Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei co
Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 18-07-2022
Messaggio n. 2864
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero
contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134. Indicazioni operative. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
L’articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, legge di Bilancio
2022) ha previsto che, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e
assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si
costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, “è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della
costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite
massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e
applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
L’esonero è quindi rivolto, secondo il disposto del richiamato articolo 23, comma 3-quater, del
decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla n. 134/2012, alle piccole
imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui
titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto.
Per come configurata, l’agevolazione in oggetto è connotata da profili di selettività e, in quanto
tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al riguardo si rappresenta che, con decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022, la
Commissione europea ha autorizzato la misura in questione ritenendola compatibile con il
mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, subordinandola altresì al rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020) 1863 final,recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni (c.d.
Temporary Framework).
La citata decisione europea prevede espressamente la concedibilità dell’esonero in trattazione
entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del
richiamato Quadro Temporaneo.
Con il presente messaggio si forniscono pertanto le indicazioni riguardanti le modalità di
applicazione dell’esonero per le sole società cooperative costituitesi entro la suddetta
scadenza.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione le società cooperative che si siano costituite, ai
sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134/2012, vale a dire le società cooperative costituite, a decorrere
dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le
stesse, in cessione o in affitto (c.d. workers buyout).
Ciò premesso, sulla base delle informazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sviluppo
economico, alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione della previsione in trattazione
è stato già attribuito – entro il 30 giugno 2022 - da parte dell’Istituto il codice di
autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente
significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge
234/2021”.
Il predetto CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello
Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-
legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno
2022, data in cui ha cessato di avere effetti il c.d. Temporary Framework, a cui la misura in
trattazione è stata subordinata.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea
dei beneficiari della misura, è consentito alle cooperative di beneficiare dell’esonero spettante
secondo le indicazioni di seguito riportate.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’agevolazione in trattazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua per
ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.
La suddetta misura è riconosciuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della
costituzione della cooperativa.
Ai fini della determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento alla
contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre
2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla
circolare n. 40/2018.
Si fa infine presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a tempo determinato, trova
applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i
contratti a tempo determinato.
4. Modalità di quantificazione dell’esonero
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA “8Y” di cui sopra ai fini della
legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, i soggetti interessati dovranno
inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità
“Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando
“Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società
cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori
dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui
intendono avvalersi.
La Struttura territoriale interessata dovrà conseguentemente verificare che il suddetto CA “8Y”
sia stato correttamente attribuito, nonché dovrà analizzare la coerenza dei dati dichiarati.
Laddove quanto dichiarato risulti coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare
la decorrenza del CA, garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di
costituzione della cooperativa stessa.
Si ricorda che la platea dei destinatari della misura è stata individuata in base alle informazioni
fornite al riguardo dal MISE.
Pertanto, le Strutture territoriali non potranno attribuire il suddetto CA a destinatari differenti
rispetto a quelli già individuati.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i
controlli di pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la
fruizione dell’esonero di cui si tratta.
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma
254, della legge di Bilancio 2022.
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta,
sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con riferimento ai presupposti specificamente previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge
di Bilancio 2022, si rammenta che l’esonero non può trovare legittima applicazione qualora il
datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia
corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo di imposta, retribuzioni almeno pari al 50
per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle
materie prime e sussidiarie.
6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il beneficio contributivo previsto all’articolo 1, comma 253, della legge di Bilancio 2022, in
quanto relativo alle sole società cooperative costituite dai cosiddetti workers buyout, si
configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla
Commissione europea, in data 12 maggio 2022, il regime di aiuti di Stato e che il predetto
aiuto è stato approvato con la decisione C(2022) 4054 final del 9 giugno 2022.
Il beneficio in argomento è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione
della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive
modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione.
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere);
siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che
risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
siano concessi entro il 30 giugno 2022.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, si
rammenta, inoltre, che l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli
aiuti di Stato.
7. Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo in trattazione si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento
della contribuzione datoriale.
In ragione dell’entità della misura, la stessa non è compatibile con altre agevolazioni
riguardanti la contribuzione datoriale.
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “8Y”, che intendono fruire dell’esonero
contributivo previsto dall’articolo 1, comma 253, della legge di Bilancio 2022, valorizzeranno, a
partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione
del presente messaggio, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero in
oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>
deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il
significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n.
234/2021”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo
alla specifica competenza.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013
“VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
• con il codice di nuova istituzione “L568”, avente il significato di “Conguaglio Esonero
contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;
• con il codice di nuova istituzione “L569”, avente il significato di “Arretrati Esonero
contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto,
settembre e ottobre 2022.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/vig).
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo oggetto del presente messaggio, si
istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive), il conto:
GAW37225 - esonero totale dei complessivi contributi previdenziali per un periodo di 24 mesi,
a favore delle piccole imprese costituitesi dal 1° gennaio 2022 in forma di società cooperative
– articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM,
andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro con i codici “L568” per il
periodo corrente e “L569” per gli arretrati, secondo le istruzioni operative fornite nel
precedente paragrafo.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] La Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 alla quale si fa riferimento è
quella nella versione consolidata a seguito delle modifiche intervenute con le comunicazioni
C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021)
8442 del 18 novembre 2021.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37225
Denominazione completa Esonero totale dei complessivi contributi previdenziali
per un periodo di 24 mesi, a favore delle piccole imprese
costituitesi dal 1° gennaio 2022 in forma di società
cooperative – articolo 1, comma 253, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
Denominazione abbreviata SGR.ON.CTR.SOC.COOPERAT-ART.1,CO253 L234/21
Validità e movimentabilità 07/22-P10
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