Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3339/2025
Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento
Riferimento normativo
Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-11-2025
Messaggio n. 3339
OGGETTO: Aggiornamento dichiarazione “de minimis” per la richiesta di
incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale
concedibile e triennio di riferimento
Con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’Istituto nell’ambito del regime “de minimis”, i
regolamenti comunitari attualmente vigenti sono i seguenti:
- regolamento (UE) 2023/2831(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”;
- regolamento (UE) 1408/2013(pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013) relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
- regolamento (UE) 717/2014(pubblicato nella G.U.U.E. L 190 del 28 giugno 2014) relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
-regolamento (UE) 2023/2832(pubblicato nella G.U.U.E. serie L del 15 dicembre 2023) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse
economico generale.
In relazione a tali regolamenti e alle successive modifiche, i massimali di aiuto concedibili nel
triennio[1] risultano così fissati:
- regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale) - EUR 300.000, per gli aiuti individuali
concessi a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) – EUR 750.000, per gli aiuti individuali concessi a
decorrere dal 1° gennaio 2024;
- regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura) – EUR 40.000, per gli aiuti individuali
concessi a decorrere dal 25 ottobre 2023;
- regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo) – EUR 50.000, per gli aiuti individuali
concessi a decorrere dal 16 dicembre 2024.
Si precisa che, per gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato
il massimale di concedibilità di EUR 100.000 previsto dal regolamento (UE) 1407/2013 e trova
applicazione il massimale generale di EUR 300.000 di cui al regolamento (UE) 2023/2831.
Si evidenzia altresì che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento
(UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato
membro si computa con riferimento a un arco di tre anni e si riferisce all’impresa unica[2].
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di aiuti “de
minimis”, si è reso necessario aggiornare la modulistica utilizzata dai soggetti aventi diritto per
la concessione delle agevolazioni rientranti nel suddetto regime di aiuti.
Rilevato che per i moduli di domanda “de minimis” gestiti tramite il “Portale delle Agevolazioni”
sono state già effettuate le modifiche previste per l’adeguamento ai nuovi regolamenti
comunitari, la dichiarazione aggiornata con i nuovi riferimenti comunitari e le nuove soglie di
concedibilità dell’aiuto può essere utilizzata per le istanze per la concessione di agevolazioni per
le quali non è previsto un modulo telematico a supporto (si rinvia, ad esempio, all’incentivo per
la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della nuova
assicurazione sociale per l’impiego NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28
giugno 2012, n. 92).
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è reperibile sul portale dell’INPS www.inps.it,
accedendo alla sezione “Moduli”, nella categoria “Aziende e Contributi”, digitando nel campo
“Ricerca libera” il codice “SC105”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Il triennio di riferimento per i regolamenti n. 1408/2013 (settore agricolo), n. 2023/2831
(settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è da intendersi come tre anni solari da calcolare a
ritroso dalla data di concessione dell’aiuto. Il triennio di riferimento per il regolamento n.
717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall’esercizio finanziario in corso e i due
esercizi finanziari precedenti.
[2] Per “impresa unica” deve intendersi l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle
seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle predette lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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