Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3185/2025

Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni

Pubblicato: 23/10/2025 In vigore dal: 23/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Entrate Roma, 24-10-2025 Messaggio n. 3185 Allegati n.1 OGGETTO: Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni Con riferimento alla circolare n. 127 del 22 settembre 2025, avente a oggetto: “Misure previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”, con il presente messaggio si comunica che le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare n. 127/2025, sono state allineate con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023. Pertanto, al presente messaggio si allega il nuovo Allegato n. 1, aggiornato con le modifiche indicate, che sostituisce quello allegato alla citata circolare n. 127/2025. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato n. 1 GRUPPO LAVORATORI SPORTIVI Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 2/S) 220 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 220 Calciatori 221 Allenatori di calcio 222 Direttori tecnico sportivi 223 Preparatori atletici 300 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA CICLISMO 310 Atleti Federazione Ciclismo 311 Allenatori Federazione Ciclismo 312 Direttori tecnico sportivi Federazione Ciclismo 313 Preparatori atletici Federazione Ciclismo 340 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 340 Atleti Federazione Golf 341 Allenatori Federazione Golf 342 Direttori tecnico sportivi Federazione Golf 343 Preparatori atletici Federazione Golf 430 – SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 430 Atleti Federazione Pallacanestro 431 Allenatori Federazione Pallacanestro 432 Direttori tecnico sportivi Federazione Pallacanestro 433 Preparatori atletici Federazione Pallacanestro 400 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA MOTOCICLISMO* 400 Atleti Federazione Motociclismo 401 Allenatori Federazione Motociclismo 402 Direttori tecnico sportivi Federazione Motociclismo 403 Preparatori atletici Federazione Motociclismo 470 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA PUGILATO* 470 Atleti Federazione Pugilistica 471 Allenatori Federazione Pugilistica 472 Direttori tecnico sportivi Federazione Pugilistica 473 Preparatori atletici Federazione Pugilistica LAVORATORI SPORTIVI DI SOCIETA’ E FEDERAZIONI SPORTIVE – Iscritti dal 1° Luglio 20231 778 Atleti del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 779 Allenatori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 780 Istruttori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 781 Direttori Tecnici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 782 Direttori Sportivi del settore dilettantist ico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 783 Preparatori atletici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) 784 Direttore di gara (art. 25 d.lgs. 36/2021) Tesserati, ai sensi dell’art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei 785 singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021). 786 Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi del settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 787 Direttori Tecnici del settore profess3io6n/i2s0ti2co1 )( art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021) Tesserati, ai sensi dell’art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei 788 singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021). 791** Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi di qualsiasi genere - optanti 795** Direttori tecnici presso società sportive - optanti 797** Istruttori presso società sportive - optanti *Le Federazioni Sportive di Motociclismo e di Pugilato sono state escluse dall’iscrizione obbligatoria al FPSP a seguito delle delibere del CONI, rispettivamente, n. 1435 del 7 giugno 2011 e n. 1502 del 19 dicembre 2013, a seguito delle quali, le predette Federazioni, non sono più dotate di un settore professionistico. I lavoratori restano iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023 nell’ambito dell’Area del dilettantismo. **Lavoratori optanti assicurati al Fondo pensione lavoratori spettacolo (Gruppo 2 – Raggruppamenti B/C) 1 Le qualifiche relative al dilettantismo iscritte al Fondo Pensioni lavoratori sportivi si riferiscono ai soli lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro sportivo subordinato. REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA SPORTIVI ISCRITTI AL 31.12.1995 Periodo di riferimento Età Uomini e Donne Anni di ass. e di contrib. Nr. di contributi Dal 01.01.2022 al 31.12.2026 54 anni 20* 5.200** Dal 01.01.2027*** 54 anni*** 20* 5.200** * 20 di assicurazione al Fondo. ** Nr. di contributi a regime per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo Professionista. È utile anche la contribuzione volontaria versata al FPSP. ***Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita. REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996* Anni di assicurazione Con requisiti maturati Periodo di riferimento Età Uomini e Donne e di contribuzione entro il 2023 l’importo soglia non deve essere Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 67 anni 20 inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno Dal 01.01.2027** 67 anni** 20 sociale. Dal 2024 l’importo soglia dell’assegno di pensione non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale * Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.). ** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita. REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996* Periodo di riferimento Età Uomini e Donne Anni di ass. e di contrib. Si prescinde dall’importo soglia Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 71 anni 5 dell’assegno di Dal 01.01.2027** 71 anni** 5 pensione * Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.). N.B.: 5 anni di assicurazione e di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. ** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita. REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996* Periodo di riferimento Anzianità contributiva Uomini Anzianità contributiva Donne Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi Dal 01.01.2027** 42 anni e 10 mesi** 41 anni e 10 mesi** * Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.). ** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita. REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996* Anni di assicurazione Dal 2024 l’importo soglia Periodo di riferimento Età Uomini e Donne e di contribuzione dell’assegno di pensione non deve essere inferiore Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 64 anni 20 a 3 volte l’importo dell’assegno sociale Dal 01.01.2027** 64 anni** 20** * Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.). ** Requisiti da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita. N.B.: Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione (obbligatoria, volontaria e da riscatto) effettivamente versata/accreditata. Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024, ai fini dell’accesso alle pensioni anticipate, si applica una finestra mobile di 3 mesi. L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. Dal 2027 gli adeguamenti per la speranza di vita saranno applicati anche all’anz. contributiva. A norma dell’art. 1, comma 374 - lettera c, legge n. 205/2017 che ha integrato l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 166/1997, nel sistema di calcolo contributivo, agli Sportivi Professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 01/01/1996 e a tutti i Lavoratori Sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 01/07/2023 e comunque in data non anteriore al 01.01.1996, ai fini dell’accesso alle prestazioni in forma contributiva, è consentito aggiungere un anno all’età anagrafica ogni 4 di lavoro effettivo svolto nella specifica qualifica sino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione in base all’età secondo quanto stabilito dalla tabella di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 e s.m.i. Il beneficio si applica esclusivamente in relazione agli anni di contribuzione versati/accreditati nella specifica qualifica da sportivo. Per le lavoratrici madri, il beneficio in parola non è cumulabile con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 che prevede un anticipo del requisito anagrafico, fino a un massimo di 12 mesi, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva. Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso alle prestazioni contributive avvalendosi di uno degli istituti di cumulo dei periodi assicurativi. N.B.: Le categorie dei lavoratori dal n. 20 al n. 22 del DM 15 marzo 2005 già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo (FPLS) che non hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il medesimo FPLS e che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sono iscritti al FPSP a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 come modificato dai decreti legislativi n. 163/2022 e n. 120/2023, accedono alle prestazioni pensionistiche in forma mista o contributiva, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva ante o post il 01/01/1996, a carico del Fondo – FPLS o FPSP – dove hanno acquisito una prevalente contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 182/1997. Le categorie di lavoratori che, invece, hanno optato per il mantenimento del previgente regime previdenziale presso il FPLS, avranno accesso alle prestazioni, in forma mista o contributiva, secondo i requisiti previsti nel FPLS stesso.

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