Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2602/2025
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati
Riferimento normativo
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-09-2025
Messaggio n. 2602
OGGETTO: Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in
materia di sicurezza sociale. Modalità di esposizione nel flusso
Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati
Premessa
A decorrere dal 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale (di seguito, Accordo) - firmato a Roma il 6
febbraio 2024 e ratificato con la legge 11 marzo 2025, n. 29 - e la relativa Intesa
amministrativa, firmata a Roma il 10 aprile 2025.
Tanto premesso, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono
state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo e a cui si rinvia per la disciplina di
dettaglio, con il presente messaggio si forniscono istruzioni ai datori di lavoro relativamente
alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso
Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati in applicazione
delle disposizioni contenute nell’Accordo (cfr. l’art. 6, punto 1), dell’Accordo e l’art. 5 dell’Intesa
amministrativa).
1. Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania
Per i lavoratori in argomento la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità
previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in
materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti
contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di
autorizzazione “4Z”.
Inoltre, poiché il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di
applicazione dell’Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987,
n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, la posizione
contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il
significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”.
2. Lavoratori distaccati dall’Albania in Italia
Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono distaccati in Italia, i datori di
lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini
dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”,
avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati
per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale
Italia- Albania)”.
Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli
obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale
vigente.
***
Le istruzioni di cui al presente messaggio si applicano a decorrere dal periodo di competenza
luglio 2025. Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e
la data di pubblicazione del presente messaggio i datori di lavoro devono avvalersi della
procedura di regolarizzazione (DM/Vig).
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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