Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili
Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26-01-2021
Messaggio n. 318
OGGETTO: Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Ripresa dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Istruzioni
contabili
1. Premessa
L’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 – data di entrata in
vigore del citato decreto – al 31 dicembre 2020, nei Comuni di cui all’articolo 17 del medesimo
decreto: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia.
L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti
contributivi, riferiti al sisma che si è verificato nell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, con
la circolare n. 105 del 6 novembre 2018.
Con il presente messaggio si illustrano le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti,
in unica soluzione entro il termine del 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e
interessi. Si forniscono altresì, per ciascuna Gestione, le indicazioni in ordine alle modalità di
versamento della contribuzione sospesa, in unica soluzione, ovvero mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2021.
Al riguardo, si evidenzia che per tutte le Gestioni previdenziali l’importo minimo di ciascuna
rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima dovrà
essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese. Il mancato pagamento
di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Con riferimento alle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, il versamento delle rate sospese
in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 deve essere effettuato in unica
soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Si ricorda, inoltre, che le aziende che hanno sospeso gli adempimenti secondo le indicazioni
contenute nella circolare n. 105/2018 devono trasmettere entro il 31 gennaio 2021 anche le
denunce retributive e contributive.
Si evidenzia che le dichiarazioni di manodopera agricola riferite ai periodi retributivi fino al
mese di marzo 2020 devono essere trasmesse utilizzando i flussi DMA, poiché il flusso
Uniemens è stato esteso alle predette dichiarazioni dal mese di aprile 2020 con l’introduzione
della sezione “Posagri”.
2. Modalità di versamento dei contributi sospesi
Si illustrano di seguito le istruzioni operative, riferite alle diverse Gestioni previdenziali, per i
versamenti contributivi sospesi (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) in
unica soluzione o mediante rateizzazione.
2.1 Aziende con dipendenti
Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione (intero importo sospeso)
entro il 31 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di sessanta rate mensili di pari importo (importo sospeso
per ogni anno solare/sessanta), senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16
febbraio 2021, dovrà essere effettuato tramite il modello “F24”.
Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate
nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola
dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito “N965”.
Il periodo (dal/al) deve essere distinto per anno solare e deve essere compilata una riga per
ogni anno interessato, ripetendo gli elementi identificativi. Il periodo massimo che può essere
inserito è:
Settembre 2018-dicembre 2018 - totale oppure diviso 60
Gennaio 2019-dicembre 2019 - totale oppure diviso 60
Gennaio 2020-novembre 2020 - totale oppure diviso 60
Codice Causale Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Periodo Periodo Importo
Sede contributo Azienda dal al versato
DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa
DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa
DSOS PPNNNNNNCCN965 mm/aaaa mm/aaaa
Per il versamento delle rate sospese in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020,
per rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, da effettuarsi in unica soluzione entro il 31
gennaio 2021, deve essere utilizzata la consueta causale contributo “RC01”.
2.2 Artigiani e commercianti
Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali è sospeso il versamento dei seguenti contributi dovuti in scadenza dal 29
settembre 2018 al 31 dicembre 2020, come da prospetto riportato nel paragrafo 3.2 della
circolare n. 105/2018.
Per la ripresa dei versamenti in unica soluzione oppure in sessanta rate mensili di pari importo
a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contribuenti
interessati devono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per
Artigiani e Commercianti” alla sezione “Posizione assicurativa – Dilazioni: Mod. F24 Ischia”,
dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il
versamento.
I contribuenti che abbiano presentato istanza di sospensione anche per la contribuzione a
percentuale dovuta per gli anni 2018, 2019 o 2020 hanno l’onere di comunicare alla Sede di
competenza gli importi oggetto di sospensione, distinti per soggetto e anno, avvalendosi a tale
fine della comunicazione bidirezionale tramite “Cassetto previdenziale per Artigiani e
Commercianti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio.
2.3 Committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
a) Committenti
Per i committenti sono sospesi i versamenti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre
2020 interessati dai compensi effettivamente erogati nel periodo settembre 2018 - novembre
2020.
Come indicato nella circolare n. 105/2018, paragrafo 3.3, i committenti nel flusso UniEmens
riferito ai periodi di sospensione devono avere riportato, nell’elemento <CodCalamita> del dato
<Collaboratore>, il valore “23”: “sospensione contributi a causa del sisma del 21 agosto 2017,
D.L. n. 109/2018, Validità dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (Sisma Isola di Ischia
del 21 agosto 2017)”.
Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione,
oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza
applicazione di sanzioni o interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso
la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
b) Professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi
dovuti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, come da prospetto riportato
nel paragrafo 3.3 della circolare n. 105/2018.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo annuale interessato
sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
PXX/P10 mm/aaaa mm/aaaa
Il termine per il pagamento della contribuzione sospesa è il 31 gennaio in unica soluzione,
oppure in sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza
applicazione di sanzioni o interessi.
I contribuenti hanno l’onere di comunicare alla Sede di competenza gli importi oggetto di
sospensione, distinti per anno, avvalendosi a tale fine della comunicazione bidirezionale tramite
“Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
messaggio.
2.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera i versamenti in scadenza durante il periodo
della sospensione (dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel
prospetto riportato nel paragrafo 3.4 della circolare n. 105/2018.
L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica
soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di
sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica
comunicazione nel “Cassetto previdenziale Aziende agricole”. L’importo di ciascuna rata non
può essere inferiore a € 50,00 come indicato al precedente paragrafo 1.
2.5 Lavoratori agricoli autonomi
Per i lavoratori autonomi agricoli i versamenti in scadenza durante il periodo della sospensione
(dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020) sono quelli indicati nel prospetto riportato nel
paragrafo 3.5 della circolare n. 105/2018.
L’importo risultante a debito per effetto della sospensione potrà essere versato in unica
soluzione entro il 31 gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di
sessanta rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di
sanzioni e interessi, utilizzando la codeline che sarà resa disponibile con specifica
comunicazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00 come indicato al precedente
paragrafo 1.
2.6 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
All’atto della restituzione dei contributi sospesi, sia in unica soluzione che in forma rateale,
dovrà essere compilato l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> indicando nell’elemento
<AnnoMese> quello della denuncia in cui l’elemento è dichiarato, in quello <TipologiaDovuto>
il Codice 33 - Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi e in quello
<ImportoDovuto> il valore dell’importo totale sospeso, ovvero della singola rata, avendo
inoltre cura di valorizzare il <TipoOperazione> con D – Dichiarazione e il <TipoEvento> con
il Codice 001 - Eventi Calamitosi.
Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello “F24”, avendo cura di indicare sullo stesso
il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare sarà P X 33, laddove la X
deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento.
2.7 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
Sono oggetto di sospensione i versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale dal
29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 (per i datori di lavoro domestico nell’arco temporale
sono giunti a scadenza i pagamenti dei contributi dal 3° trimestre 2018 al 3° trimestre 2020).
La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche
per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di
assunzione, hanno ricevuto dall’Inps la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine
di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere
effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade nell’arco
temporale dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in
oggetto, sono effettuati in unica soluzione entro la data del 31 gennaio 2021, oppure in 60
rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 febbraio 2021, senza applicazione di sanzioni e
interessi.
I datori di lavoro domestico che vogliono pagare in unica soluzione devono effettuare il
pagamento accedendo al “Portale dei pagamenti” presente sul sito istituzionale www.inps.it.
Invece, il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante modello “F24” con il codice
“DOM1” sulla base delle seguenti indicazioni:
Sezione Inps
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
DOM1 mm/aaaa mm/aaaa
I datori di lavoro domestico, in questo secondo caso, devono comunicare gli importi oggetto di
sospensione, distinti per trimestre e anno, avvalendosi della comunicazione bidirezionale
presente nel “Cassetto per il Lavoro Domestico”, entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente messaggio.
3. Istruzioni contabili
3.1 Contributi dovuti dalle aziende
Con la citata circolare n. 105/2018 sono state fornite le istruzioni in merito alla
contabilizzazione delle sospensioni contributive, mediante procedura automatizzata di
ripartizione DM, al conto GPA00132, assistito da partitario contabile ed abbinato alla causale di
cassa 10106. Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE dello stesso
conto.
Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto
GPA52099 in quanto evidenziate con il codice DSOS, andranno stornate secondo le modalità di
contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828/2004 e n. 21901/2006.
3.2 Contributi dovuti dagli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali
Il recupero dei contributi dovuti dagli Artigiani e dai Commercianti deve essere effettuato
mediante imputazione:
• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e
GPA52072(contributi oltre il minimale);
• per i commercianti, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073
(contributi oltre il minimale);
ovvero, se versati ratealmente, per gli artigiani, al conto esistente ARR52055, e per i
commercianti, al conto esistente COR52055.
3.3 Contributi dovuti dai liberi professionisti e committenti, tenuti al versamento dei
contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995
Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata andrà imputato al
conto PAR52010.
3.4 Contributi dovuti dalle Aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori
agricoli autonomi
La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai soggetti di cui al presente
paragrafo deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:
•GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
•GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).
3.5 Contributi dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Il recupero dei contributi dovuti per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica deve avvenire con
imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle Gestioni interessate, associati agli
specifici codici tributo previsti per la fattispecie in oggetto, interessati dalla contabilizzazione
delle riscossioni pervenute tramite il modello “F24”, con procedura automatizzata.
3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico deve
essere effettuata al conto in uso GPA52053 per i pagamenti effettuati attraverso i consueti
canali o al conto GPA54028 per i pagamenti effettuati tramite il modello “F24”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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