Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3148/2024
Modifiche al “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”
Riferimento normativo
Modifiche al “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”
Testo normativo
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali
Roma, 24-09-2024
Messaggio n. 3148
OGGETTO: Modifiche al “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria
in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro
familiari assistibili”
1. Premessa
Con la deliberazione n. 74 dell’11 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha adottato
le modifiche al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla
Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili (di seguito, Regolamento), di cui alla
determinazione presidenziale n. 71 del 23 marzo 2017.
Con il presente messaggio si illustrano le principali modifiche apportate al Regolamento e le
motivazioni sottese all’adozione delle stesse.
2. Modifiche al Regolamento
A seguito dell’analisi condotta dall’Istituto sui risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di
utilizzo delle risorse della prestazione di Assistenza sanitaria ENAM [1], sono state riviste le
regole di concessione del beneficio che, modificando alcuni parametri economici e
semplificando il relativo procedimento per la fruizione della prestazione da parte dell’utenza,
comporta una risposta più efficace all’obiettivo di perseguimento delle finalità assistenziali
individuate dalla legge istitutiva.
Nello specifico, in relazione al primo aspetto, partendo dall’analisi delle cause di rigetto, sono
stati individuati i due principali ambiti di intervento di carattere economico nell’incremento
delle percentuali di rimborso e nell’abbassamento delle franchigie stabilite per le singole fasce
di ISEE (cfr. l’art. 3, comma 2).
Quanto, invece, al secondo aspetto, inerente al processo di semplificazione procedimentale, è
stata rivista la procedura di presentazione della domanda e della documentazione a supporto
della stessa, introducendo per tutte le casistiche l’allegazione della documentazione in formato
digitale (cfr. l’art. 4, comma 4, e l’art. 5, comma 4).
Inoltre, è stata eliminata la possibilità di presentare una domanda congiunta da parte di più
soggetti iscritti alla Gestione assistenza magistrale appartenenti allo stesso nucleo familiare
(cfr. l’art. 5, comma 3).
La revisione del Regolamento ha riguardato altresì l’eliminazione, all’articolo 2, comma 1,
lettera e), della vivenza a carico del coniuge dell’iscritto al momento del decesso di
quest’ultimo, quale condizione di assistibilità prevista dal previgente Regolamento, al fine di
uniformare i requisiti di accesso all’assistenza sanitaria a quella delle altre prestazioni di
assistenza magistrale ex ENAM.
È stata altresì soppressa la fattispecie di cui all’articolo 3, comma 4, del precedente
Regolamento (maggiorazione del 10% del rimborso delle spese per gravi interventi chirurgici o
per malattie gravi o rare) e delle previsioni a essa collegate, in considerazione della scarsa
incidenza percentuale di rimborsi per detta fattispecie. Contestualmente, sono state introdotte
ulteriori tipologie di rimborso non contemplate dal precedente Regolamento, la cui
introduzione deriva dalle mutate esigenze del contesto sanitario attuale e dalla maggiore
diffusione di talune patologie. Nello specifico, l’articolo 4, comma 1, lettera j), del Regolamento
prevede il rimborso delle spese sanitarie riferite all’acquisto di presìdi antidecubito, letti
ortopedici, parrucche post chemioterapia, nel limite massimo di 5.000 euro per ogni iscritto
alla Gestione assistenza magistrale.
Infine, è stato previsto l’obbligo di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
per la determinazione dell’ISEE entro la data di presentazione della domanda o alla data di
presentazione della stessa. Al riguardo, si precisa che, in difetto di presentazione entro i
termini indicati, la domanda viene collocata nella fascia ISEE più alta.
Si rappresenta che il Regolamento, così come modificato, è stato pubblicato sul sito
istituzionale ed entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] La prestazione di Assistenza sanitaria ENAM consiste nel riconoscimento di un contributo
economico a parziale rimborso delle spese sanitarie complessivamente sostenute dall’iscritto o
da un suo familiare assistibile nei dodici mesi antecedenti l’inoltro della domanda.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3148/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2024
Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finan…
Risoluzione AdE 13
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 – articolo 1, comm…
Risoluzione AdE 213
Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di giugno 2024
Provvedimento AdE 6241354
Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind…
Provvedimento AdE 13
Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec…
Interpello AdE 39