Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi
Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 17-07-2024
Messaggio n. 2639
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti
contributivi. Articolo 1, commi 97 e 98, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Chiarimenti applicativi
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si
forniscono precisazioni in ordine alla decorrenza delle disposizioni normative richiamate in
oggetto. In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n.
213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione
in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.
In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale
(compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi
INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni
periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni
amministrate dall’Istituto.
L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le
modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera
progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle
Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).
Tanto rappresentato, si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni
tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.
Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative
con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.
Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno
comunicate le nuove modalità operative.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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