Nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato
Nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-10-2025
Messaggio n. 3029
Allegati n.1
OGGETTO: Nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio
dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per rapporti
di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato
1. Eventi malattia su calendario giornaliero
Per la corretta gestione dell’evento malattia, con il presente messaggio si forniscono indicazioni
operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio
dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei
datori di lavoro del settore privato.
Al riguardo, a partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l’Istituto ha previsto nei
flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>,
come da Documento tecnico).
Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni
dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai
conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.
Resta fermo che, nella compilazione del flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale
dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del
“tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento “MAL” con le consuete modalità.
Analogamente, l’elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la “retribuzione
persa” nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento “MAL”.
Si precisa che la compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia
quelli di durata pari o superiore a sette giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone
l’esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell’evento anche nel caso in cui
tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento.
Le giornate dal lunedì al venerdì devono essere valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = “1” o
“2”; fanno eccezione le prime tre giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono
retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata
inferiore a sette giorni, le quali devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> = “0”.
Le giornate di sabato e domenica che interessano l’evento di malattia devono essere sempre
valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = “0”, che nella compilazione del calendario giornaliero
assume il significato di “giorno incluso nel periodo di durata dell’evento”.
Infatti, in tale caso, la valorizzazione del <TipoCoperturaGiorn> = “0” è finalizzata
esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell’evento.
È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale deve essere
indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del
certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o “PROTOCOLLO”
rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente) e la valorizzazione dell’attributo
<TipoInfoAggEvento> con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o “PR” (per
protocollo).
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le modalità di valorizzazione dell’elemento
<Giorno> distinguendo gli eventi di malattia di durata pari o superiore a sette giorni da quelli
con durata inferiore.
Nel caso di eventi di durata pari o superiore a sette giorni, che sono interessati dalla prima
settimana con <TipoCopertura> di <Settimana> valorizzata con “X” (o con “1” o “2”) e dalle
successive con “1” o “2” (a seconda della fattispecie che ricorre), l’elemento <Giorno> deve
essere valorizzato come segue:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “0” per le prime tre giornate (c.d. periodo di carenza)
che si collocano nella prima settimana interessata dall’evento, “1” o “2” per le giornate di
malattia dal lunedì al venerdì, “0” per i sabati e le domeniche ricadenti nel periodo di malattia;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “MAL”;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = codice PUC o la data inizio malattia o
“PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente) del certificato
cartaceo <TipoInfoAggEvento> con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o
“PR” (per protocollo).
Diversamente, nelle ipotesi di eventi di malattia aventi durata inferiore a sette giorni e,
pertanto, valorizzati nel flusso con <TipoCopertura> di <Settimana> = “X”, tutti i giorni
interessati dall’evento devono essere valorizzati (nell’elemento <Giorno>) come segue:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “0”;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “MAL”;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = codice PUC o la data inizio malattia o
“PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente) del certificato
cartaceo <TipoInfoAggEvento> con il valore “CM” (per PUC), “DT” (per Data inizio malattia) o
“PR” (per protocollo).
Si ricorda che, per i lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato o all’ex IPOST,
occorre inoltre compilare le apposite sezioni <FondoFS> ed <ExIPOST> di <Fondi Speciali>
secondo le consuete modalità.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (<TipoLavoratore>
coincidente con “SB”, “SC”, “SG”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) o al Fondo Pensione dei Lavoratori
Sportivi (<TipoLavoratore> coincidente con “ST”,”SZ”) continua a essere prevista la
compilazione dell’evento “MAL” anche per gli eventi di durata inferiore a sette giorni e non deve
essere compilato l’elemento <Settimana>, ma l’elemento <Giorno>. Inoltre, per tali lavoratori,
in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, con successivo messaggio saranno
riepilogate le specifiche istruzioni relative alla valorizzazione dell’elemento
<TipoCoperturaGiorn> per tutti gli eventi tutelati.
Infine, si ricorda che, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS
dell’indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i
lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro
non devono valorizzare l’evento nel flusso Uniemens.
2. Modifiche Uniemens. Compilazione della sezione <Differenze Accredito>
La struttura della sezione <DifferenzeAccredito>, dalla competenza gennaio 2026, viene
implementata con l’inserimento della sottosezione <InfoEvento> contenente due elementi,
l’elemento <MotivoEvento> con l’attributo <TipoMotivoEvento> e l’elemento
<DiffAccreditoEvento>.
Per ciascun <CodiceEvento> esposto in <DifferenzeAccredito>, la valorizzazione dell’elemento
<MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento>, deve trovare corrispondenza
con i valori esposti nella compilazione del calendario giornaliero, con la corretta attribuzione
dell’importo sull’elemento <DiffAccreditoEvento> associato.
In particolare, l’elemento <MotivoEvento> deve essere valorizzato con il codice PUC o, ove non
disponibile, con il protocollo attribuito dalla Struttura territoriale dell’INPS al certificato cartaceo
o, in mancanza, con la data inizio malattia; <TipoMotivoEvento> deve essere compilato con il
valore “CM” (per PUC), “PR” (per protocollo) o “DT” (per Data inizio malattia).
L’elemento <DiffAccreditoEvento> deve essere valorizzato con l’imponibile perso riferito al
particolare motivo utilizzo.
Per lo stesso codice evento “MAL” continua a esserci una sola sezione <DifferenzeAccredito> e
tanti elementi <InfoEvento> corrispondenti ai motivi di utilizzo dichiarati negli elementi
<MotivoEvento>, con il relativo attributo <TipoMotivoEvento> e, in <DiffAccreditoEvento>,
l’imponibile perso riferito allo specifico motivo di utilizzo. In <DiffAccredito> deve essere
sempre indicata la somma complessiva dell’imponibile perso, ossia l’importo presente in
<DiffAccredito> deve essere uguale alla somma di tutti gli importi dichiarati nei vari elementi
<DiffAccreditoEvento>, corrispondenti agli specifici motivi di utilizzo.
3. Istruzioni operative. Nuove modalità per il conguaglio delle indennità anticipate
Ai fini del conguaglio dell’indennità in trattazione, dal periodo di competenza gennaio 2026
devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio sotto riportati presenti nella sezione
<InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.
Nell’elemento <CodiceCausale> devono essere inseriti i seguenti codici relativi allo specifico
evento:
Codice “0058”,avente il significato di “Importo dell’indennità economica di malattia
anticipata dal datore di lavoro” (codice evento “MAL”);
Codice “E777”,avente il significato di “Differenze indennità malattia” (codice evento
“MAL”).
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il datore di lavoro deve indicare il PUC del
certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico, o la data di inizio
malattia o ilnumero di protocollo del certificato rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS,
se presente e comunicato dal lavoratore, se si tratta di certificato cartaceo.
Nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il nuovo valore “PUC” o il valore
“DATA”, che indica la data inizio malattia, o il valore “PROTOCOLLO” rilasciato dalla Struttura
territoriale dell’INPS.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della
prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti
gli specifici eventi esposti in Uniemens.
Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della prestazione
conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Si fa presente che nel caso in cui nel mese di riferimento siano intervenuti più eventi (stesso
codice causale) associati ciascuno a “motivi utilizzo” distinti, per ciascun evento identificato dal
relativo “motivo utilizzo” deve essere preferibilmente esposto un distinto elemento di
<InfoAggcausaliContrib> e in <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicata la prestazione
conguagliata riferita al particolare “motivo utilizzo”. Alternativamente, per l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> devono essere riportati più elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale>
per i diversi “motivo utilizzo” riferiti all’evento. In tale caso in <ImportoAnnoMeseRif> deve
essere indicata la prestazione conguagliata complessiva.
In caso di indennizzo nel mese di una malattia, riferita al medesimo evento morboso, che sia
coperta da più certificati (continuazione), l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> è ricorsivo e
devono essere esposti i diversi codici PUC o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data di
inizio malattia o il “protocollo” rilasciato dalla Struttura territoriale dell’INPS (se presente).
Di norma l’importo è associato al PUC. Nei casi eccezionali nei quali non è possibile distinguere
la quota parte di importo associata a un PUC da quella associata a un altro, si inseriscono più
PUC nello stesso elemento <InfoAggcausaliContrib>, ossia associati tutti a un solo importo.
Inoltre, si evidenzia che per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, con
riferimento all’esposizione dell’evento nel calendario giornaliero sul flusso Uniemens del mese
di gennaio 2026 (calendario del mese di dicembre 2025) non si applicano le nuove regole,
mentre devono essere applicate sul flusso Uniemens del mese di febbraio 2026 (calendario del
mese di gennaio 2026).
Per quanto concerne l’esposizione dei conguagli si deve seguire la nuova modalità di
esposizione dalla competenza gennaio 2026. La validazione del calendario corretto può
avvenire anche tramite la compilazione del <MesePrecedente>.
In caso di regolarizzazione di periodi successivi all’entrata in vigore delle nuove modalità di
esposizione, è necessario procedere alla correzione del <CodiceEvento> e alla ritrasmissione
dei flussi Uniemens dei mesi interessati.
Il codice causale di restituzione sotto riportato, dal periodo di competenza del mese di gennaio
2026, non è più utilizzabile in quanto si deve procedere tramite l’invio di flussi regolarizzativi
sul periodo di esposizione originario dell’evento:
“E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita”.
Si ricorda, infine, che non sono oggetto di alcuna modifica espositiva i codici “R806”, avente il
significato di “Rec. contribuzione per indenn. Malattia IPSEMA”, e “R808”, avente il significato
di “Recupero dei contributi assistenziali di malattia calcolati su un imponibile maggiore rispetto
al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo determinato del
settore Spettacolo”.
Si riportano, nell’Allegato n. 1, la “Tabella riepilogativa Codici Conguaglio Malattia Vecchi/
Nuovi e Codici Evento” e la “Tabella di corrispondenza Codice Evento-Conguagli-InfoAgg”.
3.1 Flussi di regolarizzazione
In caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di gennaio
2026 per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che
rimarranno valide nei limiti della prescrizione.
Si fa presente che nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del
certificato alla fine del procedimento amministrativo, se la prestazione risulta negata o ridotta -
come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro
potrebbe non conoscere subito l’esito dell’istruttoria e anticipare la prestazione in misura
maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo.
In questi casi, sull’importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono
dovute le sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella
relativa comunicazione. Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data
della notifica della comunicazione, l’importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili
calcolate ai sensi della citata norma.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
1) Tabella riepilogativa Codici Conguaglio Malattia Vecchi/Nuovi e Codici Evento
Codice Codice Descrizione Codice Evento
vecchio nuovo
0052 0058 Indennità economica di malattia MAL
E778 E777 Differenze indennità malattia MAL
2) Tabella di corrispondenza Codice Evento-Conguagli-InfoAgg
Causale Descrizione evento IdentMotivoUtilizzoCausale TipoIdentMotivoUtilizzo Note
0058 Ind. MAL PUC /Data (data inizio “PUC “o “DATA” o obbligatorio
economica malattia certificato “PROTOCOLLO”
di malattia cartaceo) /Num. prot
certif. Cartaceo
E777 Diff. MAL PUC /Data (data inizio PUC “o “DATA” o obbligatorio
indennità malattia certificato “PROTOCOLLO”
malattia cartaceo) /Num. prot
certif. Cartaceo
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