Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3036/2025
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
Riferimento normativo
Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione reddituale
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 13-10-2025
Messaggio n. 3036
OGGETTO: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione reddituale
1. Premessa
L'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone al comma 4 che, ai fini dell'applicazione del
divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la
dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso
termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno d’imposta.
In applicazione della suddetta disposizione, i titolari di pensione con decorrenza compresa
entro l'anno 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 - data di scadenza
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 – i redditi da lavoro autonomo
conseguiti nell'anno 2024.
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione
dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno
2024.
2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell'anno 2024
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre
1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative,
esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi,
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente
dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio
2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da
lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della
medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei
40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della
pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8
febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di
cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di
cui alla tabella G allegata alla medesima legge, continua a operare anche nei casi in cui
l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
(cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3).
3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti
nell'anno 2024
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti a
effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2024, entro il
31 ottobre 2025, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini
dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.
3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di
incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di
invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non
superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo
al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle
condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a
tale divieto qualora nell'anno 2024 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o
inferiore a 7.781,93 euro.
3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici
sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni
pubbliche e private. Pertanto, tali redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del
divieto di cumulo con la pensione.
3.3) Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali o TUEL), percepiti dagli amministratori locali non
costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del
26 settembre 2003, lett. B).
3.4) Tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le
indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed
europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. le circolari n.
58 del 10 marzo 1998, par. 2.1, e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).
3.5) A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono
la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per
l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
3.6) Le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio
1985, n. 222, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto,
cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti.
4. Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro
opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i
dipendenti della pubblica Amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio
per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni
(cfr. l’art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e l’art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
per i dipendenti civili dello Stato).
Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i
redditi dei predetti trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera, ai
sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza
che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio
militare o d’istituto.
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai
fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che, a decorrere
dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di
invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da
lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono,
in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive
l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la
cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (cfr. l’art. 34 della legge n.
177/1976).
5. Dichiarazione per gli iscritti all’INPGI
Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’articolo 8 del Regolamento di previdenza
della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, in vigore dal 21 febbraio 2017, sono cumulabili
con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 42, della legge n.
335/1995 (cfr. il par. 2 del presente messaggio), dall’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992 e
dall’articolo 72 della legge n. 388/2000 (cfr. la circolare n. 92 del 28 luglio 2022, parr. 3.1.4 e
11).
Pertanto, le istruzioni del presente messaggio trovano applicazione anche nei confronti dei
titolari di pensione di invalidità di cui all’articolo 8 del predetto Regolamento INPGI.
6. Dichiarazione per il pensionato che svolge lavoro sportivo
Dal 1° luglio 2023 si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio
2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo (cfr. la circolare n.
88 del 31 ottobre 2023).
Pertanto, nei confronti dei soggetti titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di
previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, di
pensione per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro
sportivo, trovano applicazione le istruzioni del presente messaggio (cfr. la circolare n. 127 del
22 settembre 2025, par. 11.1).
7. Magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di
esclusività
I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e successive modificazioni, che esercitino le funzioni
in via non esclusiva, nonché coloro che abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge n. 335/1995 (cfr. la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023, par. 3).
Pertanto, nei confronti dei soggetti titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico
dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di
previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, di pensione di privilegio, di
pensione per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono l’attività di
magistrati onorari confermati ed esercitano le funzioni in via non esclusiva, trovano
applicazione le istruzioni del presente messaggio.
8. Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili
imputabili all'anno di riferimento del reddito.
9. Modalità di presentazione della dichiarazione
Il cittadino per presentare la dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line
dell’Istituto tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o
eIDAS).
L’interessato, qualora non sia in possesso dell’identità digitale, può fare richiesta dello SPID
tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo:
https://www.spid.gov.it/.
Il pensionato, una volta autenticatosi con la propria identità digitale, per presentare la
dichiarazione reddituale può accedere al servizio on line “RED Precompilato” disponibile sul sito
istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione
reddituale (RED)”.
Nella successiva schermata occorre selezionare la campagna di riferimento “Campagna RED
2025 anno reddito richiesto 2024”.
10. Regime sanzionatorio
Ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1, comma
211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titolari di pensione che omettano di produrre la
dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di
appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si
riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute
al trasgressore.
11. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2025
A norma del comma 4-bis dell’articolo 10 del D.lgs n. 503/1992, aggiunto dall'articolo 1,
comma 210, della legge n. 662/1996, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli Enti previdenziali sulla
base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso
dell'anno.
A tale fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'Ente previdenziale competente apposita
dichiarazione, secondo le modalità illustrate al paragrafo 9 del presente messaggio.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei
redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione
con i redditi da lavoro autonomo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo,
sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire a tale titolo nel corso del
2025.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla
base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo
nell'anno 2026.
12. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure
di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali
la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Analogamente, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i
pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella
dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come importo unico
ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo
sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto
riportato:
- Data inizio = mese e anno di inizio del periodo di lavoro;
- Data fine = mese e anno di fine del periodo di lavoro;
- Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento.
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza
sovrapposizione fra i periodi.
Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del
titolare (con i relativi periodi), senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in
cui ci sia assenza di importi andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:
- Data inizio = “Gennaio 2024” (o “Gennaio 2025” per i periodi a presuntivo);
- Data fine = “Dicembre 2024” (o “Dicembre 2025” per i periodi a presuntivo);
- Importo = 0;
per ogni tipologia di reddito richiesta.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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