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Messaggio INPS 2821/2025

Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi

Pubblicato: 25/09/2025 In vigore dal: 25/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Roma, 26-09-2025 Messaggio n. 2821 OGGETTO: Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Ratei maturati e non riscossi Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato. Relativamente alla quota fissa corrispondente all'indennità di accompagnamento si rinvia, invece, alle indicazioni fornite in tema di pagamento agli eredi delle eventuali quote maturate e non riscosse da parte del de cuius (cfr. il messaggio n. 15972 del 7 ottobre 2013). Tanto premesso, si precisa che in caso di decesso del beneficiario dell’“assegno di assistenza”, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale. La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda telematica da parte degli eredi secondo le modalità operative che verranno fornite con successivo messaggio a seguito del rilascio della specifica procedura. Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, l’erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale: - nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius; - nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius (cfr. il messaggio n. 949 del 18 marzo 2025). L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta. Per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese. Si riportano di seguito alcuni esempi di liquidazione di ratei agli eredi: 1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. In base alle disposizioni generali agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino a un importo massimo di 850 euro mensili. Per i mesi da gennaio 2025 ad aprile 2025 valgono le regole generali di rendicontazione. Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. Analogamente, nel caso di fruizione dei servizi di assistenza previsti, l’allegazione, da parte degli eredi per il mese del decesso (maggio 2025), delle fatture regolarmente quietanzate di importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata; 2. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025. In base alle indicazioni sopra evidenziate, tenuto conto che la Prestazione Universale spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda (cfr. l’art. 4, comma 1, del D.I. 21 febbraio 2025), agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al precedente punto n. 1; 3. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025 e ha in corso il pagamento della prestazione a seguito del riconoscimento del relativo diritto. Il pagamento risulta effettuato fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, anche in questo caso, per l’intero importo di 850 euro, previa regolare rendicontazione o per l’importo corrispondente alla documentazione giustificativa, secondo le regole indicate al punto n. 1; 4. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 ed è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti. L’interessato, inoltre, risulta ricoverato presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA) dal 24 marzo 2025 fino alla data del decesso (4 maggio 2025). La prestazione decade, pertanto, dal 24 marzo 2025. Ai fini della liquidazione dei ratei maturati e non riscossi agli eredi, anche nell’ipotesi in esame, il pagamento dell’“assegno di assistenza” può essere riconosciuto per l’intero mese di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1. Il Direttore generale Valeria Vittimberga

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