Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili
Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 23-10-2025
Messaggio n. 3166
OGGETTO: Prestazione in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di
incentivarne l’esodo prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della
legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla modalità di
composizione del flusso Uniemens, nei casi di retribuzione imponibile
eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Istruzioni contabili
1. Quadro normativo
L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni,
prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di
lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei
lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere
all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori destinatari dell’accordo
di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito
della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma
prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa
correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua
misura.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo,
l’imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro
esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in
caso di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (cfr. il messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015).
In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la
contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è
calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del
lavoratore, tempo per tempo vigente.
Tanto rappresentato, si rammenta che per coloro che optano per la pensione con il sistema
contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno
2025 è pari a 120.607,00 euro (cfr. il messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016 e, da ultimo, la
circolare n. 26 del 30 gennaio 2025).
In considerazione delle richiamate disposizioni, con il presente messaggio si forniscono
precisazioni in ordine alla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di
lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, in relazione ai quali non
sussiste l’obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con
riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.
2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come indicato nel messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, con riferimento ai lavoratori per i
quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all’articolo
4 della legge n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <Qualifica1>
devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n.
92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, deve essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato
l’elemento <Qualifica3>. Nell’elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al
Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, deve essere
valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la
contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere
indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all’aliquota di
finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra
esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna
“somma a debito” con il codice in uso “M161”.
Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i
datori di lavoro devono valorizzare l’elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l’elemento
<ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l’importo dell’imponibile e
l’elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013
virtuale il codice “V980” con l’importo dell’imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il
contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.
Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza
la “monetizzazione” dell’imponibile riportato nell’elemento <ImponibileEccmass>.
3. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile della contribuzione correlata per i lavoratori posti in esodo ai sensi
dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, da esporre nel flusso Uniemens con il codice in uso
“M161”, avviene sui conti esistenti, accesi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali, delle
gestioni interessate.
Non si dà luogo, invece, a rilevazioni contabili in relazione al mancato accreditamento della
contribuzione figurativa oltre il massimale e all’esclusione dall’obbligo in capo al datore di
lavoro del versamento della contribuzione correlata per la quota eccedente, da rappresentare
nel flusso Uniemens con il codice “V980”,come indicato al precedente paragrafo 2.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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