Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidita' civile e altre
prestazioni
Roma, 22-08-2018
Messaggio n. 3190
OGGETTO: Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di
totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,
e in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
1. Premessa
Con la con Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 è stata adottata la
Convenzione quadro per l’erogazione delle pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alle modalità di gestione delle
trattenute che possono insistere sulle pensioni delle suddette tipologie.
2. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto
della pensione
Si rammenta che, per la stipula dei contratti di finanziamento da parte dei titolari di pensione,
il calcolo della quota cedibile della pensione, in conformità alla normativa vigente, soggiace ai
seguenti limiti:
la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte
le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento
dell’estrazione ai fini del relativo pagamento;
nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo
dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.
Pertanto, nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo,
la quota cedibile deve essere calcolata, nell’ambito dei limiti sopra enunciati, in relazione
all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza
che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse
professionali e, dunque, anche qualora non sia presente alcuna quota a carico dell’Inps.
Il piano di ammortamento è ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della
quota cedibile rilasciata e le trattenute su pensione sono mensilmente applicate nel rispetto dei
limiti sopra indicati.
Si precisa che ai predetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a
carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
3. Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto
dallo stipendio e successivamente traslati su pensione
Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con traslazione
del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere
dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri
Enti e/o Casse professionali. Ciò anche se la pensione non ha alcuna quota Inps.
Qualora l’importo della pensione in pagamento non sia sufficientemente capiente e non sia
possibile garantire il rispetto dei limiti descritti al paragrafo 2, l’importo della rata
originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione.
Analogamente a quanto previsto in linea generale per questa tipologia di trattenuta, se il
quinto cedibile dovesse successivamente incrementarsi, anche per effetto della maturazione di
ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, l’importo della trattenuta potrà
essere aumentato, ma nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.
Si precisa che aipredetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a
carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
4. Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da
TFS/TFR
Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni
pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di
pertinenza dell’Istituto.
Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’Inps, nonché la salvaguardia del
trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento.
Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse
indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.
4. Trattenute per indebiti post mortem
Per i ratei di pensione disposti o pagati in data successiva al decesso del pensionato, si
procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei
riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori (art. 10 della citata
Convenzione), con cadenza semestrale ed in proporzione agli importi di propria pertinenza, a
condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.
In caso di riaccredito parziale, le somme di cui trattasi sono parimenti accreditate agli
Enti/Casse sempre in proporzione alle quote di propria spettanza, a condizione che le stesse
non siano inferiori a € 12.
Nei casi di riaccredito parziale ovvero di assenza totale di riaccredito da parte dell’Istituto
pagatore entro 6 mesi dall’invio telematico della relativa richiesta, l’Inps ne dà comunicazione
agli Enti/Casse, affinché possano provvedere direttamente al recupero totale o differenziale
degli importi di propria pertinenza.
5. Trattenute per pignoramenti presso terzi
La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento
pensionistico, pur costituito da vari pro-rata, è pignorabile a seguito di procedure esecutive
promosse da soggetti terzi.
In materia trovano applicazione le modalità di calcolo delle trattenute dettate per i redditi di
pensione di cui all’articolo 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal decreto legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
L’imponibile è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di
accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di
assegnazione delle somme.
Si precisa che all’atto della dichiarazione di quantità, di cui al citato articolo 547 c.p.c, oltre ad
eventuali pignoramenti precedenti o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, l’Istituto
è tenuto a specificare che il trattamento di pensione è erogato in regime di totalizzazione o di
cumulo.
Ciò al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali
ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario di
competenza degli altri Enti/Casse.
6. Trattenute per APE volontario
In presenza di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo, il recupero
dell‘APE volontario avviene secondo le medesime modalità di recupero (240 rate) previste per
le pensioni ordinarie. In proposito si richiamano la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il
messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.
7. Trattenute per APE sociale erogato indebitamente
Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate sul trattamento di
pensione liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni fornite con la
circolare n. 100 del 16 giugno 2017.
Al riguardo, si precisa che il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di
tutte le quote in pagamento riconducibili anche agli altri Enti/Casse e deve essere pari al
quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento
minimo.
8. Trattenute per assegni
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per
assegni alimentari e per assegni di mantenimento da corrispondere in esecuzione di
provvedimenti giudiziali.
Sulla predetta pensione possono, inoltre, gravare trattenute derivanti dall’applicazione
dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, in virtù del quale,
nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge obbligato e inadempiente,
”può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli
direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della suddetta legge “ove il terzo cui sia stato
notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei
suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi
degli articoli 5 e 6".
Sulla pensione possono, altresì, insistere trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 156,
comma 6, c.c., il quale dispone che, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, il giudice, in caso di
inadempienza all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dovuto, può, su
richiesta dell’avente diritto, “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Per tali fattispecie di assegni, si indicano di seguito i limiti entro cui disporre le relative
trattenute:
in caso di esecuzione di provvedimento giudiziale, le trattenute devono essere applicate
secondo le statuizioni di dettaglio contenute nel provvedimento stesso;
in caso di trattenute da porre in essere ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1
dicembre 1970, n. 898, il limite massimo delle medesime è costituito, in applicazione del
successivo comma 6, dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale
delle quote. Qualora l’importo pensionistico dovesse successivamente incrementare, per
effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse,
il limite massimo della trattenuta varierà corrispondentemente rispetto a quello
originario;
in caso di somme da corrispondere ai sensi del richiamato articolo 156, comma 6, c.c., le
trattenute devono essere applicate attenendosi alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.
9. Oneri da riscatto ai fini pensionistici
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento
pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche
previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da
riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa
previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere
effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere
interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente
valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In
caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata
corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.
Il Direttore Generale Vicario
Vincenzo Damato
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