Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 2830/2024
Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione procedura “Quote Quinto”
Riferimento normativo
Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione procedura “Quote Quinto”
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-08-2024
Messaggio n. 2830
OGGETTO: Traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio di cui
all’articolo 43 del D.P.R. n. 180/1950. Reingegnerizzazione
procedura “Quote Quinto”
1. Premessa
L’articolo 43 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, disciplina l’istituto della traslazione su
pensione delle cessioni da stipendio prevedendo, nel caso di cessazione dal servizio prima che
sia estinta la cessione, l’estensione di diritto dell’efficacia di detta cessione sulla pensione, o su
altro assegno continuativo equivalente, che venga liquidata al cedente in conseguenza della
cessazione stessa.
Pertanto, qualora il rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato (a seguito della modifica
introdotta dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), si
risolva prima dell'estinzione del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/salario,
si realizza ope legis l’automatismo traslativo dell'importo retributivo ceduto.
Tanto premesso, lo schema di convenzione attualmente vigente per la concessione dei
finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione e il relativo regolamento
recante “Disposizioni per la cessione del quinto”- adottati con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 226 del 9 novembre 2022 – hanno previsto, rispettivamente agli articoli 2,
comma 2, e 1, comma 2, l’applicabilità della disciplina ivi contenuta anche alle traslazioni su
pensione dei prestiti originariamente stipulati con estinzione dietro cessione fino al quinto dello
stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950.
Con il messaggio n. 244 del 13 gennaio 2023 sono state illustrate le nuove linee interpretative
che hanno consentito il superamento dei criteri tempo per tempo adottati ai fini della gestione
amministrativa delle traslazioni su pensione delle cessioni stipendiali. Ciò sul presupposto che
l’automatismo traslativo, privo di efficacia novativa, implica il trasferimento del vincolo
contrattuale tra cedente, già lavoratore, e cessionario al rapporto previdenziale nel cui ambito
viene a replicarsi, nel rispetto dei limiti normativamente fissati, lo schema della cessione del
quinto della pensione contemplata dal citato D.P.R. n. 180/1950.
Resta ferma, in ogni caso, l’osservanza dei limiti temporali relativi alla fase di erogazione del
finanziamento contemplati dall’articolo 23 del D.P.R. n. 180/1950, che al primo comma ha
previsto: “L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a
riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito
superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo”.
L’operatività delle nuove linee interpretative è stata, quindi, demandata al compimento del
progetto di reingegnerizzazione della procedura dedicata, denominata “Quote Quinto”, come
anticipato nel citato messaggio n. 244/2023, con l’obiettivo di uniformare sul piano delle
procedure informatiche l’integrale gestione del piano originato dalla traslazione della cessione
stipendiale su pensione, ancorché per la parte residuale, a quello della cessione del quinto
della pensione.
Con il presente messaggio si comunica, pertanto, che il progetto di reingegnerizzazione della
procedura “Quote Quinto” è stato completato, consentendo la messa a regime della gestione
unificata dei piani di ammortamento delle cessioni stipendiali con quelli da pensione e la
dismissione del vecchio applicativo (“Cessione Quinto da Stipendio - Gestione Privata”) con
contestuale trasferimento nella nuova procedura dei piani di ammortamento registrati nello
stato “attivo” o “sospeso”.
2. Traslazioni assoggettabili alla nuova procedura
Sono assoggettabili alla nuova procedura tutte le traslazioni di cessioni del quinto da stipendio
riferite alle pensioni della Gestione integrata dell’INPS, cioè tutte le pensioni (comprese le
pensioni della Gestione pubblica ed ex INPGI) che vengono liquidate con i sistemi della
Gestione privata.
Restano pertanto escluse dalla nuova procedura le traslazioni su pensione facenti
capo alla Gestione pubblica liquidate con i sistemi proprietari (“SIN”/”GPP”) per le
quali, acquisita la documentazione da parte dell’Ente datore di lavoro del cedente già
lavoratore, la Struttura INPS territorialmente competente, previa istruttoria, provvede al
caricamento dei relativi piani di ammortamento codificati “CS” nel vecchio sistema.
Tali piani “CS” vengono poi sistematicamente trasferiti, centralmente, nellaprocedura “Quote
Quinto”,affinché la gestione dell’ammortamento possa proseguire con tutte le funzionalità
previste dalla procedura stessa.
3. Notifica delle traslazioni stipendiali su pensione
Ai fini della notifica delle traslazioni stipendiali su pensione si precisa, in via preliminare, che
permangono i criteri e le modalità correlate al regime di convenzionamento o di mero
accreditamento al quale soggiacciono le banche/intermediari finanziari al momento in cui la
notifica stessa viene effettuata.
In particolare, le banche/intermediari finanziari aderenti alla citata convenzione sono tenuti, in
virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 8 della medesima convenzione, a notificare la
cessione stipendiale da traslare esclusivamente mediante l’apposita procedura telematica,
utilizzando i servizi di “Web Service” e “Web Application” messi a disposizione dall’Istituto e
non più tramite posta elettronica certificata (PEC).
Come anticipato al paragrafo 2 del presente messaggio, restano escluse dall’obbligo di notifica
telematica le cessioni stipendiali da traslare su pensioni della Gestione pubblica liquidate con i
sistemi proprietari “SIN”/“GPP” (cfr. l’art. 8, comma 2, della convenzione)
Si rammenta che l’abilitazione all’utilizzo dei servizi telematici di “Web Application” può essere
richiesta all’Istituto dalle banche/intermediari finanziari beneficiari dei versamenti mensili
utilizzando l’apposito modulo, denominato “MV58”, presente sul portale istituzionale nella
sezione “Moduli”.
Tale modulo deve essere sottoscritto dal rappresentante legale/suo delegato delle
banche/intermediari finanziari creditori intestatari del piano in procedura.
Ogni soggetto può essere abilitato a operare per conto di una sola banca/intermediario
finanziario.
Le banche/intermediari finanziari accreditati presso l’INPS sono tenuti, invece, a notificare le
richieste di traslazione, come di consueto, tramite PEC direttamente alle Strutture INPS
territorialmente competenti.
Ciò posto, sul piano dei rapporti con l’INPS, la notifica telematica da parte delle
banche/intermediari finanziari convenzionati o la notifica via PEC da parte delle
banche/intermediari finanziari accreditati – cui consegue l’inserimento manuale a sistema da
parte della Struttura INPS territorialmente competente della cessione del quinto da stipendio -
presuppongono che il cedente, già lavoratore,sia stato registrato negli archivi dell'Istituto nella
qualità di pensionato.
A differenza delle pensioni della Gestione pubblica, per le quali è propedeutica la sola
registrazione del debitore quale pensionato, per le pensioni della Gestione privata è necessario
altresì che sia stato estratto il primo rateo di pensione.
Il rilascio della comunicazione di cedibilità non è richiesto ai fini della notifica del piano.
3.1 Acquisizione della traslazione nella procedura “Quote Quinto”
Per la notifica telematica le banche/intermediari finanziari sono tenuti a inserire direttamente
in procedura i seguenti dati:
a) codice fiscale del pensionato;
b) data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;
c) numero di riferimento pratica presente sul contratto;
d) importo della rata mensile contrattualmente pattuita. Detto importo va valorizzato anche in
presenza di una quota cedibile inferiore alla rata contrattuale;
e) importo del debito residuo da traslare su pensione calcolato alla data di notifica telematica,
comprese eventuali quote non recuperate in costanza di attività di servizio;
f) data di scadenza del contratto di finanziamento, ossia il termine finale del piano di
ammortamento.
Una volta andata a buon fine la notifica telematica, i relativi piani sono visualizzabili dalle
Strutture INPS territorialmente competenti in procedura “Quote Quinto” - sezione “piani
proposti” - ai fini dell’istruttoria e conseguente validazione o respinta del piano.
Per quanto concerne nello specifico le pensioni della Gestione pubblica facenti capo alla
Gestione integrata (in quanto liquidate con le procedure della Gestione privata), tenuto conto
che detti recuperi da traslare vengono normalmente comunicati all’INPS dall’ex datore di
lavoro del pensionato in sede di trasmissione dei dati utili alla liquidazione della pensione, è
cura delle Strutture INPS territorialmente competenti comunicare tempestivamente alle
banche/intermediari finanziari creditori (con le modalità i cui dettagli saranno condivisi sul
portale dell’Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione nella sezione Avvisi
Sedi/Finanziarie) il residuo debito acquisito dal datore di lavoro, affinché gli stessi possano
provvedere alla relativa notifica telematica con informazioni complete e aggiornate. Ciò al fine
di assicurare il buon esito del recupero sia con riferimento al quantum sia con riferimento al
soggetto beneficiario dei flussi di versamento.
È altresì cura delle Strutture INPS territorialmente competenti, ai fini istruttori di una cessione
del quinto della pensione in favore di un neopensionato, verificare anche l’assenza di una
cessione del quinto da stipendio notificata dal datore di lavoro da traslare su pensione.
Per le traslazioni notificate dalle banche/intermediari finanziari l’acquisizione dei dati deve
essere effettuata invece per il tramite delle Strutture INPS territorialmente competenti. Per
dette traslazioni, oltre ai dati sopra indicati, vanno inseriti anche i seguenti:
codice fiscale della banca/intermediario finanziario creditore (che deve essere
“convenzionato” o “accreditato”);
data di notifica all’INPS della cessione stipendiale da traslare.
Ai fini di detta acquisizione le Strutture INPS territorialmente competenti possono optare per lo
stato “validato” o “proposto” in attesa di istruttoria, laddove siano indispensabili ulteriori
verifiche.
4. Istruttoria e dichiarazione di benestare
Il rilascio della comunicazione di benestare è subordinato all’esito favorevole dell’istruttoria,
ossia all’assenza di motivi ostativi alla validazione del piano.
Per tali finalità si rammenta che la traslazione su pensione di una cessione da stipendio
presuppone:
la cessazione dal serviziodel debitore;
la liquidazione a favore del medesimo di una pensione per effetto della cessazione stessa.
Nell’ipotesi in cui il debitore cessi dal servizio senza diritto a pensione e lo stesso sia nel
contempo titolare di una pensione ai superstiti, al fine di favorire la continuità del recupero, il
residuo debito può essere oggetto di traslazione su quest’ultima, sempre che la stessa non
risulti già gravata da altra cessione del quinto.
È esclusa, invece, la traslazione su pensione del residuo debito riferito a prestiti stipulati con
delegazione di pagamento sullo stipendio, nonché di cessioni del quinto da stipendio i cui
crediti siano stati nel frattempo trasferiti a società di assicurazioni a titolo di surroga.
Non è consentita altresì la traslazione dei contratti di cessione dello stipendio i cui piani di
ammortamento siano scaduti, cioè con data scadenza anteriore al mese di notifica all’INPS del
residuo debito da traslare.
Ai fini del relativo controllo la procedura prevede la valorizzazione del nuovo campo “data
scadenza piano da contratto”.
Il nuovo processo operativo di traslazione su pensione di una cessione da stipendio non
implica la verifica, da parte dell’INPS, dell’avvenuta o meno escussione del TFR da parte della
banca/intermediario finanziario. In caso di successiva escussione, è cura della
banca/intermediario finanziario provvedere a:
chiudere o rimodulare il piano, utilizzando la rispettiva procedura dedicata (estinzione
anticipata totale o estinzione anticipata parziale);
rimborsare direttamente al pensionato interessato le eventuali rate ricevute, ma non
dovute.
L’eventuale modifica dei dati di un piano nello stato “proposto” è subordinata alla respinta del
piano, compilazione del relativo campo “note” con la motivazione (ad esempio, “dati errati”) e
reinserimento del nuovo.
Un piano validato può invece essere oggetto di modifica previa chiusura del medesimo e
riacquisizione di uno nuovo.
La dichiarazione di benestare, come per i piani di cessione del quinto della pensione, può
essere scaricata:
dalle banche/intermediari finanziari, dal portale internet dell’Istituto;
dalle Strutture INPS territorialmente competenti, dal portale Quote Quinto;
dai pensionati, dalla sezione “cedolino” presente nell’area riservata MyINPS del portale
internet dell’Istituto.
Relativamente alle traslazioni su pensioni facenti capo alla Gestione pubblica liquidate con i
sistemi proprietari (“SIN”/“GPP”) - piani codificati “CS” - per le quali non è previsto il rilascio
automatico della dichiarazione di benestare, la Struttura INPS territorialmente competente,
completata l’acquisizione del piano, deve comunicare tempestivamente il buon esito della
richiesta sia al pensionato che alla banca/intermediario finanziario creditore (con le modalità i
cui dettagli saranno condivisi sul portale dell’Istituto dedicato alla Cessione del quinto pensione
nella sezione Avvisi Sedi/Finanziarie).
5. Gestione dei piani di ammortamento
Successivamente alla validazione il piano di ammortamento viene elaborato secondo i seguenti
criteri:
a) il numero rate totali è corrispondente al rapporto tra il residuo debito e l’importo della rata
contrattuale.
Se da tale calcolo deriva un resto, ai fini del suo recupero viene previsto un “ratino” a fine
piano; l’importo del “ratino” è trattenuto in qualità di “arretrato chiuso” e, pertanto, ricompreso
nel montante dell’accodamento.
L’eventuale “ratino” viene evidenziato nei flussi mensili di rendicontazione nel campo“note” ed
è ricompreso nel campo “importo totale”. Il “ratino” non viene conteggiato, invece, nella voce
“numero rate totali” in quanto lo stesso rientra nel montante dell’accodamento;
b) il mese di inizio trattenuta coincide con il primo rateo di pensione disponibile all’atto della
validazione del piano;
c) il mese fine trattenuta è computato a decorrere dal mese di inizio trattenuta.
Pertanto, a differenza delle cessioni del quinto della pensione, per le quali la scadenza del
piano è determinato in ragione della decorrenza giuridica, nella traslazione di cessioni
stipendiali non sono presenti rate arretrate da recuperare a inizio/fine piano;
d) ai fini del calcolo dell’importo della trattenuta mensile, la procedura di pagamento pensioni
estrae mensilmente l’importo della rata contrattuale nel rispetto dei seguenti vincoli:
importo della quota cedibile della pensione;
importo del trattamento minimo INPS.
Si precisa che la quota cedibile della pensione viene quantificata con lo stesso criterio delle
cessioni del quinto della pensione e, pertanto, sul cumulo dei trattamenti cedibili intestati al
pensionato (comprese le pensioni indirette e di reversibilità).
In virtù della reingegnerizzazione della procedura in esame la traslazione dei prestiti con
cessione del quinto dello stipendio su pensione viene, quindi, gestita con tutte le funzionalità
telematiche previste dalla procedura “Quote Quinto” (rinnovo piano, variazione soggetto
beneficiario delle quote mensili, chiusura piano per estinzione anticipata totale, rimodulazione
piano per estinzione anticipata parziale, ecc.) sia dalle Strutture INPS territorialmente
competenti che dalle banche/intermediari finanziari creditori, tenuto in debito conto del
rapporto sussistente tra gli stessi e l’Istituto (convenzionamento o accreditamento).
In particolare, la funzione di “accodamento” viene attivata in automatico, nel limite dei 18
mesi, per il recupero delle rate che risultano insolute a fine piano, nonché dell’eventuale
“ratino”.
Il rinnovo dei piani di cessione da stipendio presenti in “Quote Quinto” è consentito in
qualunque momento, tenuto conto che l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 39 del D.P.R.
n. 180/1950 rimane comunque a carico delle banche/intermediari finanziari.
L’importo dell’onere a carico delle banche/intermediari finanziari per il servizio reso dall’Istituto
viene determinato in base al profilo posseduto dalle medesime alla “data notifica” del residuo
debito da traslare su pensione e viene applicato sui flussi mensili a decorrere dalla prima rata
utile (con le stesse modalità previste per le cessioni del quinto della pensione).
I flussi di rendicontazione, compresi i piani “CS”, sono scaricabili dalle banche/intermediari
finanziari direttamente dal portale istituzionale, nella sezione dedicata.
6. Rapporti con le banche/intermediari finanziari
Si ricorda che il procedimento di gestione della traslazione su pensione di cessioni del quinto
da stipendio e quello di gestione delle cessioni del quinto della pensione non prevedono, da
parte delle banche/intermediari finanziari, l’invio all’INPS (Strutture territoriali/Direzione
generale) di alcun documento in formato cartaceo.
Come ribadito in altre comunicazioni, al fine di semplificare la gestione delle operazioni di
traslazione su pensione delle cessioni del quinto da stipendio, le banche/intermediari finanziari
avranno cura di non trasmettere documentazione relativa a informazioni già contemplate dalle
procedure informatiche dedicate.
Infine, si rammenta che il termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo
in argomento è pari a 30 giorni, pertanto, le banche/intermediari finanziari possono
trasmettere solleciti all’Istituto decorso tale termine.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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