Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3187/2021
Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Recupero crediti per danno erariale a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti
Riferimento normativo
Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni. Recupero crediti per danno erariale a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Roma, 22-09-2021
Messaggio n. 3187
OGGETTO: Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su
pensioni. Recupero crediti per danno erariale a seguito di sentenza di
condanna della Corte dei Conti
1. Recupero crediti in favore di soggetti terzi mediante trattenute su pensioni.
Principi generali
Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire,
tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti
pensionistici.
Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati,
possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante il
prelievo diretto di quote di pensione e il versamento delle stesse ai rispettivi creditori.
Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi
l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, per effetto del quale viene eseguito il prelievo su
pensione, deve sempre trovare la propria fonte in disposizioni di legge o deve essere effettuato
in attuazione di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Inoltre, in ragione della disciplina peculiare dei diversi rapporti obbligatori dai quali deriva il
recupero su pensione, le rispettive normative vigenti pongono precisi limiti all’importo delle
trattenute applicabili.
Per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti vantati da soggetti terzi, l’Istituto
svolge tale attività, in via di principio, assumendo una posizione di terzietà rispetto al rapporto
principale sussistente tra il pensionato debitore e il soggetto titolare del credito.
Detto ruolo di terzietà è connesso al rapporto di provvista con il pensionato/debitore e
permane fino all’estinzione del debito ovvero fino alla eliminazione della pensione per decesso
del titolare o per altre cause di estinzione (ad esempio, la salvaguardia del trattamento
minimo).
Il prelievo può derivare da rapporti fondati su un atto negoziale posto in essere dal titolare
della pensione. È il caso dei contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto
della pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero della concessione
dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), di cui all’articolo 1,
comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma
162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’obbligazione pecuniaria a carico del pensionato è
di natura volontaria anche nel caso di iscrizione a un’Organizzazione sindacale, ai sensi
dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, che comporti il pagamento delle quote associative.
Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei
casi di:
rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’Istituto per il prelievo delle
imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale
conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’Istituto è
chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per
corresponsione degli assegni divorzili).
1.1 Processi di recupero crediti c.d. extra ordinem
Come sopra evidenziato, in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il
potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni,
né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.
Le richieste di recupero c.d. extra ordinem – ivi comprese quelle provenienti da Pubbliche
amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti,
collocati poi in quiescenza – mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa
applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.
Coerentemente a quanto suesposto, devono ritenersi superate tutte le diverse indicazioni a
suo tempo emanate anche dagli Enti confluiti nell’Istituto (cfr., ad esempio, l’informativa n. 6
del 24 gennaio 2000 del soppresso INPDAP che autorizzava le Sedi provinciali“a dare
esecuzione alle richieste di proseguire sui rispettivi trattamenti di quiescenza le ritenute già
disposte dalle competenti Direzioni provinciali dei servizi vari del Tesoro per il recupero di
crediti erariali accertati sulle partite di stipendio del personale amministrato, chiuse per
collocamento a riposo dei titolari, purché corredate di apposita autorizzazione degli
interessati”).
In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su
pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino
all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del
titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione. La
sussistenza di tali trattenute non potrà in ogni caso prescindere dal rispetto delle salvaguardie
di legge previste e dovrà soggiacere ad eventuale concorso con altre ritenute, anche
successive da considerarsi prioritarie rispetto a quelle operate a tale titolo.
Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Organismi pubblici, eventualmente interessati, di
ricorrere alla proposta di atti convenzionali con l’Istituto, da stipulare esclusivamente a livello
centrale, aventi ad oggetto servizi di pagamento a beneficio di specifiche platee di potenziali
fruitori, nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa.
In tali termini i processi di recupero c.d. convenzionali devono prevedere espressamente
obblighi a carico dell’Organismo interessato, delineare un impianto procedimentale che
presupponga l’acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di
pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a ristoro dei costi che l’Istituto è
tenuto a sostenere ai fini dell’azione amministrativa e della realizzazione delle procedure
informatiche ad essa specificatamente dedicate.
2. Recupero crediti erariali su sentenze di condanna della Corte dei Conti
Fermi restando i molteplici processi di recupero su pensione attivati in applicazione delle
diverse normative di settore, per i quali si richiamano le circolari e i messaggi già emanati
dall’Istituto in materia, si forniscono chiarimenti relativamente al recupero dei crediti erariali a
seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei
Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile, di cui all’allegato 1 del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.
Ai sensi dell’articolo 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei
Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l'Amministrazione o l'Ente
titolare del credito - attraverso l'Ufficio designato - a seguito della comunicazione del titolo
giudiziale esecutivo, avviando l'azione di recupero del credito mediante una delle seguenti
modalità di riscossione:
a) recupero in via amministrativa;
b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;
c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei
crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.
L’Ufficio designato effettua la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del
credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale
fine rilevante.
Il comma 8 dell’articolo 214 dispone che: “Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di
ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero
territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di
condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le
disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è
in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di
esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati
i documenti giustificativi dell'attività svolta”.
Ai sensi del successivo articolo 215 del Codice di giustizia contabile, il recupero del credito
erariale in via amministrativa “è effettuato mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla
normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al
rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di
quiescenza, comunque denominati”.
Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell'Ufficio che ha in carico il credito, alla quale
l'Ufficio o l'Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata.
Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme
da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dall'Ufficio
procedente.
A richiesta del debitore, il recupero o il pagamento possono essere effettuati a mezzo di un
piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'Ufficio designato, tenuto
conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è
sottoposto alla previa approvazione del Pubblico Ministero territorialmente competente.
L’articolo 216 del Codice di giustizia contabile detta, inoltre, disposizioni in merito
all’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del Codice di procedura
civile. L'Amministrazione o Ente che esercita l'azione di recupero del credito erariale tiene
informato il Pubblico Ministero dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla
sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
Infine, il richiamato articolo 216 prevede espressamente al comma 3 che il credito erariale sia
assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del Codice civile. Ai fini del grado di
preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui
beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente,
negli articoli 2778 e 2780 del Codice civile.
2.1 Recupero crediti per danno all’erario azionato dall’Amministrazione o Ente
creditore da parte dell’INPS
L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato
dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso
di pignoramento presso terzi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2. Come
anticipato, l’Istituto svolge tale attività in posizione di terzietà.
Per quanto attiene alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, si rinvia a quanto stabilito al
Libro III del Codice di procedura civile.
In caso di recupero in via amministrativa, l’Istituto, ove ne ricorrano i presupposti di legge,
dispone le ritenute sul trattamento pensionistico del debitore e su quanto a questi spetti a
titolo di arretrati di pensione o di trattamento di fine servizio/rapporto, in favore del creditore.
L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più
crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una
richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano competenti per territorio e
per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite
dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.
In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi:
dati anagrafici del pensionato debitore;
codice fiscale del pensionato debitore;
ogni altra informazione utile a individuare il pensionato debitore;
importo complessivo da recuperare;
coordinate bancarie/postali di versamento e relativo codice fiscale/partita IVA
dell’intestatario del conto;
copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva;
atto dell’Amministrazione procedente indicante la volontà di agire in via amministrativa;
eventuale piano di rateizzazione del debito, concordato con il debitore e approvato dal
Pubblico Ministero competente.
Le richieste sprovviste degli elementi suddetti, indispensabili a individuare il soggetto debitore
e a confermare la natura del credito vantato, non potranno essere prese in considerazione da
parte dell’INPS, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità da parte dello stesso.
Ove ricorrano, invece, i presupposti sopra individuati, il recupero sarà disposto a cura delle
Strutture territorialmente competenti sul trattamento pensionistico intestato al debitore,
tenuto conto anche di quanto recuperato a titolo di arretrati, ovvero sul trattamento di fine
servizio/fine rapporto, nel rispetto della normativa vigente e delle salvaguardie ivi previste.
Con separato messaggio verranno fornite alle Strutture territoriali le istruzioni operative per la
gestione dei recuperi.
In particolare, riguardo all’importo mensile da recuperare sul trattamento pensionistico del
debitore, sugli arretrati di pensione e sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, ai fini delle
modalità di calcolo è applicabile l’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in
cui dispone che “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo
11 della legge 5 novembre 1968, n . 1115, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei
limiti di un quinto del loro ammontare”,con salvaguardia, per le pensioni ordinarie liquidate a
carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dell’importo corrispondente al trattamento
minimo.
Fissati i limiti e le salvaguardie legali, il recupero potrà subire variazioni in corso di
ammortamento qualora sopraggiungano eventi modificativi che possano ridurre o anche
azzerare la capienza della prestazione pensionistica dell’interessato o potrà cessare in caso di
decesso dello stesso o per effetto di altre cause di eliminazione della prestazione.
Per quanto concerne, inoltre, l’avvio del piano di ammortamento del debito con prelievo su
pensione si precisa che, per ragioni di natura tecnico-procedurale correlate ai tempi di
lavorazione di tale processo, la trattenuta verrà applicata sul rateo mensile in pagamento
compatibilmente con la prima elaborazione utile rispetto alla data di notifica all’INPS della
citata istanza, corredata dai documenti comprovanti il diritto al recupero da parte
dell’Amministrazione o dell’Ente creditori. Come sopra specificato, ciò avverrà a condizione che
siano stati forniti tutti gli elementi utili all’individuazione del soggetto debitore, nonché le
modalità di pagamento delle quote creditizie, affinché possano essere correttamente acquisite.
A tale riguardo, come già precisato in altri messaggi in materia, si rammenta che non è
possibile disporre mandati di pagamento in favore di Amministrazioni ed Enti pubblici su
coordinate IBAN intestate alla Banca d’Italia con codice ABI 01000.
Il pagamento tramite il conto corrente postale della Tesoreria dello Stato, previa
comunicazione all’INPS del capo, capitolo e articolo (elementi identificativi indispensabili a
ottenere da parte della Tesoreria stessa il giroconto delle quote creditizie di propria spettanza)
è attualmente in uso solo per i pensionati della Gestione pubblica.
Pertanto, le Amministrazioni e gli Enti che si rivolgono all’INPS per la riscossione delle quote
creditizie di propria spettanza devono fornire le coordinate di pagamento intestate agli stessi,
al fine di consentire una puntuale e diretta gestione di tutti i pagamenti emessi in favore delle
medesime, ivi comprese le eventuali riemissioni di quote non andate a buon fine.
Si sottolinea che la disposizione di pagamento su coordinate intestate direttamente alle
Amministrazioni e agli Enti pubblici permette all’Istituto di estendere il processo di
rendicontazione automatizzata dei mandati di pagamento cumulativi, emessi in favore delle
persone giuridiche, a tutte le Amministrazioni ed Enti creditori, mediante l’invio a un indirizzo
di posta elettronica ordinaria/PEC, con cadenza mensile, di una reportistica in ordine alle quote
creditizie complessivamente vantate per ciascuna Gestione (privata/pubblica).
La citata reportistica contiene una serie di informazioni volte ad agevolare il creditore
nell’individuazione di ogni singola posizione, come il nome del debitore, la motivazione del
recupero e la singola quota versata. Essa consente altresì alle Amministrazioni e agli Enti
pubblici di prendere visione di eventuali scarti - come nell’ipotesi di decesso del debitore - o
compensazioni effettuate per recupero delle quote eccedenti o non dovute.
In ragione della natura privilegiata del credito, si invitano le Amministrazioni e gli Enti creditori
ad avviare un colloquio puntuale con le Strutture INPS chiamate alla gestione di tale attività,
astenendosi dall’invio di richieste incomplete e provvedendo periodicamente alla trasmissione
dei piani di ammortamento dei debiti aggiornati. Sarà cura delle Strutture INPS competenti
confermare l’attivazione del recupero e fornire, con cadenza annuale, aggiornamenti sullo stato
e sulle modalità di prelievo effettuate.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3187/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…
Altre normative del 2021
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe…
Risoluzione AdE 199
Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver…
Risoluzione AdE 73
IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma…
Interpello AdE 130
Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno m…
Provvedimento AdE S.N.
Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta p…
Provvedimento AdE 146