Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 07-10-2021
Messaggio n. 3389
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti
1. Premessa
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 10 a 15, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che,per
le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato
in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022,l’esonero di cui all’articolo
1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge
di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei
mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che
alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di
età (di seguito, anche esonero giovanile under 36).
La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è
riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che
effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la
gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i
datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la
natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica
Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore
finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020)
1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti
nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella
classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities. Si evidenzia che la
sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e
classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre),
rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione
Ateco2007.
Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione, come già precisato nella
richiamata circolare n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro
domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di
aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Si ribadisce, inoltre, che l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio
2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui
all’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.
Pertanto, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con
“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n.
205/2017).
Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in
relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a
particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria
di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n.
178/2020.
Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile
usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo,
dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.
Come specificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, il beneficio è concesso
ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final
del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary
Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì
subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla
Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la
decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità
dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro
il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Con il presente messaggio si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione
degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo,
limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1°
gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni
riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione
da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa
applicabile in materia di aiuti di Stato.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della
legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di
settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete
modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione
<DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato
di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge
n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a
tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad
esempio: 20210609).
Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i
lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva
contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di
assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il
lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio:
202106091234567890);
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto,
nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L544”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- con il codice “L545”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni
a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2021.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della
legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal
flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta
l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo>
deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti
elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI48”, avente il significato
di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge
n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a
tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (ad esempio:
20210609).
Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i
lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva
contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di
assunzione/trasformazione il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il
lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (ad esempio:
202106091234567890);
- nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto,
nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L546”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
- con il codice “L547”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni
a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”.
Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può
essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre,
ottobre e novembre 2021.
Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio
2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti
legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima
agevolazione e applicare il nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo
GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di
“Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)”;
nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al
periodo di applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano
fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile
under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge
di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di
Decontribuzione Sud già fruite.
Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud di cui alla legge di
Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M543”, avente il significato di
“Restituzione decontribuzione sud 2021)”;
nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e
vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
(Uniemens/vig).
3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per
la compilazione della sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto
dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, avranno cura di compilare la
sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e
l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto
dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “19”, avente il
significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1,
comma 10, legge n.178/2020”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA”
del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021
fino all'esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in
tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.
Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio
per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra
dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi
pregressi per il quale si ha diritto all’esonero.
Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui l’azienda stia usufruendo
dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda
accedere al nuovo esonero al 100%, inviando l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi
pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento
<RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.
Per quanto attiene, invece, all’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della legge n.
178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti
a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio
2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne dovranno
compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, e indicando in
quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto
dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di
seguito indicate:
nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “20”, avente il
significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1,
comma 11, legge n.178/2020”;
nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello
sgravio.
La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla “ListaPosPA”
del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021
fino all'esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in
tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.
Nei casi di cessazione/sospensione dell’attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio
per periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra
dovranno essere compilati all’interno dell’elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi
per il quale si ha diritto all’esonero.
Nel ribadire che l’esonero in trattazione non risulta cumulabile con “altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di
applicazione degli stessi”, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il
medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della
Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161a 168, della legge di Bilancio 2021,
dovrà essere inviato l’elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati,
a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l’elemento <RecuperoSgravi> con il diverso
<CodiceRecupero>.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del
flusso Uniemens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della
legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di
settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l’esonero valorizzando, oltre ai consueti
dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “E1”, che assume il significato di “Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge
n.178/2020”.
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo1, comma 11, della
legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1°
gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a partire dal flusso Uniemens di
competenza del mese di settembre 2021, esporranno i lavoratori agricoli per i quali spetta
l’esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione,
gli elementi di seguito specificati:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “E2”, che assume il significato di “Esonero per
assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge
n.178/2020”.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al
mese precedente l’esposizione del corrente) i datori di lavoro dovranno trasmettere, per i
lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e
retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati.
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 10, della
legge n. 178/2020:
• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
• campo/elemento <CodAgio> con il codice agevolazione “E3”, che assume il significato di
“Recupero pregresso E1”.
Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 11, della
legge n. 178/2020:
• campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
• campo/elemento <CodAgio> con codice agevolazione “E4”, che assume il significato di
“Recupero pregresso E2”.
La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere
effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.
5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15,
della legge n. 178/2020, oggetto del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le
assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, il cui onere è posto a carico
dello Stato, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre
agevolazioni contributive) - si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di agevolazione:
- GAW37341 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella
misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro per le
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti
da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 - articolo 1,
comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- GAW37342 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella
misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna - articolo 1, comma
11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno
contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite
nel paragrafo dedicato.
In particolare, verranno contabilizzate:
al conto GAW37341, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L544” e “L545”;
al conto GAW37342, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L546” e “L547”.
Gli stessi conti verranno utilizzati per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri
contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce
contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, nonché per la
contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di
lavoro agricolo.
Per l’imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai
datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il
codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017”, si istituisce il
conto GAW24341.
Inoltre, la rilevazione contabile del recupero di somme non spettanti per effetto
dell’incumulabilità dei due incentivi – esonero giovanile under 36 ed esonero Decontribuzione
Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021 - esposto
in Uniemens con il codice “M543” avverrà al conto di recupero GAW24342.
La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato,
ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAW37341
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro
giovanile stabile (under 36 anni), nella misura del 100
per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori
di lavoro, per le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022- articolo
1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.LAV.T.IND.ART.1, CO.10, L.178/2020
Validità e movimentabilità 1 0 /2021 M/P10
Tipo variazione I
Codice conto GAW37342
Denominazione completa Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro
giovanile stabile (under 36 anni), nella misura del 100
per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio
2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna -articolo 1, comma 11, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
Denominazione abbreviata SGR.CTR.LAV.T.I.REG.SUDART.1, CO.11, L.178/2020
Validità e movimentabilità 1 0 /2021 M/P10
Tipo variazione I
Codice conto GAW24341
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o re-introito di sgravi di
oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile
stabile (under 36 anni), a favore dei datori di lavoro,
per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a
tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
effettuate nel biennio 2021-2022- articolo 1, comma
10 e 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Denominazione abbreviata E.V.REC.SGR.CTR.DAT.LAV.T.IND.ART.1,C.10-11,
L.178/2020
Validità e movimentabilità 1 0 /2021 M/P10
Tipo variazione I
Codice conto GAW24342
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o re-introito di sgravi di
oneri contributivi, per incumulabilità degli esoneri
“under 36” e “decontribuzione Sud” - articolo 1,
commi 161-168 e articolo 1, commi 10 e 11, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Denominazione abbreviata E.V.REC.INCUM.SGR.CTR-ART.1,CO.10-11,
ART.1,CO.161 168, L.178/2020
Validità e movimentabilità 1 0 /2021 M/P10
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