Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 318/2021

Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili

Pubblicato: 25/01/2021 In vigore dal: 25/01/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-01-2021 Messaggio n. 318 OGGETTO: Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili 1. Premessa L’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 – data di entrata in vigore del citato decreto – al 31 dicembre 2020, nei Comuni di cui all’articolo 17 del medesimo decreto: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti al sisma che si è verificato nell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, con la circolare n. 105 del 6 novembre 2018. Con il presente messaggio si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti, in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si forniscono altresì, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di versamento della contribuzione sospesa, in unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2021. Al riguardo, si evidenzia che per tutte le Gestioni previdenziali l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Con riferimento alle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, il versamento delle rate sospese in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021. Si ricorda, inoltre, che le aziende che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 105/2018 devono trasmettere entro il 31 gennaio 2021 anche le denunce retributive e contributive. Si evidenzia che le dichiarazioni di manodopera agricola riferite ai periodi retributivi fino al mese di marzo 2020 devono essere trasmesse utilizzando i flussi DMA, poiché il flusso Uniemens è stato esteso alle predette dichiarazioni dal mese di aprile 2020 con l’introduzione della sezione “Posagri”. 2. Modalità di versamento dei contributi sospesi Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in unica soluzione o mediante rateizzazione. 2.1 Aziende con dipendenti Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione (intero importo sospeso) entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo (importo sospeso per ogni anno solare/sessanta), senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 febbraio 2021, dovrà essere effettuato tramite il modello “F24”. Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”. Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi. Il periodo massimo che può essere inserito è: Settembre 2018-dicembre 2018 - totale oppure diviso 60 Gennaio 2019-dicembre 2019 - totale oppure diviso 60 Gennaio 2020-novembre 2020 - totale oppure diviso 60 Codice Causale Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Periodo Periodo Importo Sede contributo Azienda dal al versato DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”. 2.2 Artigiani e commercianti Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è sospeso il versamento dei seguenti contributi dovuti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, come da prospetto riportato nel paragrafo 3.2 della circolare n. 105/2018. Per la ripresa dei versamenti in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contribuenti interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento. I contribuenti che abbiano presentato istanza di sospensione anche per la contribuzione a percentuale dovuta per gli anni 2018, 2019 o 2020 hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio. 2.3 Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 a) Committenti Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo settembre 2018 - novembre 2020. Come indicato nella circolare n. 105/2018, paragrafo 3.3, i committenti nel flusso UniEmens riferito ai periodi di sospensione devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato <Collaboratore>, il valore “23”: “sospensione contributi a causa del sisma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018, Validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017)”. Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi. I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa b) Professionisti Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, come da prospetto riportato nel paragrafo 3.3 della circolare n. 105/2018. I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo: Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione, oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni o interessi. I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio. 2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera Per le aziende agricole assuntrici di manodopera i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 105/2018. L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 come indicato al precedente paragrafo 1. 2.5 Lavoratori agricoli autonomi Per i lavoratori autonomi agricoli i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione (dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel paragrafo 3.5 della circolare n. 105/2018. L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica comunicazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”. L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 come indicato al precedente paragrafo 1. 2.6 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica All’atto della restituzione dei contributi sospesi, sia in unica soluzione che in forma rateale, dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento <AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto> il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello <ImportoDovuto> il valore dell’importo totale sospeso, ovvero della singola rata, avendo inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con il Codice 001 - Eventi Calamitosi. Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento. 2.7 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico Sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (per i datori di lavoro domestico nell’arco temporale sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2020). La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nell’arco temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati in unica soluzione entro la data del 31 gennaio 2021, oppure in 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. I datori di lavoro domestico che vogliono pagare in unica soluzione devono effettuare il pagamento accedendo al “Portale dei pagamenti” presente sul sito istituzionale www.inps.it. Invece, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24” con il codice “DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni: Sezione Inps Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati DOM1 mm/aaaa mm/aaaa I datori di lavoro domestico, in questo secondo caso, devono comunicare gli importi oggetto di sospensione, distinti per trimestre e anno, avvalendosi della comunicazione bidirezionale presente nel “Cassetto per il Lavoro Domestico”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio. 3. Istruzioni contabili 3.1 Contributi dovuti dalle aziende Con la citata circolare n. 105/2018 sono state fornite le istruzioni in merito alla contabilizzazione delle sospensioni contributive, mediante procedura automatizzata di ripartizione DM, al conto GPA00132, assistito da partitario contabile ed abbinato alla causale di cassa 10106. Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE dello stesso conto. Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006. 3.2 Contributi dovuti dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali Il recupero dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti deve essere effettuato mediante imputazione: • per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072(contributi oltre il minimale); • per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale); ovvero, se versati ratealmente, per gli artigiani, al conto esistente ARR52055, e per i commercianti, al conto esistente COR52055. 3.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti, tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata andrà imputato al conto PAR52010. 3.4 Contributi dovuti dalle Aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti: •GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD); •GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP). 3.5 Contributi dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica deve avvenire con imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle Gestioni interessate, associati agli specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione delle riscossioni pervenute tramite il modello “F24”, con procedura automatizzata. 3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico deve essere effettuata al conto in uso GPA52053 per i pagamenti effettuati attraverso i consueti canali o al conto GPA54028 per i pagamenti effettuati tramite il modello “F24”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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