Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3166/2025

Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili

Pubblicato: 22/10/2025 In vigore dal: 22/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 23-10-2025 Messaggio n. 3166 OGGETTO: Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili 1. Quadro normativo L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico. Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015). In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente. Tanto rappresentato, si rammenta che per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro (cfr. il messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016 e, da ultimo, la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025). In considerazione delle richiamate disposizioni, con il presente messaggio si forniscono precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, in relazione ai quali non sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo. 2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens Come indicato nel messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti. Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”. Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori. Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>. 3. Istruzioni contabili La rilevazione contabile della contribuzione correlata per i lavoratori posti in esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, da esporre nel flusso Uniemens con il codice in uso “M161”, avviene sui conti esistenti, accesi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali, delle gestioni interessate. Non si dà luogo, invece, a rilevazioni contabili in relazione al mancato accreditamento della contribuzione figurativa oltre il massimale e all’esclusione dall’obbligo in capo al datore di lavoro del versamento della contribuzione correlata per la quota eccedente, da rappresentare nel flusso Uniemens con il codice “V980”,come indicato al precedente paragrafo 2. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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