Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2588/2024

Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione). Disposizioni in materia di prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

Pubblicato: 10/07/2024 In vigore dal: 10/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione). Disposizioni in materia di prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 11-07-2024 Messaggio n. 2588 OGGETTO: Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. Decreto Coesione). Disposizioni in materia di prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. L’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha introdotto una misura specifica in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possa proseguire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario. Il successivo comma 3 del citato articolo 12 ha altresì previsto, per i medesimi lavoratori interessati dalla previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo, che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale possa erogare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, una prestazione integrativa del trattamento di integrazione salariale straordinaria tale da garantire che il trattamento complessivo spettante ai lavoratori sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dalla proroga del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Il medesimo comma 3 ha previsto, per il finanziamento di tale prestazione integrativa, un incremento del citato Fondo di solidarietà pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Il successivo comma 4 ha, infine, previsto che l'importo complessivo della predetta misura integrativa di sostegno spettante ai lavoratori non possa superare l'importo massimo mensile di 2.500 euro per ogni lavoratore. Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 6 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito Decreto Coesione). Tra le disposizioni introdotte dalla legge n. 95/2024 si rileva l’incremento, pari a 18,4 milioni annui, dello stanziamento previsto per l’anno 2024 in favore del richiamato Fondo di solidarietà per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui al citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 104/2023, previste a beneficio dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. individuati dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, l’articolo 28-ter del Decreto Coesione, modificando il citato comma 3, ha previsto uno stanziamento per l’anno 2024, volto a finanziare l’erogazione delle suddette prestazioni, in misura pari a 24,2 milioni di euro, in luogo dei 5,8 milioni di euro previsti originariamente dal decreto-legge n. 104/2023. Ai fini delle rilevazioni contabili delle suddette previsioni normative, si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 32 del 7 febbraio 2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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