Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2545/2021
Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative
Riferimento normativo
Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 08-07-2021
Messaggio n. 2545
OGGETTO: Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della
retribuzione lorda di riferimento. Istruzioni operative
Con il messaggio n. 1336/2021 sono state illustrate le modalità di calcolo della retribuzione
lorda di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, nel
periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il citato messaggio ha chiarito che, considerata la grave situazione economica che ha investito
il settore, a causa della crisi pandemica, il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla
cessazione dell’emergenza epidemiologica deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione
della retribuzione di riferimento.
Lo stesso messaggio ha dunque precisato che per tutte le domande di accesso alle prestazioni
integrative del Fondo, il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco
temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare
per il calcolo della retribuzione lorda dovrà riferirsi ai dodici mesi precedenti gennaio 2020.
Tutte le aziende che siano state già autorizzate a prestazioni riferite al periodo ricompreso tra
gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, dovranno pertanto adeguare le retribuzioni medesime
alle disposizioni del messaggio n. 1336/2021, provvedendo altresì alla trasmissione delle
stesse secondo le modalità di seguito specificate.
La trasmissione dei nuovi dati retributivi dovrà riguardare gli stessi lavoratori dell’istanza
originaria di accesso e potrà essere effettuata avvalendosi del medesimo canale telematico
utilizzato per l’invio della domanda.
L’invio delle nuove retribuzioni dovrà essere sempre preceduto da una dichiarazione di
responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati
dichiarati, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che andrà
comunicata con PEC al seguente indirizzo:
filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it.
L’operatore della Filiale Metropolitana di Roma Eur, ricevuta tale dichiarazione di responsabilità
aziendale, autorizzerà l’invio telematico del nuovo flusso di dati.
La trasmissione telematica potrà avvenire collegandosi, previa autenticazione, ai “Servizi
Online” del portale INPS, alla voce “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio
domande assegno emergenziale”.
La domanda rispetto alla quale si intende effettuare l’invio dei nuovi dati andrà selezionata tra
le domande in lavorazione presenti alla voce “Invio dati” del menu.
Dopo avere selezionato la domanda sarà possibile caricare e inviare il file in formato xml,
contenente l’elenco dei beneficiari e i relativi dati retributivi.
Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo
della prestazione integrativa spettante e, qualora rispetto alle mensilità complessivamente
pagate al lavoratore dovessero risultare eventuali somme a credito o a debito, queste saranno,
rispettivamente erogate/recuperate sulle successive rate mensili residue spettanti.
Nel dettaglio dei pagamenti, consultabile dal lavoratore sul fascicolo previdenziale del
cittadino, sarà esposta l’informazione dell’avvenuto ricalcolo sulla/e rata/e mensile/i pagata/e.
Nei casi in cui l’ammontare complessivo scaturente dai ricalcoli non dovesse trovare sufficiente
capienza nell’importo inizialmente deliberato, quest’ultimo andrà integrato, per l’eccedenza,
con apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Le modalità di trasmissione sopra descritte dovranno essere utilizzate anche con riferimento
alle domande ricadenti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, che non
risultino ancora autorizzate.
In riferimento alle domande relative a periodi non ricadenti nell’ambito di applicazione del
messaggio n. 1336/2021 (da gennaio 2020 alla fine dell’emergenza), si confermano le
modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento illustrate nella circolare n. 132/2016,
secondo cui detta retribuzione deve essere pari alla media delle voci retributive lorde fisse,
delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di
continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione
specifica dei compensi per lavoro straordinario. I dati trasmessi a corredo delle predette
domande potranno essere oggetto di eventuali rettifiche da parte dell’azienda esclusivamente
nelle ipotesi in cui queste siano giustificate da errori commessi in fase di compilazione del file
in formato xml, tempestivamente segnalati all’Istituto.
Si ricorda, infatti, che le componenti retributive per il calcolo della retribuzione lorda di
riferimento sono nell’esclusiva disponibilità dell’azienda che ne cura il trattamento e la loro
comunicazione all’Istituto, dichiarandone, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la piena
conformità ai criteri di calcolo normativamente previsti.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2545/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…
Altre normative del 2021
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe…
Risoluzione AdE 199
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver…
Risoluzione AdE 73
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma…
Interpello AdE 130
Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno m…
Provvedimento AdE S.N.
Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta p…
Provvedimento AdE 146