Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015
Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 19-09-2024
Messaggio n. 3078
Allegati n.2
OGGETTO: Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo di
cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e degli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di
cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015
Con il messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022 sono state fornite indicazioni operative relative
ai casi in cui, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al
periodo di lavoro precedente alla cessazione stessa e non considerate al momento della
liquidazione in via definitiva della prestazione di accompagnamento a pensione, e al caso in cui
nell’estratto conto contributivo risulti contribuzione accreditata (d’ufficio o la cui domanda di
accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al
momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, si
forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di
esodo in oggetto, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di
contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in
esodo come, ad esempio, per la domanda di accredito figurativo per il servizio militare o per la
domanda di riscatto/ricongiunzione, non valutata né ai fini della verifica del diritto né della
quantificazione dell’importo.
La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal
datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.
Nella domanda sono riportati, oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le
informazioni relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione
del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la
contribuzione correlata.
Per le prestazioni di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,tali
informazioni sono certificate dall’Istituto prima della chiusura del relativo piano di esodo.
Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del
pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né
d’ufficio né su istanza del lavoratore.
La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di
lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Si precisa, inoltre, che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo, sempre previa
domanda da parte del datore di lavoro in accordo con il lavoratore, nel caso in cui:
dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengano erogate retribuzioni riferite al periodo
di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in
via definitiva della prestazione di esodo;
nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione
in via definitiva della prestazione di esodo.
Qualora, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza
dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare
il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il
relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08”
recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al
lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
La contribuzione accreditata viene considerata in sede di liquidazione della prestazione
pensionistica.
La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità
manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta
elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce
l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, come da fac-simile (Allegato n. 1),
opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa
carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.
Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato, come da fac-
simile (Allegato n. 2), da acquisire agli atti.
La modalità di presentazione della domanda illustrata con il presente messaggio deve essere
utilizzata anche per le casistiche oggetto del messaggio n. 2099/2022.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
Oggetto: Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1
a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148, e dell’assegno straordinario dei Fondi di Solidarietà di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015
In merito alla domanda di ricostituzione della prestazione di esodo intestata all’ex
dipendente ……………..……….…………. cod. fisc. ……………………………, questa Azienda
dichiara di farsi carico dell’eventuale aumento dell’importo mensile della prestazione e
degli arretrati spettanti dalla decorrenza dell’esodo.
Data
Timbro e firma del legale rappresentante
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Oggetto: Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell’articolo 4, commi da 1
a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14
settembre 2015, n. 148, e dell’assegno straordinario dei Fondi di Solidarietà di cui
all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015
Il sottoscritto ………………………………………. cod. fisc. ………………………………, autorizza
l’azienda ………………… a presentare all’INPS la domanda di ricostituzione della
prestazione di esodo e rilascia il proprio consenso all’eventuale variazione dell’importo
mensile della prestazione dalla decorrenza e della data di scadenza della prestazione
stessa.
Data
Firma del lavoratore
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