“Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025. Indicazioni operative
“Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-09-2025
Messaggio n. 2519
OGGETTO: “Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di
bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Decreto
interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te –
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025.
Indicazioni operative
Premessa
L’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), come
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ha istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un
fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei
soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
Per l’anno 2025 la dotazione finanziaria del Fondo alimentare è stata incrementata di un
importo pari a 500 milioni di euro (cfr. l’art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2024, n.
207), con destinazione specifica delle risorse, al solo acquisto di beni alimentari di prima
necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Con il decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 (di seguito D.I.),del Ministro dell’Agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in
Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del
contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024,
n. 207”, sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni operative per l’accesso
alla misura in oggetto e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei
Comuni.
1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi
dell’articolo 2 del D.I., i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano,
in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del medesimo D.I. in Gazzetta
Ufficiale, ossia al 12 agosto 2025:
iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione
Residente (Anagrafe comunale);
titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore a
15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano
percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra
misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio
economico di livello nazionale, regionale o comunale.
Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti
percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di
disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da
Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o
qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione
involontaria, erogata dallo Stato.
2. Destinazione del contributo
Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati
nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica (cfr. l’art. 3 del
D.I.).
Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.
Inoltre, gli esercizi commerciali in forma singola o le associazioni di commercio che
stipuleranno apposita convenzione con la competente Direzione generale del Ministero
dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. l’art. 10 del D.I.), garantiranno
un’apposita scontistica a tutti i possessori della “Carta Dedicata a te” 2025.
3. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari
a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e
ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata
Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.157.179, vengono consegnate
agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli
anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia
confermato nelle nuove liste. Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già
titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.
Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal
beneficio (cfr. l’art. 5, comma 4, del D.I.).
Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio
2026 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).
4. Procedura per l’individuazione dei beneficiari e termini previsti
L’INPS, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del D.I. in Gazzetta Ufficiale (12 agosto
2025), quindi entro l’11 settembre 2025, mette a disposizione dei singoli Comuni,
attraverso un apposito applicativo web sul sito istituzionale www.inps.it, unitamente alle
relative istruzioni operative, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune sulla base dei dati
elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente (cfr. l’art. 4
del D.I.):
a) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31
dicembre 2011, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
b) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31
dicembre 2007, con priorità per i nuclei con indicatore ISEE più basso;
c) nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, con priorità per i nuclei con
indicatore ISEE più basso.
I Comuni, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull’applicativo web
dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo web, dopo avere
verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei
familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. gli artt. 4 e 7 del D.I.).
L’INPS, decorso il termine di trenta giorni assegnato ai Comuni per l’effettuazione delle
verifiche di competenza sugli elenchi dei beneficiari, acquisisce gli elenchi consolidati e li rende
definitivi entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica,
trasmettendoli in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle
carte, per il tramite della società controllata Postepay(cfr. l’art. 7 del D.I.).
Successivamente l’INPS, ricevuti gli esiti della rendicontazione da Poste Italiane S.p.A., fornisce
ai Comuni, attraverso l’apposito applicativo web, il numero identificativo delle carte da
includere nelle comunicazioni che gli stessi Comuni devono inviare ai beneficiari per informarli
dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici
postali abilitati al servizio, nonché delle modalità di prenotazione per il ritiro.
Ciascun Comune pubblica in evidenza sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari della carta
riferito al territorio di competenza, secondo le specifiche riportate al comma 4 dell’articolo 7 del
D.I.
I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A,
quest’ultima per la sola parte relativa all’operatività della carta.
L’INPS, oltre a rendere disponibili gli elenchi dei potenziali beneficiari nell’applicativo web
dedicato, gestirà i rapporti con i Comuni curando, in particolare, le abilitazioni degli operatori
comunali all’applicativo web e fornendo il relativo supporto tecnico; nelle modalità già utilizzate
nei rapporti con gli stessi Comuni e con Poste Italiane S.p.A. assicurerà, inoltre, la gestione dei
flussi di comunicazione per la fase di assegnazione delle carte.
5. Modalità di gestione degli elenchi
Al fine di semplificare la gestione degli elenchi da parte degli operatori dei Comuni,
nell’applicativo web sono rese disponibili le funzioni di seguito descritte:
funzione “beneficiari selezionabili” dalla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune”.
È possibile, con l’utilizzo di apposito selettore, designare come beneficiari i soggetti
presenti in tale lista, previa esclusione dei selezionabili con posizione superiore in
graduatoria, con obbligo di annotare per ognuno di essi la motivazione dell’esclusione,
non oltre la disponibilità di carte assegnabili per il Comune. In ogni caso, tramite la
funzione “deselezione beneficiario” è possibile ripristinare, in parte o totalmente, la
precedente graduatoria con la deselezione dei beneficiari designati e la riammissione degli
esclusi dalla lista dei beneficiari selezionabili dal Comune;
funzione“esclusione beneficiario”, tramite la quale si può collocare il beneficiario
presente nella “lista dei beneficiari selezionati dall’INPS” in testa alla “lista dei beneficiari
selezionabili dal Comune” attribuendo l’opportuna marcatura di “escluso”: questo nel caso
in cui l’operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il
nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l’accesso al beneficio (ad
esempio, nuclei mendaci, percezione di una misura comunale incompatibile, ecc). Tale
funzione ha l’effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata,
consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella “lista dei beneficiari
selezionabili dal Comune”. Il beneficiario escluso, invece, viene inserito in evidenza in
testa alla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune” e non sarà interessato dalla
successiva rielaborazione della graduatoria. L’esclusione di un beneficiario può avvenire
solo a seguito di verifica da parte del Comune dell’assenza del diritto al contributo,
mentre devono essere mantenuti i criteri di priorità come indicati all’articolo 4 del D.I.
(cfr. il precedente paragrafo 4 del presente messaggio). A tale riguardo deve essere
specificata, nell’apposito campo, la causa di esclusione. L’operazione è reversibile solo se
c’è disponibilità nella graduatoria o venga escluso un altro beneficiario;
funzione “riammissione beneficiari”, attraverso la quale è possibile riammettere i
beneficiari esclusi dalla rielaborazione in graduatoria. Tale funzione consente di
riammettere, nella sua posizione, un soggetto inizialmente beneficiario che era stato
escluso a seguito delle verifiche effettuate dal Comune, purché continui a sussistere la
disponibilità di carte oppure, alternativamente, venga creata una nuova disponibilità.
Anche in caso di riammissione è necessario specificarne la causa nell’apposito campo;
funzione “verifica comune residenza”,che consente al Comune di selezionare il
beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio
territorio. A seguito di tale selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall’INPS il
controllo sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può
determinare i seguenti due esiti (visualizzabili nell’applicativo web dopo l’elaborazione):
verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento del medesimo
nella lista del Comune di effettiva residenza, il quale sarà oggetto di rielaborazione nella
graduatoria del Comune di destinazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di
destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario
trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione. Nelle note informative presenti sul
singolo soggetto viene evidenziato che a seguito di verifica si tratta di beneficiario trasferito da
altro comune.
conferma dell’ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il
mantenimento del medesimo nella posizione originaria; nelle note informative presenti sul
singolo soggetto viene evidenziata la conferma della residenza originaria;
funzione “blocca nucleo-trasferito”, attuata mediante la funzione “esclusione
beneficiario”, che consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di
escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso in cui sia riscontrato che non abbia i
requisiti richiesti dal D.I. per l’accesso al beneficio, con lo stesso effetto descritto nella
citata funzione di “esclusione beneficiario”;
funzione “modifica indirizzo di residenza e/o CAP”, che consente al Comune di
visualizzare ed eventualmente modificare l’indirizzo di residenza e/o il CAP del
beneficiario, sempre nell’ambito dello stesso Comune, qualora non risulti congruente con
quello presente sugli archivi comunali;
funzione “consolida liste beneficiari”, che consente il congelamento finale della
graduatoria dei beneficiari. A seguito dell’utilizzo di tale funzione, si registra
definitivamente la lista e vengono disabilitate le funzionalità di variazione dei dati,
esattamente come avviene allo scadere dei termini previsti, e non sarà più possibile
eseguire alcuna delle funzioni precedentemente descritte;
funzione “sblocca consolidamento”, che consente, esclusivamente dopo l’utilizzo della
funzione “consolida liste beneficiari”, di riattivare la lavorazione delle liste dei beneficiari
selezionati/selezionabili con la riabilitazione delle funzionalità di variazione dei dati fino
allo scadere del termine disponibile per le lavorazioni dei Comuni;
funzione “ricerca beneficiario”, che consente di raggiungere rapidamente la posizione di
un beneficiario senza la necessità per l’operatore di cercare nelle singole liste dei
beneficiari selezionati/selezionabili. La funzione è rilevante per i Comuni di medie/grandi
dimensioni.
Si precisa che le istruzioni operative sono pubblicate nell’applicativo web in un apposito
manuale utente disponibile alla sezione “Guide e Allegati”.
6. Modalità di accesso degli operatori dei Comuni all’applicativo web
L’accesso al servizio è reso disponibile ai Comuni nel sito istituzionale dell’Istituto, nell’Area
tematica “Accesso ai servizi “l’INPS e i Comuni”, al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la
voce “Servizi” e poi “Carta dedicata a te”.
Si specifica che, per potere accedere all’applicativo web, i Comuni devono chiedere la relativa
abilitazione utilizzando l’apposito modulo “MV62”, denominato “Richiesta di abilitazione ai
servizi telematici per le Amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali -
Dipendente o incaricato”, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) alle
Strutture territorialmente competenti dell’INPS, unitamente alla copia del documento di identità
dell’operatore, in corso di validità, per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo
stesso. Il modulo “MV62” è reperibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli”,
selezionando la categoria “Assegnazione e abilitazione PIN”, o inserendo nel motore di ricerca
la sigla “MV62”.
Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già abilitati
negli anni precedenti.
Al fine di consentire ai Comuni di provvedere al consolidamento delle liste dei beneficiari nei
tempi richiesti, i Responsabili delle Strutture territoriali dell’INPS avranno cura di dare la
massima priorità alle richieste di abilitazione e alle eventuali richieste di supporto tecnico,
fornendo immediato riscontro.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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