Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 31-07-2024
Messaggio n. 2770
OGGETTO: Operatività dello scambio telematico di comunicazioni conseguenti
all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 45, tra l’INPS e le Casse/Enti previdenziali firmatari della
convenzione quadro adottata con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 56 del 19 aprile 2023
Si fa seguito ai messaggi n. 1739 del 12 maggio 2023 e n. 2498 del 4 luglio 2023 per
comunicare che alla Convenzione di cui all’oggetto hanno finora aderito 9 Casse professionali.
Definito il tracciato delle informazioni scambiate, l’INPS, l’ENPAM e la Cassa Geometri, queste
ultime in qualità di Casse pilota che hanno messo a disposizione le proprie infrastrutture
informatiche e condiviso il proprio know-how, hanno completato le operazioni di natura tecnica
per consentire l’allineamento delle rispettive piattaforme di cooperazione applicativa; pertanto,
a partire dal mese di settembre 2024, tra l’INPS e le predette Casse pilota lo scambio delle
informazioni, conseguente all'esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 5 marzo
1990, n. 45, potrà avvenire esclusivamente tramite il canale telematico. Le medesime azioni di
coordinamento saranno intraprese con le altre Casse firmatarie della convenzione.
Lo scambio telematico riguarda le seguenti fasi di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge n.
45/1990 (ricongiunzioni di contributi in uscita dall’INPS verso la Cassa professionale):
richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
del prospetto dei contributi versati all’INPS e consultazione telematica dello stato della
richiesta di certificazione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.1, della convenzione);
invio del prospetto contributivo da parte dell’INPS, quale Ente trasferente (cfr. l’Allegato
2, sezione d.2, della convenzione);
richiesta, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
di eventuale riesame della precedente certificazione telematica e consultazione telematica
dello stato della richiesta di riesame (cfr. l’Allegato 1, sezione b.3, della convenzione);
invio di un nuovo prospetto contributivo, in seguito a riesame, da parte dell’INPS quale
Ente trasferente (cfr. l’Allegato 2, sezione d.4, della convenzione);
notifica, da parte della Cassa professionale firmataria, nel ruolo di soggetto accentrante,
dell’esito dell’operazione di ricongiunzione (cfr. l’Allegato 1, sezione b.5, della
convenzione).
A seguito del completamento delle procedure informatiche, saranno rese disponibili e operative
le ulteriori fasi relative agli adempimenti previsti al comma 1 dell’articolo 1 della legge n.
45/1990 (ricongiunzioni di contributi in uscita dalla Cassa professionale verso l’INPS).
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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