Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2821/2025
Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi
Riferimento normativo
Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Roma, 26-09-2025
Messaggio n. 2821
OGGETTO: Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per la gestione delle rate
maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della
Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.
Relativamente alla quota fissa corrispondente all'indennità di accompagnamento si rinvia,
invece, alle indicazioni fornite in tema di pagamento agli eredi delle eventuali quote maturate e
non riscosse da parte del de cuius (cfr. il messaggio n. 15972 del 7 ottobre 2013).
Tanto premesso, si precisa che in caso di decesso del beneficiario dell’“assegno di assistenza”,
le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de
cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di
Prestazione Universale.
La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda telematica da parte
degli eredi secondo le modalità operative che verranno fornite con successivo messaggio a
seguito del rilascio della specifica procedura.
Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, l’erede deve rendicontare
la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:
- nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della
copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle
buste paga quietanzate intestate al de cuius;
- nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture
regolarmente quietanzate intestate al de cuius (cfr. il messaggio n. 949 del 18 marzo 2025).
L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate
precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta.
Per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere
erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro,
anche se il decesso interviene nel corso del mese.
Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione di ratei agli eredi:
1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed
è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. In base alle
disposizioni generali agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per
gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino a un importo massimo
di 850 euro mensili. Per i mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025 valgono le regole generali di
rendicontazione. Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro
domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva
dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e
di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera
mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di
busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente.
Analogamente, nel caso di fruizione dei servizi di assistenza previsti, l’allegazione, da parte
degli eredi per il mese del decesso (maggio 2025), delle fatture regolarmente quietanzate di
importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio
2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;
2. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è
deceduto il 20 agosto 2025. In base alle indicazioni sopra evidenziate, tenuto conto che la
Prestazione Universale spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda (cfr.
l’art. 4, comma 1, del D.I. 21 febbraio 2025), agli eredi può essere erogata la mensilità di
agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al precedente
punto n. 1;
3. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025 e ha in
corso il pagamento della prestazione a seguito del riconoscimento del relativo diritto. Il
pagamento risulta effettuato fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto
2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, anche in questo caso,
per l’intero importo di 850 euro, previa regolare rendicontazione o per l’importo corrispondente
alla documentazione giustificativa, secondo le regole indicate al punto n. 1;
4. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 ed è
deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. L’interessato, inoltre,
risulta ricoverato presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA) dal 24 marzo 2025 fino
alla data del decesso (4 maggio 2025). La prestazione decade, pertanto, dal 24 marzo 2025. Ai
fini della liquidazione dei ratei maturati e non riscossi agli eredi, anche nell’ipotesi in esame, il
pagamento dell’“assegno di assistenza” può essere riconosciuto per l’intero mese di febbraio
2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite
le indicazioni riportate al punto n. 1.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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