Articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 06-11-2025
Messaggio n. 3344
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28. Incentivi per i
processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.
Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazione al piano dei
conti
1. Premessa
L’articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 2024, n. 28, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, ha introdotto uno
specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione
derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti,
acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o
superiore a 1.000 lavoratori.
In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede
governativa, con la presenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
delle Imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la
rappresentanza sindacale unitaria.
In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le
azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la
formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle
competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di
transizione occupazionale.
La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell'operazione societaria
di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno a effettuare
tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.
Come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4-ter del decreto-legge n. 4/2024, al datore
di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun
lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a
suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite
di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.
L'esonero contributivo spetta altresì per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a
2.000 euro per lavoratore.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La suddetta misura agevolativa, ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, spetta “a
condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o
riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del
beneficio”.
Conseguentemente, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata
puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.
Pertanto, in base al dettato normativo sopra esposto per accedere al beneficio in argomento
devono ricorrere i seguenti requisiti:
- la costituzione di nuove imprese, attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più
operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o
rami di esse, che abbiano un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori;
- l’avvio del confronto sindacale da parte delle nuove imprese per stipulare in sede governativa
un accordo.
Essendo l’accordo in sede governativa condizione per la fruizione dell’esonero, l’Istituto può
procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare
dell’esonero calcolato.
In tale trasmissione il citato Dicastero comunica all’INPS, a seguito della sottoscrizione
dell’accordo, i dati identificativi delle nuove imprese interessate all’accordo (denominazione e
codice fiscale delle aziende coinvolte, nonché il numero dei lavoratori interessati alla fruizione
dell’esonero, la decorrenza del medesimo e il periodo di spettanza dell’esonero e la proiezione
dei costi individuata nell’accordo).
In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai
datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, viene attribuito dall’Istituto il codice di autorizzazione (CA)
“2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art.
4-ter”.
L’attribuzione del suddetto CA viene effettuata dall’Istituto per il periodo di spettanza
dell’esonero in argomento, come comunicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a
seguito della stipula dell’accordo.
Come sopra specificato, la quantificazione dell’esonero spettante, effettuata dal citato
Ministero, avviene nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo la proiezione dei costi
indicati nell’accordo, come previsto dal comma 14 dell’articolo 4-ter del decreto-legge n.
4/2024, ai sensi del quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima della
sottoscrizione dell'accordo, “[…] verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione
dei costi indicati nell'accordo […]”.
L’esonero contributivo spetta dalla data di decorrenza comunicata dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali, che corrisponde alla data di trasferimento dei lavoratori individuata
nell’accordo, nella misura e per la durata sopra indicate. Nello specifico:
esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura massima del
100 per cento e nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun lavoratore
assunto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi;
medesimo esonero contributivo per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a
2.000 euro per ciascun lavoratore assunto.
I massimali annui pari a 3.500 euro e a 2.000 euro validi per ogni singolo rapporto di lavoro
devono essere riparametrati e applicati su base mensile.
Pertanto, per i primi ventiquattro mesi del rapporto di lavoro, la nuova impresa ha diritto a un
esonero contributivo pari, al massimo, a 291,66 euro al mese (3.500/12).
Per il periodo successivo, la soglia di esonero contributivo mensile fruibile per ogni singolo
rapporto di lavoro ammonta a 166,66 euro (2.000/12).
Come anticipato, a seguito dell’applicazione delle misure, resta ferma l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.
Infine, nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini
della delimitazione dell’esonero spettante, alla contribuzione a carico del datore di lavoro che
può essere effettivamente oggetto di sgravio (1).
Al riguardo, si precisa che l’Istituto, dalle risultanze dei flussi Uniemens, verifica il rispetto dei
massimali di esonero fruiti e invia al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con
periodicità annuale, l’ammontare degli importi effettivamente fruiti dalle aziende previamente
autorizzate.
L’esonero in argomento è compatibile con altri esoneri previsti dalla legislazione vigente,
nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di
sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.
La fruizione dell’esonero può avvenire, per le sole imprese a cui sia stato preventivamente
attribuito il CA “2L”, mediante conguaglio tramite le denunce contributive e nei limiti della
contribuzione mensile esonerabile.
A seguito della fruizione dell’esonero vengono comunque effettuati i controlli volti ad accertare
l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge. Al riguardo, si evidenzia che, con il decreto
interministeriale 23 gennaio 2025, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro delle Imprese e del made in Italy, ha
disciplinato i meccanismi volti ad assicurare l'eventuale revoca dell’esonero in caso di mancata
effettuazione delle operazioni societarie di cui al comma 1 dell’articolo 4-ter del decreto-legge
n. 4/2024.
Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati,
secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del
lavoro (INL) procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal
datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali.
Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di
decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno quarantotto mesi (cfr. la lett. e)
del comma 2 dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 4/2024). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro
esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per
effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la
gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni
caso, con il consenso dei lavoratori. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per
motivi diversi da quelli sopra previsti, trova applicazione la sanzione pari al doppio dell'esonero
contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione (cfr. l’art. 4, comma 3,
del D.I. 23 gennaio 2025).
Avuto riguardo al disposto del citato comma 12 dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 4/2024,
che prevede che sia l’INL a verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal
datore di lavoro, l’attività di recupero da parte dell’Istituto della contribuzione non versata per
effetto dell’indebita fruizione dell’esonero, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del citato D.I. 23
gennaio 2025, è avviata successivamente alla comunicazione all’INPS e al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali degli esiti delle verifiche operate da parte dell’INL, dalle quali emerga la
mancata erogazione delle attività di formazione o riqualificazione, come previsto dal comma 5
del citato articolo 4-ter. Al riguardo, l’Istituto darà poi comunicazione della revoca al Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e all'INL.
Il recupero della contribuzione è gravato dalle sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma
8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le medesime sanzioni civili trovano applicazione sul recupero della contribuzione conseguente
alla interruzione del rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7
dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 4/2024, come sopra specificato. In tale caso, viene
applicata l’ulteriore sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai
lavoratori interessati dalla violazione di cui alla citata lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter
del decreto-legge n. 4/2024.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
Per potere esporre l’agevolazione contributiva in trattazione, dal mese di competenza
successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro che hanno
stipulato l’accordo e siano stati preventivamente autorizzati, devono valorizzare all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “IN24”, avente il
significato di “Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile
corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi
arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo
alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura
dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L631”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo
imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”;
- con il codice di nuova istituzione “L632”, avente il significato di “Arretrati Incentivo imprese
nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di
arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di
dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<ListaPosPA> del flusso Uniemens
I datori di lavoro privati che hanno stipulato l’accordo e siano stati preventivamente autorizzati,
per usufruire dell’esonero contributivo in argomento, a partire dal periodo di competenza
successivo alla pubblicazione del presente messaggio, devono esporre nel flusso Uniemens
sezione “ListaPosPA”, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena
calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
In particolare, per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “71”, avente il significato di
“Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale; Art. 4 ter
D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 2024, n. 28.”;
- nell’elemento <Importo> deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi precedenti l’esposizione del
mese corrente può essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di
dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
<PosAgri> del flusso Uniemens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare, a partire dal
periodo di competenza successivo alla pubblicazione del presente messaggio, gli elementi di
seguito specificati:
esonero primi ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per ciascun
lavoratore assunto:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “2L”, che assume il significato di
“Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 primi 24 mesi”;
esonero per gli ulteriori dodici mesi, nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per
ciascun lavoratore assunto:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “3L”, che assume il significato di
“Incentivo imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024 terzo anno”.
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, devono
essere valorizzati i seguenti elementi:
- <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- <CodAgio> con il codice agevolazione “4L”, che assume il significato di “Arretrati Incentivo
imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”;
- <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi
pregressi.
Il codice agevolazione “4L”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi
pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di dicembre
2025 inviata entro il quarto periodo di trasmissione, ossia entro il 28 febbraio 2026.
5. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile degli oneri relativi all’esonero contributivo previsto dall’articolo
4-ter del decreto-legge n. 4/2024, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri
sociali ed altre agevolazioni contributive), è istituito il seguente conto:
GAW37190 - per rilevare lo sgravio di oneri contributivi nella misura massima del 100 per
cento dei contributi previdenziali e assistenziali, a favore delle nuove imprese costituite
attraverso processi di aggregazione, da cui emerge un organico complessivamente pari o
superiore a 1000 lavoratori, con progetto industriale di politica attiva per la formazione e
riqualificazione dei lavoratori - articolo 4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4.
Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà
contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel precedente paragrafo 2. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso
Uniemens ai codici “L631”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo imprese nuova
costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024” e “L632”, avente il significato di “Arretrati Incentivo
imprese nuova costituzione Art.4 ter DL n. 4/2024”.
Lo stesso conto verrà utilizzato anche per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei
datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del
flusso Uniemens, sezione ListaPosPA (codice valore 71) nonché per i datori di lavoro che
versano la contribuzione agricola mediante l’esposizione dei dati relativi alla fruizione degli
esoneri nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens (codice agevolazione 2L, 3L e 4L),
come illustrato, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 4 della presente circolare.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.
Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
(1) Per l’elencazione delle contribuzioni esonerabili si rinvia, da ultimo, al paragrafo 5 della
circolare n. 91 del 12 maggio 2025.
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37190
Denominazione completa Sgravio di oneri contributivi nella misura massima del
100 per cento dei contributi previdenziali e
assistenziali, a favore delle nuove imprese costituite
attraverso processi di aggregazione, da cui emerge un
organico complessivamente pari o superiore a 1000
lavoratori, con progetto industriale di politica attiva per
la formazione e riqualificazione dei lavoratori - articolo
4-ter del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4.
Denominazione abbreviata SGRV.CONTR.IMPR.ORG.SUP.1000-ART4TER DL 4/24
Validità e Movimentabilità Mese 11 - Anno 2025 /M. P10
Capitolo/Voce di bilancio 1U1209137
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