Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia
Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-11-2025
Messaggio n. 3408
OGGETTO: Assegno di inclusione (ADI). Estensione del servizio di validazione
della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di
trattamento e assistenza agli Uffici di esecuzione penale esterna del
Ministero della Giustizia
1. Premessa
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2023, n. 154,
adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo della misura dell’Assegno di
inclusione (di seguito, ADI), sono state definite, tra l’altro, le modalità di verifica dei requisiti di
accesso alla misura, tra cui la condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica Amministrazione,
previsti dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 48/2023.
Ai fini del riconoscimento dell’ADI, l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento
nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande dell’ADI, presso le Amministrazioni
che hanno rilasciato le relative certificazioni.
Per tali verifiche, con il messaggio n. 623 del 10 febbraio 2024 è stato comunicato il rilascio nel
sito istituzionale www.inps.it del servizio web, denominato “Validazione delle certificazioni
ADI”, a uso delle Strutture sanitarie del Ministero della Salute.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che tale servizio viene esteso anche
agli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (di seguito, anche UEPE).
2. Servizio per la verifica da parte degli Uffici esecuzione penale esterna del Ministero
della Giustizia della condizione di svantaggio ai fini dell’ADI
Attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, gli UEPE possono validare la
dichiarazione indicata nella domanda dell’ADI, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni
di svantaggio di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f) del D.M. n. 154/2023[1] per il richiedente
e/o per i componenti del proprio nucleo familiare.
Le funzionalità del citato servizio sono descritte nel messaggio n. 623/2024, cui si fa rinvio.
Nel caso di conferma, da parte degli UEPE, della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei
programmi di cura e assistenza, all’esito positivo dell’istruttoria per gli ulteriori requisiti, le
domande vengono accolte e poste in pagamento.
La verifica del requisito è considerata positiva anche nel caso in cui l’esito non venga registrato
nella procedura di validazione entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta da parte
dell’Istituto, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del D.M. n. 154/2023, fatti salvi
gli ulteriori controlli ai fini dell’accesso alla misura.
3. Indicazione della condizione di svantaggio nella compilazione della domanda
Al fine della corretta indicazione della condizione di svantaggio nella compilazione della
domanda dell’ADI, si ribadisce quanto segue.
Qualora il richiedente l’ADI o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni
di svantaggio previste dal D.M. n. 154/2023, nel “Quadro C” del modello di Domanda, “Ulteriori
requisiti di accesso alla prestazione e condizione dei componenti del nucleo familiare”, e, in
particolare, nella sezione “Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura
e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali”, devono essere indicati la condizione di
svantaggio senza ulteriori dettagli, i riferimenti delle certificazioni attestanti tale condizione e
l’inserimento in un programma di cura e assistenza con la relativa durata, nonché la data di
rilascio della certificazione, che deve essere antecedente alla data di presentazione della
domanda, e l’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
In merito all’Amministrazione che ha rilasciato la certificazione, in fase di compilazione della
domanda, sono disponibili le seguenti opzioni “ASL”, “Comune” o “Ministero della Giustizia”,
all’interno delle quali è possibile selezionare uno degli Uffici indicati nel menu a tendina,
abilitati alla verifica in base alla competenza nella quale rientra l’Ufficio che ha rilasciato la
relativa certificazione.
All’interno del servizio “ADI”, disponibile sul portale istituzionale, al fine di agevolare la
compilazione della sezione della domanda, sono state pubblicate le tabelle relative alle
articolazioni delle Strutture Sanitarie del Ministero della Salute e alle articolazioni per le Regioni
e le Province degli Uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.
Inoltre, nel modello di domanda è disponibile un campo a testo libero nel quale l’interessato
può indicare con maggiore dettaglio la Struttura che ha rilasciato la certificazione.
Nel caso in cui il richiedente indichi un’Amministrazione errata (ad esempio, un Comune in
luogo di un Ufficio del Ministero della Giustizia), il medesimo, prima del completamento
dell’istruttoria, può richiedere la correzione dei dati indicati in domanda alla Struttura
territorialmente competente dell’INPS.
Infine, con riferimento alla possibilità di riesame delle domande respinte per mancato riscontro
positivo della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza o
di trattamento e assistenza per gli utenti UEPE indicati in domanda, si richiama quanto
comunicato con il messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. n. 154/2023: “persone ex detenute, definite
svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine
pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico
agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo,
fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del
decreto-legge n. 48 del 2023”.
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