Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001).
Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001).
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 27-07-2018
Messaggio n. 3014
OGGETTO: Maternità. Telematizzazione delle domande di riposi giornalieri per
allattamento (articoli 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001) e di
assegno di maternità dello Stato (articolo 75 del d.lgs. n. 151/2001).
1. Premessa
L’Istituto è da tempo impegnato nel complesso e graduale processo di telematizzazione dei
servizi, avviato a seguito della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010
“Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini”, finalizzato
all’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di
prestazioni/servizi.
Con il presente messaggio si comunica l’applicazione del regime telematico per la
presentazione delle domande per i riposi giornalieri per allattamento e per l’assegno di
maternità dello Stato, sino ad oggi presentate in modalità cartacea.
A tal fine la procedura per l’inoltro on-line delle domande di maternità, già disponibile per i
cittadini, i patronati e per il Contact Center integrato, è stata implementata con la funzione di
acquisizione delle domande di riposi giornalieri per allattamento per i padri lavoratori
dipendenti, sia a pagamento diretto che a conguaglio, e per le madri lavoratrici dipendenti
unicamente a pagamento diretto, nonché per le domande di assegno di maternità dello Stato.
Di seguito, si illustrano le nuove modalità di presentazione di tali domande, rimandando ad un
successivo messaggio le istruzioni relative all’aggiornamento delle procedure a disposizione
delle Strutture territoriali.
2. Riposi giornalieri per allattamento
Come disciplinato dagli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla maternità e sulla paternità
(d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), i riposi giornalieri per allattamento sono permessi orari
riconosciuti alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante
il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
I riposi giornalieri sono, inoltre, riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono del figlio da parte della madre;
• affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
• madre lavoratrice non avente diritto ai riposi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma,
libera professionista, a domicilio, domestica);
• madre casalinga;
• rinuncia della madre, lavoratrice dipendente.
Per entrambi i genitori il diritto è riconosciuto al ricorrere delle seguenti condizioni:
• assicurazione all’INPS per la tutela della maternità/paternità;
• attualità del rapporto di lavoro dipendente;
• avvenuta fruizione del congedo di maternità.
I riposi giornalieri per allattamento hanno la seguente durata:
• due ore di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore
giornaliere;
• un’ora di riposo al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore
giornaliere.
In caso di parto o adozione e/o affidamento plurimi i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive
possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel
teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto o adozione e/o
affidamento, e di congedo parentale della madre.
In caso di fruizione dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà.
La domanda di riposi giornalieri della madre lavoratrice dipendente deve essere presentata
esclusivamente al datore di lavoro, mentre la domanda del padre deve essere presentata
anche all'INPS entro il termine di prescrizione, pari ad un anno.
Nei casi di pagamento diretto la domanda delle lavoratrici deve essere presentata anche
all'Istituto.
2.1 Presentazione telematica delle domande di riposi giornalieri per allattamento
Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – tramite il servizio on-line accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo
collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it)
Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da
telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da
telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale
di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.
A prescindere dal canale prescelto, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione
delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, è
previsto un periodo transitorio, pari a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente messaggio, durante il quale sarà ancora possibile per gli utenti interessati l’invio delle
domande mediante le tradizionali modalità.
Alla fine del predetto periodo transitorio, le domande di riposi giornalieri per allattamento
dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Si precisa che anche la documentazione deve essere allegata telematicamente seguendo le
istruzioni indicate nella procedura telematica.
L'eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all'istruttoria deve essere presentata in
originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure
spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000).
3. Assegno di maternità a carico dello stato
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, denominato assegno di maternità dello
Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato concessa ed erogata direttamente
dall'INPS (art. 75 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) per ogni figlio nato o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione.
In caso di affidamento non preadottivo l’assegno spetta solo qualora il neonato non sia stato
riconosciuto o non sia riconoscibile dai genitori.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e quantificato nella circolare sui salari
medi convenzionali che l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito.
3.1 Presentazione telematica delle domande di assegno di maternità dello Stato
Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – tramite il servizio online accessibile direttamente dal cittadino con PIN dispositivo
collegandosi al sito dell’istituto (ww.inps.it)
Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da
telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da
telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale
di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.
A prescindere dal canale prescelto, al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione
delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, è
previsto un periodo transitorio, pari a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente messaggio, durante il quale sarà ancora possibile per gli utenti interessati l’invio delle
domande mediante le tradizionali modalità.
Alla fine del predetto periodo transitorio, le domande di assegno di maternità dello Stato
dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.
Si precisa che anche la documentazione deve essere allegata telematicamente seguendo le
istruzioni indicate nella procedura telematica.
L'eventuale certificazione medico-sanitaria necessaria all'istruttoria deve essere presentata in
originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure
spedita a mezzo raccomandata (art. 49 del D.P.R. n. 445/2000).
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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