Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25-08-2025
Messaggio n. 2491
OGGETTO: Chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione degli
iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG alla luce delle modifiche in
materia di limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a
165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Al paragrafo 1 della circolare n. 53 del 5 marzo 2025 sono state fornite indicazioni in materia di
effetti pensionistici per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali
(CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti
di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari,
agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) derivanti dalla modifica della disciplina
relativa ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025).
Nello specifico è stato precisato che, per effetto dell’adeguamento dell’età per la risoluzione
obbligatoria del rapporto di lavoro al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia
di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deroga all’applicazione delle nuove
aliquote di rendimento di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio
2024), non trova applicazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni
intervenute a partire dall’anno 2025 in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni
ma inferiore a 67.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti
alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione, a seguito
della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da
162 a 165, della legge di Bilancio 2025.
In particolare, il citato articolo 1, comma 162, ha innalzato, a decorrere dall’anno 2025, il
limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione
di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (per il biennio
2025/2026 pari a 67 anni di età).
Il successivo comma 165 del medesimo articolo 1, inoltre, ha introdotto la facoltà, per le
pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del
settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa
disponibilità dell’interessato.
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge di Bilancio 2024
prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di
appartenenza, si chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, detta
disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della
CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di
lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione.
Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della
pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura
giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL.
Analogamente, le aliquote di rendimento di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965,
e alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1986, n. 16, trovano applicazione per la pensione
di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di
lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.
La medesima disciplina derogatoria trova applicazione altresì nei casi in cui il dipendente si
dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto
che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite
ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.
Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di
cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si precisa che il
relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in
cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all'allegato A della legge n.
965 del 1965 e alla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986, mentre, in presenza di una
pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15
anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui
all’allegato II della legge di Bilancio 2024.
Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della legge di Bilancio
2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2023, si conferma che rientrano in tali fattispecie le
pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui diritto risulti maturato e
certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa
pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui
all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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