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Messaggio INPS 2916/2025

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026)

Pubblicato: 02/10/2025 In vigore dal: 02/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026)

Testo normativo

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03-10-2025 Messaggio n. 2916 OGGETTO: Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2026) Come già illustrato nel messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. Pertanto, con il presente messaggio si comunica che anche per il periodo d’imposta 2026 è possibile acquisire le suddette richieste a partire dal 15 ottobre 2025. Al riguardo, si conferma che le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione online accedendo al servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it. Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta, di cui al citato articolo 13, sulla base del reddito erogato. Si segnala infine che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del sostituito comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale (AUU). In tale modo si rende possibile l’elaborazione, da parte dell’Istituto, della certificazione fiscale (CU 2026) con un prospetto dei familiari a carico correttamente completato, ciò che consente all’Agenzia delle Entrate di operare, a sua volta, la giusta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata. Al riguardo, come precisato nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali in base a quanto previsto dal comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR : “I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l'assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR”. Il Direttore generale Valeria Vittimberga

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