Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 2694/2022

Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili

Pubblicato: 04/07/2022 In vigore dal: 04/07/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 05-07-2022 Messaggio n. 2694 OGGETTO: Messaggio n. 2260/2022 in materia di contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS). Integrazioni alle istruzioni operative. Istruzioni contabili Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute da parte degli intermediari, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), di cui all’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Come già specificato con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022 si rammenta che per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo. Al contempo, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione – è calcolato nella misura piena del 2,22%. I suddetti datori di lavoro/committenti, quindi, devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022. Ad integrazione delle istruzioni già fornite con il citato messaggio n. 2260/2022, i suddetti datori di lavoro/committenti provvederanno, per i medesimi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro. Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Resta fermo che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%. Istruzioni contabili Per le rilevazioni contabili della contribuzione di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), di cui all’articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, si confermano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 2260/2022. Per quanto riguarda l’integrazione della contribuzione di malattia dichiarata con il codice elemento “M220”, avente il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”, si confermano i conti già in uso PTP21010 (anni precedenti) e PTP21070 (anno in corso). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 2694/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2022

Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in… Risoluzione AdE 196 Modalità di utilizzo dei crediti energetici concessi alle imprese nel periodo luglio–dice… Interpello AdE 115 Definizione agevolata delle controversie tributarie – art. 1, commi da 186 a 205, legge 2… Interpello AdE 197 Non imponibilità - Dichiarazione di alto mare - Servizi di demolizione -Rettificata dalla… Interpello AdE 120 Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la… Provvedimento AdE 130