Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 258/2024
Assegno unico e universale per i figli a carico. Cessazione dei pagamenti sulla carta RdC e presentazione di nuova domanda per fruire della prestazione dal mese di marzo 2024
Riferimento normativo
Assegno unico e universale per i figli a carico. Cessazione dei pagamenti sulla carta RdC e presentazione di nuova domanda per fruire della prestazione dal mese di marzo 2024
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-01-2024
Messaggio n. 258
OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico. Cessazione dei
pagamenti sulla carta RdC e presentazione di nuova domanda per
fruire della prestazione dal mese di marzo 2024
1. Premessa
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, ha introdotto significative modifiche alle politiche di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale, istituendo, dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) destinato
ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori, disabili, componenti con almeno
sessant’anni di età o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi sociosanitari (cfr. la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023).
Per effetto dell’entrata in vigore della citata misura, nei confronti dei nuclei familiari per i quali
è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023 e ai quali
l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota
integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa
prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza
soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.
Ciò premesso, si rappresenta che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che
eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda
di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della
domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non
sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata
per poter beneficiare della prestazione familiare.
2. Nuclei familiari per i quali è intervenuta la sospensione del Reddito di cittadinanza
nel corso dell’anno 2023
Come chiarito con il messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023, anche per i nuclei familiari che
includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la
sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della
prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter
beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che
eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di
AUU.
3. Domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico: verifica della
correttezza dei dati
Ai fini di una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico,
si evidenzia la necessità, per gli utenti che abbiano presentato la relativa domanda, di
verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, è necessario controllare
l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere
intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
Si ricorda, infine, che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il
termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con
successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà
calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla
normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30
giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a
partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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