Estensione delle integrazioni salariali straordinarie ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del settore editoria. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Istruzioni contabili
Estensione delle integrazioni salariali straordinarie ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del settore editoria. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19-06-2018
Messaggio n. 2449
OGGETTO: Estensione delle integrazioni salariali straordinarie ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante del
settore editoria. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi
contributivi. Istruzioni contabili
Premessa
Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, recante “disposizioni per l’incremento dei
requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia
anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici”, ha
aggiunto al D.lgs n. 148/2015 l’articolo 25-bis rubricato «Disposizioni particolari per le imprese
del settore dell'editoria».
In osservanza allo spirito di riordino della materia degli ammortizzatori sociali, la richiamata
norma si prefigge l’intento di ricondurre il settore dell’editoria, precedentemente destinatario di
una normativa speciale in materia di integrazione salariale straordinaria, nell’ambito della
disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs
n. 148/2015. La novella legislativa non ha, tuttavia, determinato l’attrazione totale della
disciplina della CIGS per l’editoria al regime generale in quanto, in considerazione delle
particolarità del settore, vengono mantenute e previste talune disposizioni particolari.
A norma dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 69/2017, le disposizioni di cui all’articolo 25-bis
del D.lgs n. 148/2015 si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1°
gennaio 2018.
Riguardo agli aspetti normativi di carattere generale, si richiamano le circolari del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali n. 21/2017 e n. 5/2018.
Con il presente messaggio si illustrano i profili specifici relativi ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante.
1. Aspetti normativi e contributivi riguardanti i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante
L’articolo 25-bis, di cui in premessa, definisce le particolari modalità di fruizione delle
integrazioni salariali straordinarie per le imprese del settore editoria.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari la norma annovera, tra gli altri, i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato professionalizzante, ai quali, per esplicita disposizione
normativa, si applicano gli obblighi contributivi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs n.
148/2015, ossia quelli previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari.
A tale riguardo, si evidenzia che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante da imprese industriali sono già destinatari della disciplina riguardante le
integrazioni salariali ordinarie (cfr. il messaggio n. 24 del 5/01/2016).
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25-bis, gli apprendisti con contratto di lavoro
professionalizzante occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria divengono
destinatari anche della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), in
deroga al principio generale di cui all’articolo 2, comma 2 (non richiamato appunto dall’articolo
25-bis), che prevede invece la sola applicazione della CIGO agli apprendisti nei casi in cui
l'impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie
che di quelle straordinarie.
Ulteriore deroga ai principi generali di cui all’articolo 2, comma 2, si ravvisa nel fatto che i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere alla
CIGS per qualunque delle causali previste dall’articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 e
non, come generalmente disposto dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, per la sola
causale di crisi aziendale.
La suddetta disciplina è, infatti, chiaramente delineata dal decreto interministeriale n.
100495/17, che definisce i criteri di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale
straordinario ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell’editoria. Nello
specifico, l’articolo 4 prevede l’ammissione di tutti i dipendenti di cui all’articolo 2 del
medesimo D.I. e, quindi, anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante, alle causali ivi indicate (riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;
crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un
ramo di essa anche in costanza di fallimento; contratto di solidarietà difensivo, secondo le
modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e alle relative
disposizioni attuative).
In relazione a quanto precede, a far tempo dal periodo di paga “gennaio 2018”, per i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da imprese industriali dell’editoria è
dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria (CIGO),
anche quella relativa alla cassa integrazione straordinaria (CIGS). Si precisa che tale ultima
contribuzione (CIGS) è comunque dovuta, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati
dall’impresa.
2. Modalità operative
Ai fini dell’esposizione sul flusso Uniemens dei lavoratori in oggetto, i datori di lavoro
interessati continueranno ad utilizzare le modalità operative previste nei messaggi n. 24/2016,
n. 3028/2016 (cfr. il paragrafo 2) e n. 2243/2017.
A decorrere dal mese di luglio 2018,la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata
nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli
apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore editoria, le cui
matricole contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “3T” avente il
significato di "imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a
diffusione nazionale, nonché imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici tenute,
indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza, al contributo CIGS di cui all'art. 9
della legge 29 dicembre 1990, n. 407/90".
3. Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per la regolarizzazione delle differenze contributive connesse alla modifica normativa, illustrata
al precedente paragrafo 1, i datori di lavoro, in relazione ai periodi interessati (gennaio-giugno
2018), valorizzeranno, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, l’elemento
<AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo
CIGS”;
in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGS.
La regolarizzazione del versamento del contributo avverrà senza aggravio di oneri accessori
purché effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del
presente messaggio.
4. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile degli oneri per l’erogazione delle prestazioni di cassa integrazione
guadagni straordinaria, a seguito della nuova disposizione normativa di cui all’articolo 25-bis
del D.lgs n. 148/2015, avverrà ai conti già in uso operanti nell’ambito della Gestione per gli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAU – Gestione degli
oneri per il mantenimento del salario, utilizzati dalla procedura di ripartizione dei modelli
Uniemens.
La rilevazione contabile dei contributi utili al finanziamento delle prestazioni di integrazione
salariale straordinaria destinate ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, incluso
quello professionalizzante, avverrà ai seguenti conti:
- GAU21015 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale, di competenza degli anni precedenti;
- GAU21075 contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale, di competenza dell’anno in corso.
Con riferimento al versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del D.lgs. n.
148/2015, prevista dalla nuova disposizione normativa, l’imputazione contabile avverrà ai
seguenti conti:
- GAU21113 contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al
D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti;
- GAU21173 contribuzione addizionale sull’integrazione salariale straordinaria di cui al
D.Lgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di
cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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