Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2829/2024
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi
Riferimento normativo
Indennità di malattia per i lavoratori marittimi
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Roma, 09-08-2024
Messaggio n. 2829
OGGETTO: Indennità di malattia per i lavoratori marittimi
L’articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha
novellato gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, che disciplinano le modalità di calcolo e
l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che,
per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60 per
cento della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è
verificato l’evento morboso.
Con la circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e con il successivo messaggio n. 2022 del 29 maggio
2024 sono state fornite le conseguenti istruzioni operative relative alla retribuzione media
globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità di malattia.
In particolare, è stato chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base
dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese
antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione si rinvia alle istruzioni contenute
nel Documento tecnico Uniemens.
In assenza di flussi Uniemens le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla
liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di
categoria.
Tanto premesso, con il presente messaggio, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal
territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte
dell’imponibile contributivo, si rappresenta quanto segue.
Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che
costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste
nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di
lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività
lavorativa (cfr., sul punto, la circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, nonché il
messaggio n. 2022/2024).
Come rammentato al paragrafo 3 della citata circolare n. 55/2024, ai fini della determinazione
dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, il cui comma 1, in particolare, dispone che: “Gli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle
norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e l’articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, come sostituiti dall’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
“Art. 12. (Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi). 1. Costituiscono
redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’articolo 46, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento”.
L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi -
al lordo - maturati nel medesimo periodo.
Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le
gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto
con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese
di corresponsione e allo stesso mese imputati.
Tanto rappresentato, si precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la
retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.
A tale proposito, si rammenta altresì che la retribuzione teorica utile alla misura delle
prestazioni in argomento è quella esposta nel flusso Uniemens sulla mensilità precedente
l’evento di malattia.
Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore
all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata
prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel
corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.
Resta ferma la necessaria segnalazione al datore di lavoro per la corretta esposizione del dato
retributivo sulla mensilità di riferimento, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2829/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan…
Risoluzione AdE 13
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm…
Risoluzione AdE 213
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024
Provvedimento AdE 6241354
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind…
Provvedimento AdE 13
Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec…
Interpello AdE 39