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Messaggio INPS 3408/2025

Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia

Pubblicato: 11/11/2025 In vigore dal: 11/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 12-11-2025 Messaggio n. 3408 OGGETTO: Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia 1. Premessa Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo della misura dell’Assegno di inclusione (di seguito, ADI), sono state definite, tra l’altro, le modalità di verifica dei requisiti di accesso alla misura, tra cui la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione, previsti dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 48/2023. Ai fini del riconoscimento dell’ADI, l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande dell’ADI, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni. Per tali verifiche, con il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024 è stato comunicato il rilascio nel sito istituzionale www.inps.it del servizio web, denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, a uso delle Strutture sanitarie del Ministero della Salute. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che tale servizio viene esteso anche agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (di seguito, anche UEPE). 2. Servizio per la verifica da parte degli Uffici esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia della condizione di svantaggio ai fini dell’ADI Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE possono validare la dichiarazione indicata nella domanda dell’ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) del D.M. n. 154/2023[1] per il richiedente e/o per i componenti del proprio nucleo familiare. Le funzionalità del citato servizio sono descritte nel messaggio n. 623/2024, cui si fa rinvio. Nel caso di conferma, da parte degli UEPE, della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, all’esito positivo dell’istruttoria per gli ulteriori requisiti, le domande vengono accolte e poste in pagamento. La verifica del requisito è considerata positiva anche nel caso in cui l’esito non venga registrato nella procedura di validazione entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta da parte dell’Istituto, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del D.M. n. 154/2023, fatti salvi gli ulteriori controlli ai fini dell’accesso alla misura. 3. Indicazione della condizione di svantaggio nella compilazione della domanda Al fine della corretta indicazione della condizione di svantaggio nella compilazione della domanda dell’ADI, si ribadisce quanto segue. Qualora il richiedente l’ADI o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal D.M. n. 154/2023, nel “Quadro C” del modello di Domanda, “Ulteriori requisiti di accesso alla prestazione e condizione dei componenti del nucleo familiare”, e, in particolare, nella sezione “Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali”, devono essere indicati la condizione di svantaggio senza ulteriori dettagli, i riferimenti delle certificazioni attestanti tale condizione e l’inserimento in un programma di cura e assistenza con la relativa durata, nonché la data di rilascio della certificazione, che deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda, e l’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione. In merito all’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione, in fase di compilazione della domanda, sono disponibili le seguenti opzioni “ASL”, “Comune” o “Ministero della Giustizia”, all’interno delle quali è possibile selezionare uno degli Uffici indicati nel menu a tendina, abilitati alla verifica in base alla competenza nella quale rientra l’Ufficio che ha rilasciato la relativa certificazione. All’interno del servizio “ADI”, disponibile sul portale istituzionale, al fine di agevolare la compilazione della sezione della domanda, sono state pubblicate le tabelle relative alle articolazioni delle Strutture Sanitarie del Ministero della Salute e alle articolazioni per le Regioni e le Province degli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia. Inoltre, nel modello di domanda è disponibile un campo a testo libero nel quale l’interessato può indicare con maggiore dettaglio la Struttura che ha rilasciato la certificazione. Nel caso in cui il richiedente indichi un’Amministrazione errata (ad esempio, un Comune in luogo di un Ufficio del Ministero della Giustizia), il medesimo, prima del completamento dell’istruttoria, può richiedere la correzione dei dati indicati in domanda alla Struttura territorialmente competente dell’INPS. Infine, con riferimento alla possibilità di riesame delle domande respinte per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza o di trattamento e assistenza per gli utenti UEPE indicati in domanda, si richiama quanto comunicato con il messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. n. 154/2023: “persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023”.

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