Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3185/2025
Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni
Riferimento normativo
Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 24-10-2025
Messaggio n. 3185
Allegati n.1
OGGETTO: Circolare n. 127 del 22 settembre 2025. Precisazioni
Con riferimento alla circolare n. 127 del 22 settembre 2025, avente a oggetto: “Misure
previdenziali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come integrate e modificate
dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, in merito al riordino e alla riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo,
ai fini della tutela previdenziale. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei
Lavoratori Sportivi”, con il presente messaggio si comunica che le descrizioni relative alla
decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare
n. 127/2025, sono state allineate con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31
ottobre 2023.
Pertanto, al presente messaggio si allega il nuovo Allegato n. 1, aggiornato con le
modifiche indicate, che sostituisce quello allegato alla citata circolare n. 127/2025.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
GRUPPO LAVORATORI SPORTIVI
Codici e Qualifiche Lavoratori (Gruppo 2/S)
220 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
220 Calciatori
221 Allenatori di calcio
222 Direttori tecnico sportivi
223 Preparatori atletici
300 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA CICLISMO
310 Atleti Federazione Ciclismo
311 Allenatori Federazione Ciclismo
312 Direttori tecnico sportivi Federazione Ciclismo
313 Preparatori atletici Federazione Ciclismo
340 – GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
340 Atleti Federazione Golf
341 Allenatori Federazione Golf
342 Direttori tecnico sportivi Federazione Golf
343 Preparatori atletici Federazione Golf
430 – SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
430 Atleti Federazione Pallacanestro
431 Allenatori Federazione Pallacanestro
432 Direttori tecnico sportivi Federazione Pallacanestro
433 Preparatori atletici Federazione Pallacanestro
400 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA MOTOCICLISMO*
400 Atleti Federazione Motociclismo
401 Allenatori Federazione Motociclismo
402 Direttori tecnico sportivi Federazione Motociclismo
403 Preparatori atletici Federazione Motociclismo
470 – LAVORATORI SPORTIVI FEDERAZIONE ITALIANA PUGILATO*
470 Atleti Federazione Pugilistica
471 Allenatori Federazione Pugilistica
472 Direttori tecnico sportivi Federazione Pugilistica
473 Preparatori atletici Federazione Pugilistica
LAVORATORI SPORTIVI DI SOCIETA’ E FEDERAZIONI SPORTIVE – Iscritti dal 1° Luglio 20231
778 Atleti del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
779 Allenatori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
780 Istruttori del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
781 Direttori Tecnici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
782 Direttori Sportivi del settore dilettantist ico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
783 Preparatori atletici del settore dilettantistico (art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
784 Direttore di gara (art. 25 d.lgs. 36/2021)
Tesserati, ai sensi dell’art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei
785 singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico
(art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).
786 Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi del settore professionistico (art. 25, comma 1, d.lgs.
787 Direttori Tecnici del settore profess3io6n/i2s0ti2co1 )( art. 25, comma 1, d.lgs. 36/2021)
Tesserati, ai sensi dell’art. 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei
788 singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico
(art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021).
791** Istruttori presso impianti, società e circoli sportivi di qualsiasi genere - optanti
795** Direttori tecnici presso società sportive - optanti
797** Istruttori presso società sportive - optanti
*Le Federazioni Sportive di Motociclismo e di Pugilato sono state escluse dall’iscrizione obbligatoria al FPSP a seguito
delle delibere del CONI, rispettivamente, n. 1435 del 7 giugno 2011 e n. 1502 del 19 dicembre 2013, a seguito delle
quali, le predette Federazioni, non sono più dotate di un settore professionistico. I lavoratori restano iscritti al FPSP
a decorrere dal 1° luglio 2023 nell’ambito dell’Area del dilettantismo.
**Lavoratori optanti assicurati al Fondo pensione lavoratori spettacolo (Gruppo 2 – Raggruppamenti B/C)
1 Le qualifiche relative al dilettantismo iscritte al Fondo Pensioni lavoratori sportivi si riferiscono ai soli lavoratori
sportivi titolari di un rapporto di lavoro sportivo subordinato.
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA SPORTIVI ISCRITTI AL 31.12.1995
Periodo di riferimento Età Uomini e Donne Anni di ass. e di contrib. Nr. di contributi
Dal 01.01.2022 al 31.12.2026 54 anni 20* 5.200**
Dal 01.01.2027*** 54 anni*** 20* 5.200**
* 20 di assicurazione al Fondo.
** Nr. di contributi a regime per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo Professionista.
È utile anche la contribuzione volontaria versata al FPSP.
***Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.
REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*
Anni di assicurazione Con requisiti maturati
Periodo di riferimento Età Uomini e Donne e di contribuzione entro il 2023 l’importo
soglia non deve essere
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 67 anni 20 inferiore a 1,5
l’importo dell’assegno
Dal 01.01.2027** 67 anni** 20 sociale. Dal 2024
l’importo soglia
dell’assegno di
pensione non deve
essere inferiore
all’importo dell’assegno
sociale
* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.).
** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.
REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*
Periodo di riferimento Età Uomini e Donne Anni di ass. e di contrib. Si prescinde
dall’importo soglia
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 71 anni 5
dell’assegno di
Dal 01.01.2027** 71 anni** 5 pensione
* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.).
N.B.: 5 anni di assicurazione e di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di
quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.
REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*
Periodo di riferimento Anzianità contributiva Uomini Anzianità contributiva Donne
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi
Dal 01.01.2027** 42 anni e 10 mesi** 41 anni e 10 mesi**
* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.).
** Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.
REQUISITI ALTERNATIVI PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI SPORTIVI ISCRITTI DAL 01.01.1996*
Anni di assicurazione Dal 2024 l’importo soglia
Periodo di riferimento Età Uomini e Donne
e di contribuzione dell’assegno di pensione
non deve essere inferiore
Dal 01.01.2023 al 31.12.2026 64 anni 20 a 3 volte l’importo
dell’assegno sociale
Dal 01.01.2027** 64 anni** 20**
* Sportivi professionisti e lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1° luglio 2023 (d.lgs. 36/2021 e s.m.i.).
** Requisiti da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.
N.B.: Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione (obbligatoria, volontaria
e da riscatto) effettivamente versata/accreditata. Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2024, ai fini dell’accesso
alle pensioni anticipate, si applica una finestra mobile di 3 mesi.
L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne
con due o più figli. Dal 2027 gli adeguamenti per la speranza di vita saranno applicati anche all’anz. contributiva.
A norma dell’art. 1, comma 374 - lettera c, legge n. 205/2017 che ha integrato l’art. 3, comma 8, del d.lgs. n.
166/1997, nel sistema di calcolo contributivo, agli Sportivi Professionisti iscritti al FPSP a decorrere dal 01/01/1996
e a tutti i Lavoratori Sportivi iscritti al FPSP a decorrere dal 01/07/2023 e comunque in data non anteriore al
01.01.1996, ai fini dell’accesso alle prestazioni in forma contributiva, è consentito aggiungere un anno all’età
anagrafica ogni 4 di lavoro effettivo svolto nella specifica qualifica sino ad un massimo di 5 anni, applicando i
coefficienti di trasformazione in base all’età secondo quanto stabilito dalla tabella di cui all’art. 1, comma 6, della
legge n. 335/1995 e s.m.i.
Il beneficio si applica esclusivamente in relazione agli anni di contribuzione versati/accreditati nella specifica qualifica
da sportivo. Per le lavoratrici madri, il beneficio in parola non è cumulabile con le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 che prevede un anticipo del requisito anagrafico, fino a un massimo
di 12 mesi, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.
Il beneficio non si applica nelle ipotesi di accesso alle prestazioni contributive avvalendosi di uno degli istituti di cumulo
dei periodi assicurativi.
N.B.: Le categorie dei lavoratori dal n. 20 al n. 22 del DM 15 marzo 2005 già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori
Spettacolo (FPLS) che non hanno optato per il mantenimento del regime previdenziale in godimento presso il
medesimo FPLS e che, a decorrere dal 1° luglio 2023, sono iscritti al FPSP a seguito dell’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 come modificato dai decreti legislativi n. 163/2022 e n. 120/2023, accedono
alle prestazioni pensionistiche in forma mista o contributiva, a seconda se siano in possesso di anzianità contributiva
ante o post il 01/01/1996, a carico del Fondo – FPLS o FPSP – dove hanno acquisito una prevalente contribuzione ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 182/1997.
Le categorie di lavoratori che, invece, hanno optato per il mantenimento del previgente regime previdenziale presso
il FPLS, avranno accesso alle prestazioni, in forma mista o contributiva, secondo i requisiti previsti nel FPLS stesso.
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