La Direzione centrale Pensioni provvede all’attribuzione del codice ente e, se richiesta,
all’abilitazione del referente aziendale come identificato nel modulo AA02 dandone
comunicazione all’azienda.
In base al contratto di espansione sottoscritto in sede governativa presentato dall’azienda
viene codificato il piano di esodo.
Con successiva comunicazione saranno fornite, a cura della Direzione centrale Pensioni, le
istruzioni di dettaglio relative all’utilizzo delle funzionalità del “PRAT”.
7. Posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione
correlata. Codice autorizzazione 6E
Si ricorda, infine, che l’apertura di un’apposita posizione contributiva dedicata al versamento
della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, cui verrà attribuito il codice
autorizzazione 6E, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione
figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012 e art. 41
comma 5-bis decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”, dovrà avvenire da parte della
Struttura territoriale che ha in carico la matricola esondante solo successivamente al
versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della fideiussione, la cui
verifica è in capo alla Struttura territoriale competente.
Si precisa altresì che qualora all’azienda che ha sottoscritto il contratto di espansione sia già
stata attribuita una matricola con il c.a. 6E per il versamento della contribuzione correlata per i
lavoratori posti in esodo in applicazione dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28
giugno, n. 92 (cfr. la circolare n. 119/2013), la Struttura territorialmente competente
provvederà, dopo aver eseguito gli accertamenti di cui sopra, ad aprire un’ulteriore matricola
con il c.a. 6E dedicata esclusivamente al versamento della contribuzione correlata dei
lavoratori in esodo a seguito di adesione al contratto di espansione. L’operatore avrà cura di
annotare nel campo note la dicitura “Azienda che ha sottoscritto il contratto di espansione di
cui all’art. 41 comma 5-bis, del d. lgs. n. 148/15”.
Infine, si evidenzia che nel caso di contratto di espansione sottoscritto da un gruppo o da
un’aggregazione stabile di imprese dovrà essere aperta una matricola con il c.a. 6E per ognuna
delle aziende tenute al versamento della contribuzione correlata in forza del contratto di
espansione.
8. Domande di certificazione del diritto
Per inserire le domande di certificazione del diritto, il referente aziendale accede al “PRAT”
previo accreditamento. Nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” deve essere
selezionato il piano di esodo di riferimento e, quindi, nella sezione “Caricamento codici fiscali”
devono essere inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di
accesso alla prestazione. Prima dell’inserimento, la procedura propone la seguente
dichiarazione: “Dichiaro di essere in possesso della delega al trattamento dei dati contributivi e
previdenziali del lavoratore per il quale si chiede la certificazione ai fini dell'erogazione
dell'indennità di cui all'art. 41, comma 5 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148”,che deve essereaccettata per poter procedere con l’acquisizione. L’inserimento dei codici
fiscali può essere effettuato anche in modo massivo attraverso il caricamento di un file
contenente la lista dei lavoratori interessati.
La procedura trasmette le posizioni al sistema di gestione della domanda “WedDom”, che crea
il prodotto “Verifica del diritto a pensione per indennità art. 41 comma 5 bis dlgs 148/2015”.
Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve
provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione,
utilizzando il sistema “UNICARPE – FELPE”.
Per ciascuno dei lavoratori interessati si procede alla definizione della certificazione, in via
prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando
che l’indennità non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi e che l'ultima
data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30
novembre 2021.
In particolare, la certificazione del diritto viene effettuata, in via prospettica, con le seguenti
diverse modalità:
in relazione alla pensione di vecchiaia, la prima decorrenza utile viene calcolata
considerando la maturazione del requisito minimo contributivo pari a 20 anni entro
l'ultima data utile di cessazione (30 novembre 2021);
in relazione alla pensione anticipata, la prima decorrenza utile viene calcolata
considerando sia la contribuzione maturabile entro l'ultima data utile di cessazione (30
novembre 2021) sia la contribuzione correlata che il datore di lavoro è tenuto a versare
fino al conseguimento del diritto.
Viene verificato il primo accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, entro i 60 mesi
successivi, sulla base della normativa vigente al momento della verifica stessa.
Per la sola pensione anticipata, l’ultima contribuzione da lavoro viene proiettata a partire
dall’ultimo contributo presente in estratto.
L’esito di ciascuna domanda viene messo a disposizione dell’azienda nel “PRAT”, sezione
“Verifica requisiti diritto”, corredato, nel caso di verifica positiva, della prima data di accesso a
pensione a legislazione vigente.
Eventuali problematiche relative alle attività descritte nel presente presente paragrafo possono
essere segnalate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica contrattoespansione@inps.it.
9. Domande di certificazione dell’importo dell’indennità
Il referente aziendale, nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”,
seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una
certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo
dell’indennità.
Con riferimento a tali soggetti il referente aziendale deve, inoltre, indicare la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
I codici fiscali dei lavoratori selezionati vengono trasmessi, ai fini della quantificazione dei
benefici spettanti al datore di lavoro, dal “PRAT” alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali
per il calcolo teorico del periodo di spettanza della NASpI, dell'importo dell'indennità NASpI e
della relativa contribuzione figurativa per ciascuno dei lavoratori intessati.
Contestualmente, il “PRAT” trasmette la domanda di calcolo dell’importo dell’indennità al
sistema di gestione della domanda “WedDom”, che crea il prodotto “Calcolo importo per
indennità art. 41 comma 5 bis dlgs 148/2015”.
Ciascuna domanda viene indirizzata alla Struttura territoriale competente, che deve
provvedere alla sua definizione entro il termine di 15 giorni, salvo diversa comunicazione,
utilizzando il sistema “UNICARPE – FELPE”.
L’importo della prestazione viene calcolato sulla base della contribuzione accreditata al
momento della lavorazione e della decorrenza per l’accesso all’esodo (pensione teoricamente
spettante alla stessa decorrenza della prestazione di accompagnamento a pensione).
Nel “PRAT”, in relazione alla lista dei codici fiscali elaborati con esito positivo, viene messa a
disposizione dell’azienda, per ciascuna posizione, la lettera di certificazione che contiene le
seguenti informazioni:
l’importo mensile lordo della prestazione;
la decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento a pensione;
la decorrenza della pensione che coincide con la scadenza dell’esodo;
il tipo di pensione alla scadenza della prestazione (vecchiaia/anticipata);
la data di raggiungimento dei requisiti, che coincide con l’obbligo di versare la
contribuzione correlata (solo per le prestazioni finalizzate alla pensione anticipata).
Eventuali problematiche relative alle attività descritte nel presente paragrafo possono essere
segnalate tramite e-mail all'indirizzo contrattoespansione@inps.it.
10. Piano di esodo
Nella sezione “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale seleziona i
lavoratori per i quali intende concludere la procedura di esodo.
Per ciascun lavoratore devono essere inserite le seguenti informazioni necessarie per il calcolo
della contribuzione correlata:
retribuzione imponibile degli ultimi 48 mesi;
numero settimane contributive degli ultimi 48 mesi.
Con tali informazioni, fornite dall’azienda, il “PRAT” calcola l’importo mensile della
contribuzione correlata.
La selezione di tutti i lavoratori o di parte di essi a cura dell’azienda determina la chiusura del
piano di esodo.
Per ciascun lavoratore la Direzione centrale Ammortizzatori sociali restituisce al “PRAT”:
il piano contenente tutte le singole rate mensili di NASpI teoricamente spettanti;
l’importo della contribuzione figurativa per NASpI.
Per i lavoratori selezionati, il “PRAT” predispone il costo complessivo analitico per ciascun
lavoratore così ricavato:
A B C D
importo mensile lordo della sommatorie importo NASpI con importo importo
prestazione relativo decalage (durata NASpI settimanale settimanale
X teoricamente spettante - max contribuzione contribuzione
numero di mensilità della 24/36 mesi) correlata figurativa
prestazione (e eventuali X NASpI
ratei di 13° del primo e numero X
dell’ultimo anno) settimane numero
settimane
Costo del piano di esodo: (A - B) + (C - D).
Le voci relative alla contribuzione (C e D) vengono inserite solo nel caso di prestazione
finalizzata alla pensione anticipata.
Il costo complessivo è dato dalla somma dei costi individuali.
L’azienda, nella sezione del “PRAT” denominata “Scelta metodo di pagamento”, dovrà scegliere
tra fideiussione e pagamento in unica soluzione.
Nella sezione “Documenti economici” del “PRAT” saranno quindi messi a disposizione:
il prospetto di quantificazione del programma di esodo, nel quale sono riportati i dati
anagrafici dei lavoratori, la data di decorrenza dell’esodo, la data di decorrenza della
pensione, la data di raggiungimento dei requisiti, gli importi analitici e complessivi;
la lettera di validazione dell’accordo del contratto di espansione.
Nel caso di opzione per la fideiussione, viene predisposto il fac-simile del documento di
fideiussione che l’azienda e la banca (fideiussore) dovranno redigere a garanzia degli obblighi
derivanti dal programma di esodo.
Nel caso di opzione per il versamento in unica soluzione viene invece predisposta la lettera di
impegno che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.
11. Acquisizione della garanzia
L’azienda deve consegnare alla Struttura territoriale presso la quale assolve i propri obblighi
contributivi il documento bancario attestante la fideiussione.
La predetta Struttura territoriale, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati
nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca e,
successivamente, provvede a registrare nel “PRAT” le informazioni della fideiussione.
In caso di versamento in unica soluzione, nelle more dell’implementazione della
contabilizzazione automatica del pagamento, la Struttura territoriale avrà cura di registrare nel
“PRAT” gli estremi del versamento effettuato.
12. Presentazione della domanda di indennità
La domanda è presentata esclusivamente dall’azienda in modalità telematica accedendo alla
Sezione “Domanda di indennità” del “PRAT”.
Il referente aziendale può inserire nel “PRAT” la domanda di prestazione solo dopo
l’acquisizione, da parte della Struttura territoriale competente, della garanzia o del pagamento
in unica soluzione.
Il “PRAT” associa a ogni domanda presentata il relativo piano di esodo e precompila, nella
sezione “Dichiarazioni” della domanda telematica i seguenti campi precompilati:
Anno piano di esodo – trasmesso dal “PRAT” (aaaa);
Numero progressivo piano esodo – trasmesso dal “PRAT” (yy);
ABI: NNNNN (codice abi banca fideiussoria inserito nel “PRAT” in fase di acquisizione della
garanzia) oppure 11111 se trattasi di pagamento unica soluzione;
CAB: NNNNN (codice cab banca fideiussoria inserito nel “PRAT” in fase di acquisizione
della garanzia) oppure 1111111 se trattasi di pagamento in unica soluzione.
Tali dati non sono modificabili.
I medesimi dati vengono trasmessi alla procedura di liquidazione “IVSNEW” e registrati nei
campi del database:
GP1AAESO: Anno piano di esodo (aaaa);
GP1PRESO: Numero progressivo piano esodo (yy);
GP1ABIFID: NNNNN/11111 (ABI);
GP1CABFIDJ: NNNNN/1111111 (CAB).
Tale memorizzazione è necessaria per la creazione della provvista mensile, in caso di garanzia
con fideiussione, ovvero per il monitoraggio complessivo, nel caso di garanzia con versamento
in unica soluzione.
Il “PRAT” trasmette la domanda di indennità al sistema di gestione della domanda “WedDom”,
che crea il prodotto “Indennità espansione art. 41 comma 5bis dlgs 148/2015 finalizzata a
pensione di Vecchiaia o Anticipata”.
Ciascuna domanda viene assegnata alla Struttura territoriale competente per la successiva
lavorazione.
13. Calcolo della indennità
Il calcolo in modalità automatica viene effettuato dalla procedura “UNICARPE” sulla base della
contribuzione effettiva accreditata in favore del lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
14. Caratteristiche della indennità
La prestazione è individuata dalla categoria 200 - ESPA, “Indennità espansione art. 41, comma
5bis dlgs 148/2015” e ha le seguenti caratteristiche:
non può avere la decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021;
la scadenza non può essere di oltre 5 anni successiva alla decorrenza; tale dato
viene memorizzato nel campo GP1AF06N del database;
Il codice natura (GP1AF02 del database) viene così valorizzato:
- Primo byte, precompilato in base alla tipologia di domanda: 1 per indennità finalizzata alla
pensione anticipata; 0 per indennità finalizzata alla pensione di vecchiaia);
- Terzo byte, da acquisire a cura della sede (seconda lettera): B se è stata utilizzata
contribuzione delle Gestioni Speciali; V se utilizzata contribuzione estera.
La prestazione in esame è incompatibile con le pensioni dirette di vecchiaia o anzianità, con
l’assegno ordinario di invalidità (se l’assegno è finalizzato alla pensione anticipata) e con la
pensione di inabilità.
La tassazione è effettuata con la tassazione IRPEF per scaglioni.
Tale indennità non ha natura di trattamento pensionistico e di conseguenza:
- ai fini fiscali, viene attribuita d’ufficio la detrazione personale da lavoro dipendente;
- non viene perequata annualmente;
- non è assoggettata alla trattenuta ex ONPI;
- non sono riconoscibili trattamenti di famiglia;
- non sono riconoscibili prestazioni collegate al reddito;
- sono previsti contributi sindacali per le organizzazioni sindacali appositamente
convenzionate.
L’imputazione contabile della prestazione viene effettuata ai conti appositamente istituiti con la
circolare n. 48 del 24 marzo 2021.
15. Comunicazioni
Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza,
la scadenza e l’importo lordo mensile spettante, viene inviato al lavoratore beneficiario.
Nella comunicazione si rammenta al lavoratore che, per ottenere la pensione alla scadenza
dell’indennità, occorre presentare la relativa domanda in tempo utile.
16. Provvista mensile
In fase di predisposizione dei pagamenti, la provvista mensile viene aggregata per azienda e
per piano di esodo, e trasmessa al “PRAT” con le modalità in uso.
Il “PRAT” provvede alla relativa pubblicazione e alla creazione della stringa utile al versamento,
ad eccezione del caso in cui sia presente l’indicazione del versamento in unica soluzione.
Per le modalità di versamento della provvista si rinvia alle istruzioni fornite con il messaggio n.
2873 del 20 luglio 2020 e con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021.
17. Pagamento
Il pagamento viene effettuato esclusivamente con valuta al primo giorno bancabile, anche nel
caso di prima liquidazione.
La prestazione è corrisposto per 13 mensilità fino alla fine del mese antecedente quello
previsto per la decorrenza del trattamento di pensione di vecchiaia o di anticpata.
Unitamente all’ultimo mese di assegno verranno corrisposti i dodicesimi di tredicesima
spettanti.
Il dettaglio del pagamento viene messo a disposizione del beneficiario nel “Cassetto
previdenziale”.
Il pagamento al beneficiario è subordinato alla conferma dell’avvenuto versamento della
provvista.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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