Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste. Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-08-2024
Messaggio n. 2844
OGGETTO: Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che
siano in possesso della certificazione della parità di genere.
Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste.
Differimento dei termini di presentazione delle domande per le
certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023
L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1%
dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore
dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui
all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.
Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022,
attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in
conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della
conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il
marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai
datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento.
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, il cui contenuto deve ritenersi integralmente
richiamato, è stato illustrato l’esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 della legge n.
162/2021 e sono state fornite istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno
conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere
alla misura di esonero in esame.
In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio
i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico
denominato “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20
ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.
Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per
l’anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande e forniti ulteriori chiarimenti, al cui contenuto si rinvia
integralmente.
Nello specifico, nel citato messaggio, con riferimento alle modalità di compilazione delle
richieste, è stato chiarito che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti
interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo
lavoratore.
Con il successivo messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 sono state fornite indicazioni per la
presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023,
ed è stato ribadito che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre
informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità
della certificazione della parità di genere.
Tuttavia, nonostante i chiarimenti forniti con i citati messaggi, è emerso, in fase di
elaborazione delle richieste, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di
domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella
effettiva.
Al riguardo, si precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata
relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento
essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente
correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
In merito, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la
media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità
della certificazione.
In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni
corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare
dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la
totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro
abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da
considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non
quella media del singolo lavoratore.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, al fine di consentire all’Istituto di elaborare
correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, si comunica
che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il
31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione
media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda
presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con
l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile
globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate,
su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del
15 ottobre 2024.
Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a
certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo
le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022.
Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente
presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge,
sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile
globale stimata erroneamente indicata.
All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato
l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del
“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per
l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre
2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).
Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in
misura non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico
degli stessi datori di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite
massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n.
162/2021).
Sul punto, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve
intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state
presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto
provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice
fiscale.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno
contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero -
in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto
interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che
hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate
dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie
dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di
“Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro
ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA
“4R”.
Si ricorda da ultimo che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione
dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
comunica all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in
possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui
sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.
Con riferimento all’esonero autorizzato si chiarisce, infine, che:
i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in
possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n.
162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile
2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della
stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di
validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già
ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la
certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un
periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare
dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in
quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento
dell’esonero per l’intero periodo spettante.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni
operative già fornite con la citata circolare n. 137/2022 e si precisa che l’effettiva fruizione
della misura di esonero potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione massiva delle istanze
trasmesse.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2844/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.