Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2669/2025
Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Rapporto di lavoro e relative vicende. Comunicazioni Obbligatorie UniMare
Riferimento normativo
Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia. Rapporto di lavoro e relative vicende. Comunicazioni Obbligatorie UniMare
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15-09-2025
Messaggio n. 2669
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Prestazioni a tutela dello stato di malattia.
Rapporto di lavoro e relative vicende. Comunicazioni Obbligatorie
UniMare
L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha
novellato gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, che disciplinano l’indennità per inabilità
temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore
marittimo (cfr. il messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, la circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i
messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre
2024).
A seguito di detta riforma, in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di
malattia, è stato realizzato il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione, con il
conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già
ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.
In particolare, l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231,
prevede che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in
modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare, come definite dal decreto del
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 24 gennaio 2008.
Gli stessi armatori e società di armamento comunicano, inoltre, sulla base delle regole tecniche
del Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta
servizio a bordo della nave (cfr. il paragrafo 4, punto 3, della circolare del Ministero del Lavoro
e della previdenza sociale n. 14 dell’8 maggio 2008 e il paragrafo 2.3 di Modelli e regole delle
Comunicazioni obbligatorie Gente di mare - Aprile 2025 v.1.0).
Tanto premesso, in un’ottica di crescente semplificazione, sono in progressivo superamento le
indicazioni fornite con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020, relativamente all’obbligo di
esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o
della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, la verifica istruttoria
di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è
effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla
base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la
facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di
navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
Permane, invece, attualmente confermato l’obbligo di esibizione del libretto di
navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da
parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d.
C.R.L.)[1].
Resta fermo, infine, l’obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori
non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave[2].
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] A tali lavoratori il diritto alla tutela previdenziale di malattia è riconosciuta, per eventi
insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco ed entro i 180 giorni dallo stesso, in misura pari e per la
stessa durata delle indennità di malattia per i lavoratori non marittimi (ossia: durata massima
di 180 giorni, applicazione del cosiddetto “periodo di carenza”, indennità nella misura del 50%
per i primi 20 giorni di assenza e del 66,66% per i giorni dal 21° al 180° della retribuzione del
mese precedente l’evento di malattia o del periodo di riferimento del rapporto di lavoro, ridotta
a 2/5 della misura normale in caso di ricovero ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a
carico).
[2] Il diritto alla tutela di malattia per i marittimi è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 3 del
R.D.L. n. 1918/1937 alle “persone regolarmente inscritte sul ruolo d'equipaggio o comunque
imbarcate per servizio della nave” con estensione, quindi, ai lavoratori che, pur avendo diverso
inquadramento previdenziale, svolgono attività lavorativa sulla nave (cfr. il paragrafo 3 della
circolare n. 179 del 23 dicembre 2013), sempre che sussista:
• l’autorizzazione ministeriale, rilasciata all’Armatore dal Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti;
• il certificato medico di autorizzazione all’imbarco rilasciato nell’ambito della necessaria visita
preventiva di imbarco dall’ambulatorio SASN - Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale
Navigante, marittimo e dell’aviazione civile dell’USMAF-SASN di riferimento per territorio o da
un medico fiduciario autorizzato.
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