Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Indicazioni per il pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-09-2024
Messaggio n. 3013
OGGETTO:
Articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n.
101. Indicazioni per il pagamento della contribuzione in
scadenza il 16 settembre 2024 per i datori di lavoro agricoli
operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-
legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
1. Premessa
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto che: “Per i periodi di contribuzione dal 1°
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi
5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti
per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di
cui all’allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo 01,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81”[1].
Atteso che presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sono ancora in corso gli
approfondimenti del quadro giuridico che consentiranno la corretta applicazione
dell’agevolazione in discorso, l’avvenuta tariffazione relativa al I trimestre 2024 non ha tenuto
conto delle riduzioni contributive previste.
Pertanto, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla
misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, su
conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il pagamento della
contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I trimestre 2024 (che ha scadenza
al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza
aggravio di sanzioni civili.
2. Soggetti interessati
La facoltà di effettuare il versamento della contribuzione tariffata che ha scadenza al 16
settembre 2024 fino al 16 dicembre 2024 spetta ai datori di lavoro agricolo operanti nelle
zone agricole di cui all’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ossia agli iscritti alla Gestione contributiva
agricola (GCA) che hanno trasmesso, con riferimento a posizioni contributive (CIDA) collegate
ai comuni ricompresi nei territori di cui al citato allegato 1 [2], flussi Uniemens-PosAgri relativi
al I trimestre 2024 contenenti i dati retributivi e contributivi di operai agricoli in forza che
hanno prestato nel corso di tale trimestre la propria attività nei medesimi territori.
3. Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta
facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione
Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’omesso versamento della contribuzione relativa al I trimestre 2024, nella misura
effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2024, comporterà l’applicazione delle sanzioni
civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] L’articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede che: “b) nelle zone agricole
svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento”.
[2] Sono esclusi dal perimetro di applicazione della sospensione i datori di lavoro con sede
legale e operativa presso zone comprese nelle aree alluvionate di cui al decreto-legge n.
61/2023 che ricadano nei territori montani e svantaggiati.
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