“Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Decreto interministeriale 4 giugno 2024. Indicazioni operative
“Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Decreto interministeriale 4 giugno 2024. Indicazioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-07-2024
Messaggio n. 2575
OGGETTO: “Carta Dedicata a te”. Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato
di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità, di carburanti o in
alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.
Decreto interministeriale 4 giugno 2024. Indicazioni operative
Premessa
L’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), come
modificato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 settembre 2023, n.
131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ha istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un
fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale da parte dei
soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
L’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha
incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del citato fondo.
Con il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di
concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze 4 giugno 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 146 del 24 giugno 2024 e recante “Individuazione dei
nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1,
commi 2, 3, 4 e 5 della legge 30 dicembre 2023 n. 213”, sono state fornite le disposizioni
attuative e applicative del fondo in commento.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per l’accesso alla
misura in oggetto.
1. Requisiti di accesso al beneficio
I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono, ai sensi
dell’articolo 2 del D.I. 4 giugno 2024, i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel
territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del
medesimo decreto interministeriale (24 giugno 2024):
iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione
Residente (Anagrafe comunale);
titolarità di una certificazione ISEE ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai
15.000,00 euro annui.
Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. 4 giugno
2024 includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di
qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di
un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei
familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per
l'Impiego (NASPI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL),
Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione
guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso
di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.
2. Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione
La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari
a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili,
messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.
Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi
diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con
l'accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento
deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (cfr. l’art.
5, comma 4, del D.I.). Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e
non oltre il 28 febbraio 2025 (cfr. l’art. 8, comma 1, del D.I.).
Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato
1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e all’acquisto di carburanti,
nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale
(cfr. l’art. 3 del D.I.).Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che
vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita,
individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del
Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (cfr. gli artt. 10 e 11 del
D.I.).
3. Procedura per l’individuazione dei beneficiari e termini previsti
L’INPS, entro trenta giorni dalla pubblicazione del D.I. 4 giugno 2024 quindi, entro il 24
luglio 2024, mette a disposizione dei singoli Comuni, attraverso un apposito applicativo web,
unitamente alle relative istruzioni operative, le liste di beneficiari in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 2 del citato D.I., individuando i nuclei familiari residenti in ciascun Comune
sulla base dei dati elaborati secondo i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità
decrescente:
a. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il
31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
b. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il
31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
c. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con
indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).
I Comuni, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione degli elenchi sull’applicativo web
dedicato, consolidano tali elenchi avvalendosi del medesimo applicativo web, dopo avere
verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali percepite dai nuclei
familiari contenuti nei suddetti elenchi (cfr. gli artt. 4 e 7 del D.I.).
L’INPS, decorso il termine di venti giorni previsto per i Comuni, rende definitivi tali elenchi
entro dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li
trasmette in via telematica a Poste Italiane S.p.A. ai fini della messa a disposizione delle carte,
per il tramite della società controllata Postepay (cfr. l’art. 7 del D.I.).
Successivamente l’INPS, ricevuti gli esiti di rendicontazione da Poste Italiane S.p.A., fornisce ai
Comuni, attraverso l’apposito l’applicativo web, il numero identificativo delle carte da includere
nelle comunicazioni che gli stessi Comuni dovranno inviare ai beneficiari per informarli
dell’avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici
postali abilitati al servizio. Ciascun Comune pubblicherà in evidenza sul proprio sito internet
l’elenco dei beneficiari della carta riferito al territorio di competenza.
I rapporti con i beneficiari della misura sono gestiti dai Comuni e da Poste Italiane S.p.A.
L’INPS, oltre a rendere disponibili gli elenchi dei potenziali beneficiari nell’applicativo web
dedicato, gestirà i rapporti con i Comuni curando, in particolare, le abilitazioni degli operatori
comunali all’applicativo web e fornendo il relativo supporto tecnico; nelle modalità già utilizzate
nei rapporti con gli stessi Comuni e con Poste Italiane S.p.A. assicurerà, inoltre, la gestione dei
flussi di comunicazione per la fase di assegnazione delle carte.
4. Modalità di gestione degli elenchi
Con specifico riferimento alle modalità di gestione degli elenchi da parte dei Comuni,
nell’applicativo web sono rese disponibili le funzioni di seguito descritte:
1. funzione di selezione beneficiario dalla “lista beneficiari selezionabili dal Comune”.È
possibile, previo utilizzo di apposito selettore, spostare un beneficiario nella “lista beneficiari
selezionati” con la possibilità di ripristinarlo nella lista originaria. Tale operazione è possibile
solo nei limiti delle carte disponibili (per sovrannumero di carte assegnate al Comune rispetto
all’elenco dei beneficiari selezionati oppure per “esclusione beneficiario”, come da funzione
successivamente descritta);
2. funzione di “esclusione beneficiario” e spostamento nella lista dei “beneficiari
selezionabili dal Comune”, ossia non più nella lista dei beneficiari selezionati dall’INPS, nel caso
in cui l’operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo
familiare non abbia i requisiti richiesti dal D.I. in oggetto per l’accesso al beneficio (ad
esempio, nuclei mendaci, percezione di altra misura locale incompatibile, ecc.). Con tale
funzione si ha la possibilità di rendere disponibile la carta ad altro beneficiario presente nella
lista dei beneficiari selezionabili dal Comune. Il beneficiario escluso, invece, viene inserito in
evidenza in testa alla lista dei selezionabili e non viene incluso nella successiva rielaborazione
delle graduatorie. L’esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da
parte del Comune dell’assenza del diritto al contributo, mentre devono essere mantenuti i
criteri di priorità come indicati all’articolo 4 del D.I. (cfr. il precedente paragrafo 3). A tale
riguardo, deve essere specificata, nell’apposito campo destinato, la causa di esclusione;
3. funzione di “trasferimento nucleo”. Consente al Comune di selezionare il beneficiario
per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di
tale selezione, per il nucleo familiare viene effettuato nuovamente dall’INPS il controllo
sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può determinare i seguenti
due esiti, visualizzabili nell’applicativo web a seguito dell’elaborazione:
a. conferma dall’ANPR di una diversa residenza del beneficiario che comporta il
trasferimento del medesimo in testa alla lista dei beneficiari selezionabili del Comune di
effettiva residenza, etichettandolo e ponendolo in evidenza. Nel caso di disponibilità di
carte, il nuovo Comune assegnatario del beneficiario trasferito potrà selezionarlo e
inserirlo nella lista dei beneficiari; il beneficiario trasferito sarà oggetto, in ogni caso, di
successiva rielaborazione della graduatoria dei beneficiari per il singolo Comune.
Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto
al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva
rielaborazione, a meno che anche quest’ultimo Comune non lo escluda dalla lista
utilizzando la funzione descritta al precedente punto 2;
b. conferma dall’ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il
mantenimento del medesimo nella posizione originaria in graduatoria;
4. funzione di “modifica indirizzo di residenza e/o CAP”. Consente al Comune di
visualizzare e modificare eventualmente l’indirizzo di residenza e/o il CAP del beneficiario
sempre nell’ambito dello stesso Comune, qualora non risulti congruente con quello presente
negli archivi comunali;
5. funzione “consolida liste beneficiari”. Determina il congelamento finale delle
graduatorie dei beneficiari; attraverso tale funzione si consolida definitivamente la lista e
vengono inderogabilmente disabilitate le funzionalità di variazione dei dati e non sarà più
possibile eseguire alcuna delle funzioni precedentemente descritte.
Si precisa che le istruzioni operative sono pubblicate nell’applicativo web in un apposito
manuale utente disponibile alla sezione “Guide e Allegati”.
5. Modalità di accesso all’applicativo web
L’accesso al servizio è reso disponibile ai Comuni nel sito istituzionale dell’Istituto nell’Area
tematica “INPS e i Comuni” al menu “Servizi al cittadino”, selezionando la voce “Servizi” e poi
“Carta dedicata a te”.
Si specifica che, per poter accedere all’applicativo web, i Comuni devono chiedere l’abilitazione
con l’apposito modulo “MV62”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per le
amministrazioni comunali e gli altri Enti erogatori di prestazioni sociali - Dipendente o
incaricato”, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) alle Strutture
territorialmente competenti dell’INPS, unitamente alla copia del documento di identità
dell’operatore per cui si chiede l’abilitazione e del firmatario del modulo stesso. Il modulo
“MV62” è reperibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli” selezionando la
categoria “Assegnazione e abilitazione PIN” oppure inserendo nel motore di ricerca la sigla
“MV62”.
Le richieste di abilitazione non devono essere presentate dagli operatori dei Comuni già
abilitati lo scorso anno.
Al fine di consentire ai Comuni di provvedere al consolidamento delle liste dei beneficiari nei
tempi richiesti, gli stessi avranno cura di richiedere tempestivamente la profilazione degli
operatori che dovranno avere accesso alla procedura. Analogamente, i Responsabili delle
Strutture territoriali dell’INPS dovranno dare la massima priorità alle richieste di abilitazione e
alle eventuali richieste di supporto tecnico, fornendo immediato riscontro.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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