Apprendistato duale. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale ai sensi del novellato articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015. Regime contributivo applicabile
Apprendistato duale. Trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale ai sensi del novellato articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015. Regime contributivo applicabile
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-01-2025
Messaggio n. 285
OGGETTO: Apprendistato duale. Trasformazione del contratto di apprendistato
di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di
ricerca e per la formazione professionale regionale ai sensi del
novellato articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2015.
Regime contributivo applicabile
1. Quadro normativo
L’articolo 18 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha modificato il comma 9 dell’articolo 43
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, relativo all’apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello o apprendistato
scolastico).
In particolare, la novellata disposizione, prevede la possibilità di trasformazione del contratto di
apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o
apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e
di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per
l’accesso ai percorsi”.
Si rammenta, al riguardo, che il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per
la formazione professionale regionale, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015,
è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere
assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano “in possesso di diploma di
istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di
istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo” (cfr.
l’art. 45, comma 1).
Pertanto, la “trasformazione del contratto”, previo aggiornamento del piano formativo
individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai
percorsi, comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale
apprendistato di primo livello e l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la
formazione professionale regionale e, in particolare, ai sensi dell’articolo 45 comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2015, di un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:
- al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca;
- al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- allo svolgimento di attività di ricerca;
- allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Si precisa in proposito che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 45, il datore di lavoro che
intenda stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve
necessariamente sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è
iscritto con il quale venga stabilita “la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a
carico del datore di lavoro […]”. La medesima disposizione prevede altresì che “la formazione
esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di
istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario
ordinamentale”.
La retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per
l’apprendistato di primo livello (cfr. l’art. 45, comma 3).
Si rileva infine che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la
durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici
superiori e le altre istituzioni formative indicate all’articolo 45, comma 4, del decreto legislativo
n. 81/2015. Ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 45: “In assenza delle
regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l'attivazione dei percorsi di apprendistato di alta
formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 46, comma
1”.
2. Regime contributivo. Precisazioni
Per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresi i casi di
trasformazione di cui al comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, si rinvia
integralmente alla circolare n. 108 del 14 novembre 2018.
Come precisato con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 in relazione all’ipotesi di
trasformazione dell’apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di
secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta
formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell’articolo 43 del decreto legislativo n.
81/2015, le riduzioni di cui all’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla
formazione di primo livello.
Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9,
del decreto legislativo n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro,
bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione,
l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI
nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in materia di
trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria (CIGO/CIGS) e dei Fondi di
solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la misura della
contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative
prestazioni.
3. Modalità di esposizione all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso
Uniemens
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo
procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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