Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3409/2025

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il pagamento della prestazione a conguaglio.

Pubblicato: 11/11/2025 In vigore dal: 11/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il pagamento della prestazione a conguaglio.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Entrate Roma, 12-11-2025 Messaggio n. 3409 OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il pagamento della prestazione a conguaglio. 1. Premessa Facendo seguito a quanto illustrato nei messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025 e n. 2230 del 14 luglio 2025, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito al pagamento a conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo). Come anticipato nei citati messaggi, la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la medesima della prestazione principale. Al momento è possibile autorizzare solo le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio. Per i requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla prestazione in argomento si rinvia a quanto illustrato nei citati messaggi n. 1185/2025 e n. 2230/2025, e, per una trattazione generale della disciplina applicabile, alla circolare n. 86 del 1° agosto 2024. 2. Istruttoria e definizione delle istanze di prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Le domande sono istruite dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali e sottoposte all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo, come illustrato nei paragrafi 4.5 e seguenti della circolare n. 86/2024 e nel paragrafo 7 del messaggio n. 1185/2025. A seguito dell’accoglimento dell’istanza, con conforme delibera del Comitato amministratore del Fondo, viene autorizzato il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e la relativa autorizzazione contenente i dati della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS con indicazione del montante conguagliabile è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente al seguente percorso: “Dati complementari” > “Cruscotto CIG e Fondi”. Per le istanze accolte, il provvedimento di autorizzazione della prestazione integrativa presenta una numerazione corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, salvo per la quinta cifra “5”, che è sostituita dalla cifra “6”. Pertanto, all’unico ticket esposto sono abbinate sia l’autorizzazione della prestazione principale che quella della prestazione integrativa. 3. Rielaborazione dei flussi mensili Uniemens per il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens già trasmessi dal datore di lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della prestazione integrativa. Il datore di lavoro/intermediario abilitato non deve, quindi, effettuare ulteriori trasmissioni. Al riguardo, si precisa che la prestazione viene calcolata dal sistema solo se i flussi della prestazione principale sono in stato “accreditato”. I flussi Uniemens sono sottoposti nuovamente ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità propri della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. L’eventuale mancato superamento di uno dei suddetti controlli implica anche il ricalcolo del montante conguagliabile per la prestazione principale, nonché l’eliminazione dell’accredito sulla posizione assicurativa del lavoratore. La procedura effettua il calcolo della prestazione integrativa oraria da erogare in base all’algoritmo illustrato nell’Allegato n. 1 al messaggio n. 2230/2025; a tale proposito, si ricorda che il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato (cfr. il par. 8 del messaggio n. 1185/2025). Si ricorda, inoltre, che l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare viene richiesto in fase di compilazione della domanda e che la stessa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e può riguardare la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale. 4. Modalità di richiesta del pagamento a conguaglio della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS La procedura di pagamento calcola la prestazione integrativa conguagliabile dal datore di lavoro con riferimento alle ore di riduzione/sospensione esposte con il ticket utilizzato per la prestazione principale. La richiesta di conguaglio degli importi della prestazione anticipati dal datore di lavoro può essere effettuata con le modalità illustrate al paragrafo 8 del citato messaggio n. 1185/2025, con la precisazione che quanto indicato al secondo capoverso del medesimo paragrafo, con riferimento alla modalità di valorizzazione dall’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata>, deve intendersi superato. In particolare, i datori di lavoro o i loro intermediari nel suddetto elemento devono indicare il numero di autorizzazione della prestazione integrativa così come specificato al paragrafo 2 del presente messaggio. Il conguaglio per la prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS può essere riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza, congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell’importo autorizzato. Nel caso in cui il valore della prestazione integrativa ecceda la capienza dell’importo autorizzato, il conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può richiedere alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali una rivalutazione dell’importo autorizzato tramite i canali istituzionali. La medesima Direzione, verificato il rispetto dei limiti finanziari fissati dalla normativa del Fondo, può procedere a una rideterminazione dell’importo autorizzato da sottoporre all’attenzione del Comitato amministratore al fine dell’adozione di una delibera di rettifica. 5. Versamento della contribuzione addizionale alla prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS La procedura di pagamento calcola anche l’importo del contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sulla prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS (cfr. il messaggio n. 1185/2025) e lo rende disponibile nell’apposita sezione del “Cruscotto CIG e Fondi”. Si precisa che il contributo addizionale è dovuto a prescindere dall’obbligo di versamento del medesimo contributo in relazione alla prestazione principale, pertanto, viene calcolato automaticamente per tutte le autorizzazioni di pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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