Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025
Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 05-11-2025
Messaggio n. 3322
OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale,
in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025
L’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti –
nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore
intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115 - 6 maggio – 21 luglio 2025 della Corte
Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 30 del 23 luglio 2025, con la quale
è stata dichiarata la sua incostituzionalità.
Al riguardo, si precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai
rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre
effetti.
Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di
paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne
risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto
dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle
lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere
riesaminate dalle Strutture territoriali dell’INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di
prescrizione annuale disposto all’articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138,
e del termine di decadenza annuale, previsto dall’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile
1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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