Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 199
Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3. Istruzioni operative e contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione
Roma, 17-11-2025
Messaggio n. 3454
Allegati n.3
OGGETTO: Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio
economico annuale ai titolari di una pensione anticipata, di invalidità,
vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione sociale o
assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche
civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di
una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge
regionale 28 febbraio 1993, n. 3. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 17 settembre 2025 (Allegato
n. 1) è stata adottata la “Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari
di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione
sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di
cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone
casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3” (di seguito, Convenzione).
La Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Provincia autonoma di Bolzano
(di seguito, anche Provincia) e l’INPS ai fini della gestione del sussidio economico annuale per
over 65 residenti in Alto Adige, di cui all’articolo 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024,
n. 13, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2025”,
modificato dall’articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 2025, n. 3, recante “Variazioni al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni”.
La Convenzione consta di 17 articoli e di un allegato avente a oggetto la deliberazione della
Giunta provinciale di Bolzano 5 settembre 2025, n. 677, con la quale la Provincia ha approvato
i criteri di assegnazione del sussidio in argomento, secondo quanto previsto dall’articolo 20,
comma 3, della citata legge provinciale n. 13/2024.
In particolare, la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 677/2025, specifica i criteri e le
modalità di individuazione dei beneficiari, le modalità di calcolo e di erogazione del sussidio e i
termini della collaborazione istituzionale con l’INPS per la gestione del sussidio.
La Convenzione è valida dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 1° ottobre 2025, fino al 31
dicembre 2027 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all’attuazione
della stessa.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le principali norme della Convenzione e
si forniscono ulteriori istruzioni operative e contabili necessarie all’attuazione della medesima.
2. Soggetti destinatari del sussidio. Modalità di calcolo e di erogazione
Il sussidio è previsto per il triennio 2025-2027 e consiste nell’erogazione di un beneficio
economico a titolo assistenziale da corrispondere in unica soluzione ai soggetti che, al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di pagamento, risultino in possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti:
essere residenti nella Provincia di Bolzano;
avere compiuto il 65° anno di età;
essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, di vecchiaia, o ai superstiti erogata
dall’INPS, della pensione sociale, dell’assegno sociale o di una pensione per persone
invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di
una pensione a favore delle persone casalinghe, di cui alla legge regionale 28 febbraio
1993, n. 3, il cui importo mensile percepito, al netto della tredicesima mensilità, risulti
inferiore a 1.000 euro lordi complessivi;
essere in possesso, entro il 30 settembre dell’anno di erogazione del sussidio, di
un’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinaria in
corso di validità, senza omissioni o difformità, con valore pari o inferiore a 20.000 euro.
Con riferimento ai soggetti percettori di Pensione sociale o Assegno sociale, si fa presente che
la Provincia autonoma di Bolzano ha reso noto all’INPS di avere avviato l’iter per l’approvazione
di una norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, in
materia di assistenza e beneficenza pubblica, al fine di prevedere espressamente che i sussidi
concessi ai cittadini e alle cittadine a titolo assistenziale dalla Provincia autonoma di Bolzano
non siano computati nella definizione della soglia reddituale prevista dalla normativa statale,
quale limite per il percepimento dell’assegno sociale.
Pertanto, nei riguardi dei percettori di pensione sociale o assegno sociale, l’Istituto non
procederà al pagamento del sussidio previsto dalla Convenzione fino all’entrata in vigore delle
predette modifiche normative promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in materia di
assistenza e beneficenza pubblica. L’avvenuta modifica normativa, ed eventuali ulteriori
istruzioni, saranno comunicate con apposito messaggio.
L’ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l’importo mensile
risultante dalla differenza tra il valore di 1.000 euro e l’importo lordo delle prestazioni
pensionistiche e/o assistenziali di cui al comma 1 della lettera c) dell’articolo 20 della legge
provinciale n. 13/2024, percepite nel mese di dicembre dell’anno precedente a quello di
erogazione del sussidio, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali
maggiorazioni sociali.
L’importo del sussidio, determinato su base mensile, non può essere superiore alla differenza
tra l’importo di 1.000 euro e il trattamento pensionistico minimo mensile vigente al mese di
dicembre dell’anno precedente. L’importo mensile del sussidio moltiplicato per dodici non viene
erogato se inferiore alla soglia minima dei 12 euro su base annua.
Il sussidio annuale è concesso d’ufficio, pertanto, non è prevista la presentazione di alcuna
domanda da parte dei potenziali beneficiari.
L’INPS, preliminarmente a ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari, sulla base delle
informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla Provincia, in termini di dati
aggregati e anonimi, il numero dei beneficiari, individuati secondo i criteri e i parametri di cui
alla deliberazione della Giunta Provinciale sopra citata.
L’INPS effettua il pagamento del sussidio in unica soluzione, di norma nel mese di novembre, e
aggiorna la Provincia sullo stato di avanzamento delle erogazioni.
Il pagamento del sussidio avviene secondo le seguenti modalità comunicate all’INPS ai fini della
corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale:
- accredito su conto dotato di IBAN: l’INPS inserisce nel campo del bonifico che contiene la
descrizione dell’operazione, la seguente dicitura “Sussidio economico annuale per pensionati
over 65 della Provincia autonoma di Bolzano. Jährlicher finanzieller Zuschuss für Rentner über
65 Jahre der Autonomen Provinz Bozen”;
- pagamento in contanti tramite Poste Italiane S.p.A.: l’INPS indica la seguente dicitura
“Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma di Bolzano.
Jährlicher finanzieller Zuschuss für Rentner über 65 Jahre der Autonomen Provinz Bozen”.
L’INPS invia ai beneficiari della misura per i quali è in possesso del numero di cellulare o di
indirizzo di posta elettronica personale il seguente messaggio: “E’ stato disposto a suo favore il
pagamento del Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma di
Bolzano. Es wurde zu Ihren Gunsten die Zahlung des jährlichen wirtschaftlichen Zuschusses für
Rentner über 65 der Autonomen Provinz Bozen angeordnet”. Le comunicazioni tramite SMS
avvengono con due messaggi separati, uno in lingua italiana e uno in lingua tedesca.
3. Trattamento dei dati personali
In merito al trattamento dei dati personali le Parti stipulanti adottano le garanzie indispensabili
allo scopo di tutelare i diritti degli interessati e soddisfare i requisiti a tale fine imposti dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n.
205.
4. Provvista finanziaria e rimborso degli oneri sostenuti dall’INPS
La Provincia autonoma di Bolzano provvede ad accreditare all’INPS, almeno 15 giorni prima
dell’inizio del mese di erogazione del sussidio, la provvista finanziaria necessaria, oltre quanto
spettante all’INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura
del sussidio e del rimborso dovuto.
L’accredito preventivo della provvista finanziaria costituisce condizione senza la quale l’INPS
non può procedere ai pagamenti.
La Provincia trasferisce altresì all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 10% della citata
provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al
beneficio venga riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati
necessari alla determinazione della provvista finanziaria.
In fase di prima applicazione, la Provincia autonoma di Bolzano accredita all’INPS una somma a
titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all’anno 2025,
determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati dall’INPS in tempo
utile, maggiorata fino a un massimo del 10%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di
bilancio pari a 40.880.144,54 euro, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario a
erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi, che risultano essere in possesso dei
requisiti accertati, come descritti al precedente paragrafo 2.
La Provincia autonoma di Bolzano riconosce all’INPS, a titolo di rimborso dei costi per le attività
previste dalla Convenzione, un importo pari a 4,50 euro per ogni pagamento effettuato nei
confronti dei singoli beneficiari.
La Provincia autonoma di Bolzano riconosce altresì all’INPS i costi relativi alle attività di
sviluppo, implementazione e gestione informatica, pari a 27.000 euro per l’anno 2025 e a
7.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La Provincia autonoma di Bolzano rimborsa, inoltre, all’INPS i costi sostenuti per il servizio di
pagamento, nella misura di 0,03 euro per ogni bonifico su IBAN e di 3,84 euro per ogni bonifico
domiciliato presso Poste Italiane S.p.A. Gli importi dovuti annualmente a titolo di rimborso
sono quantificati dall’INPS con apposita nota di debito. La Provincia provvede al pagamento
entro 30 giorni dalla presentazione della nota di debito.
La Direzione regionale Trentino-Alto Adige dell’INPS cura gli adempimenti relativi alla
liquidazione di tali importi.
L’INPS rendiconterà annualmente le operazioni di pagamento eseguite, fornendo alla Provincia
autonoma di Bolzano i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari.
I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine sono inclusi nella ricostituzione della
provvista.
A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme traferite all'INPS e non utilizzate
vengono restituite alla Provincia autonoma di Bolzano secondo modalità concordate.
La citata legge provinciale n. 13/2024 ha qualificato il sussidio economico come sussidio
corrisposto a titolo assistenziale e, pertanto, esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi
dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
5. Responsabilità delle Parti
Con riferimento alle attività oggetto della Convenzione, la Provincia autonoma di Bolzano
manleva espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità, anche per i pagamenti indebiti, e
rifonde l’Istituto da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla
Convenzione, sia durante che dopo il termine di validità della medesima.
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari del sussidio per eventuali
ritardi della Provincia autonoma di Bolzano nell’accredito della provvista occorrente per
l’erogazione dello stesso o della trasmissione dei dati tramite l’Agenzia per lo sviluppo sociale
ed economico.
Inoltre, è a carico della Provincia autonoma di Bolzano il recupero degli importi corrisposti
indebitamente oltre che la competenza inerente alle istanze e ai reclami derivanti
dall'attuazione della Convenzione, che devono essere presentati dagli interessati
esclusivamente agli Uffici competenti della stessa Provincia.
Con riferimento a eventuali controversie giudiziarie volte a ottenere il riconoscimento del
beneficio o a contestarne la misura, la Provincia è l'unico soggetto titolare della legittimazione
passiva.
6. Periodo di validità della Convenzione
La Convenzione è valida dal 1° ottobre 2025, data di sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2027
e, in ogni caso, fino a esaurimento delle attività connesse all’attuazione della medesima.
Il testo convenzionale può, inoltre, essere modificato/integrato, in caso di cambiamenti
intervenuti nella disciplina di riferimento, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le
Parti e approvato con le stesse modalità previste per la Convenzione.
7. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per il pagamento dei sussidi finanziati dalla
Provincia autonoma di Bolzano, destinati ai titolaridi una pensione anticipata, di invalidità, di
vecchiaia o ai superstiti erogata dall’INPS, di una pensione sociale, assegno sociale o di una
pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde, si istituisce la seguente serie di conti
nell’ambito della Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza
contabile GPZ), come da allegata variazione al piano dei conti: GPZ00344, GPZ10344,
GPZ11344, GPZ25344, GPZ35344. Il conto GPZ11344 è abbinato alla causale di cassa “21002”.
L’accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte della Provincia autonoma di
Bolzano, sulla contabilità speciale di Tesoreria n. 1537, intestata a INPS – Direzione Regionale
Trentino Alto Adige (IBAN IT75X0100004306CS0000002638), che include il finanziamento dei
sussidi da erogare e il rimborso delle spese del servizio svolto dall’INPS, ai sensi dell’articolo 7
della Convenzione, dovrà essere rilevato contabilmente al conto GPZ10344, a cura della
Direzione regionale Trentino Alto Adige che effettua il monitoraggio (cfr. l’Allegato n. 2 - fase
1).
La procedura informatica deputata al pagamento delle prestazioni in argomento, attraverso la
struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, effettuerà sulla
contabilità delle Strutture territoriali competenti le scritture contabili per la generazione del
mandato di pagamento “accentrato”, addebitando altresì alla Provincia autonoma di Bolzano la
prestazione erogata per suo conto (cfr. l’Allegato n. 2 - fase 2).
Il credito rilevato al conto GPZ00344, su ciascuna Struttura territoriale sarà, a cura della
procedura contabile, trasferito automaticamente alla Direzione regionale Trentino-Alto Adige,
che ha ricevuto la provvista (cfr. l’Allegato n. 2 – fase 3).
Eventuali somme riaccreditate per pagamenti non andati a buon fine, sulla base del flusso
telematico di rendicontazione fornito dalla Banca d’Italia, saranno rilevate con procedura
automatizzata, sulla contabilità di Direzione generale, al conto esistente GPA10031 assistito da
partitario contabile, contraddistinte dal codice bilancio “03328 (Convenzione INPS – Provincia
autonoma di Bolzano, Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139/2025) – GPZ”. Le
stesse somme saranno reintroitate per la ricostituzione della provvista finanziaria (cfr.
l’Allegato n. 2 – fasi 4 e 5).
La Direzione regionale Trentino-Alto Adige, a completamento delle scritture, procederà a
rilevare dopo l’emissione della nota di debito, il corrispondente del rimborso delle spese per il
servizio reso, e al recupero degli altri oneri bancari e postali, addebitandolo alla Provincia
autonoma di Bolzano, a valere sulla provvista (cfr. l’Allegato n. 2 – fase 6).
A conclusione delle attività previste dalla Convenzione, in esito alla rendicontazione finale delle
somme pagate e dei rimborsi spettanti all’Istituto, le residue somme non utilizzate e quelle
derivanti dai reintroiti per pagamenti non andati a buon fine, come risultanti dal conto
GPZ10344, saranno restituite alla Provincia autonoma di Bolzano con le modalità che saranno
appositamente concordate.
In allegato si riportano, rispettivamente, il processo contabile sopra descritto per fasi e la
variazione al piano dei conti (Allegato n. 2 e Allegato n. 3).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 139
OGGETTO: Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di una
pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione
sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e
sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore
delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 17 settembre 2025
Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;
Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con
determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;
Il Segretario Il Presidente
REP. n. 314, 314 INT
Visto l’art. 20 della legge provinciale Bolzano 20 dicembre 2024, n. 13, come modificato
dall’art. 10 della legge provinciale Bolzano del 15 aprile 2025, n. 3, il quale, al comma
1, prevede che “A decorrere dall’anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia
autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base mensile e
liquidato in un’unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso
spetta alle persone in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità dalla quale
risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Bolzano; b) aver compiuto il 65°
anno di età; c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o
superstiti erogata dall’INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione
per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto
1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge
regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima
mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi”;
Visto, in particolare, il comma 1-bis, del citato art. 20 il quale prevede che “Il sussidio
di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare
diritti su eventuali rate non riscosse. L’ammontare del sussidio annuale è determinato
moltiplicando per dodici l’importo mensile risultante dalla differenza tra il valore di
1.000,00 euro e l’importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui al
comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell’anno precedente, al netto della
tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. Il sussidio
determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza tra l’importo di
1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall’INPS”;
Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 20 in base al quale “La Giunta provinciale
stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al
comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1”;
Tenuto conto che il predetto art. 20, al comma 5, prevede che “Per la gestione della
misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l’INPS apposita
convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione
dello stesso nonché l’onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio”;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 settembre 2025, n. 677, che ha
approvato i criteri di assegnazione del “Sussidio economico annuale per over 65
residenti in Alto Adige” e ha stabilito gli stanziamenti annuali ai fini dell’erogazione della
misura pari a 40.880.144,54 euro per l’anno 2025, in 40.900.144,54 euro per l’anno
2026 e in 40.900.144,54 euro per l’anno 2027nonché la copertura finanziaria per il
compenso da corrispondere all’INPS per la gestione del servizio, pari a 129.323,46 euro
per l’anno 2025, in 109.323,46 euro per l’anno 2026 e in 109.323,46 euro per l’anno
2027;
Preso atto che le Parti, con la convenzione in oggetto, disciplinano le modalità di
collaborazione finalizzate all’erogazione del sussidio economico annuale, di cui al citato
art. 20 della legge provinciale n. 13/2024, secondo i criteri definiti dalla deliberazione
della Giunta provinciale sopra citata;
Preso atto che l’Istituto, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche
dati, fornisce alla Provincia, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero dei
beneficiari individuati secondo i criteri e i requisiti di cui alla citata deliberazione della
Giunta provinciale, e provvede al calcolo dei sussidi annui ai fini dell’autorizzazione al
pagamento ai singoli beneficiari;
Preso atto che l’Istituto si impegna, su autorizzazione della Provincia, a erogare il
sussidio in unica soluzione senza necessità da parte degli aventi diritto di presentare
apposita domanda;
Preso atto che la concessione del sussidio è prevista fino alla concorrenza delle risorse
stanziate e che, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l’entità di
ciascun sussidio nella misura prevista, il sussidio sarà assegnato sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione dell’ISEE di cui all’articolo 2, comma 2, della Convenzione;
Preso atto che la Provincia provvede ad accreditare preventivamente all’INPS, almeno
quindici giorni prima dell’inizio del mese di erogazione del sussidio, le somme necessarie
al finanziamento del sussidio sulla contabilità speciale n. 1537 presso la Banca d’Italia,
intestata a INPS–Sede Regionale Trentino-Alto Adige (IBAN
IT75X0100004306CS0000002638), e che detto accredito preventivo è condizione senza
la quale non potrà essere effettuato il pagamento della misura prevista;
Preso atto, altresì, che la Provincia trasferisce all’INPS una maggiorazione in misura
pari al 10% della predetta provvista, al fine di consentire il pagamento del sussidio
economico a soggetti il cui diritto al sussidio venga riconosciuto successivamente alla
comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista
finanziaria;
Preso atto che, in via di prima applicazione, la Provincia autonoma di Bolzano
accrediterà all’INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il
pagamento del sussidio relativo all’anno 2025, determinata sulla base del numero dei
beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un
massimo del 10%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio pari a
40.880.144,54 euro, al fine di coprire il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il
sussidio economico ai beneficiari effettivi;
Preso atto che la Provincia, unitamente alla provvista destinata al finanziamento dei
sussidi, riconosce all'Istituto, a titolo di rimborso degli oneri per le attività di sviluppo,
implementazione e gestione informatica, un importo una tantum pari a € 27.000 per
l’anno 2025, € 7.000 per l’anno 2026 e € 7.000 per l’anno 2027;
Preso atto che l’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme
necessarie a copertura delle misure e del rimborso degli oneri dovuti all’INPS per il
servizio;
Preso atto che, a seguito di rendicontazione annuale dell’INPS, la Provincia effettua
ulteriori pagamenti a titolo di rimborso spese nella misura di 4,50 euro per pagamento
effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, nonché nella misura di 0,03 euro per
bonifico su IBAN, e di 3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.;
Preso atto che le somme riconosciute all’INPS a titolo di rimborso spese per
l’erogazione del servizio, sono imputate al capitolo delle entrate del bilancio finanziario
8E1309003 - Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti;
Rilevato che nella Convenzione sono previste clausole di esonero dell’Istituto da
eventuali responsabilità derivanti dall’attuazione della misura;
Preso atto che la convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2027 e, in ogni caso, fino al completamento delle attività connesse all’attuazione della
stessa;
Preso atto delle interlocuzioni intervenute tra le Parti, anche sulla base di quanto
espresso nel parere n. 32/2025 del Coordinamento Generale Legale Inps, circa la
posizione dell’Istituto in merito alla corresponsione dell’assegno sociale ai potenziali
beneficiari del sussidio provinciale in oggetto;
Tenuto conto di quanto rappresentato, da ultimo, dall’Istituto alla Provincia autonoma
di Bolzano con nota PEC n. 17018 del 4 settembre 2025;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015
n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
PP.AA.”;
Visto il parere fornito nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza dal
Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto ai sensi dell’articolo 39 del
Regolamento (UE) 2016/679;
Vista la relazione della Direzione generale;
Su proposta del Direttore generale
DELIBERA
di adottare l’allegata Convenzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai
titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS
o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili,
cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione
a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, che
costituisce parte integrante della presente deliberazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gaetano Corsini Gabriele Fava
Convenzione per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di
una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS
o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide
civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o
di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale
28 febbraio 1993, n. 3.
tra
la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito anche “Provincia”, con sede in Bolzano,
Piazza Silvius Magnago n. 1, codice fiscale 00390090215, nella persona del dr.
…………………………………………………………, nella sua qualità di Presidente della Provincia
e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito “INPS” o “Istituto” con sede in
Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587 nella persona del………..
di seguito denominate congiuntamente "le Parti"
VISTI
- l’art. 20 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, recante “Disposizioni
collegate alla legge di stabilità per l’anno 2025”, pubblicata sul Supplemento n. 6 al B.U.
del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. gen., in vigore dal 30 dicembre 2024, come
modificato dall’art. 10 della legge provinciale del 15 aprile 2025, n. 3, recante “Variazioni
al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre
disposizioni”, pubblicata sul Supplemento n. 4 al B.U. del 17 aprile 2025, n. 16, Sez.
gen., che stabilisce: “1. A decorrere dall’anno 2025, per il triennio 2025-2027, la
Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base
mensile e liquidato in un’unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi
dell’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un’attestazione ISEE in corso di
validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e
che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pagamento siano in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Bolzano; b)
aver compiuto il 65° anno di età; c) essere titolari di una pensione anticipata, di
invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall’INPS o di pensione sociale o assegno sociale
o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla legge
provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una pensione a favore delle persone casalinghe
di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della
tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi.
1-bis. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi
non possono vantare diritti su eventuali rate non riscosse. L’ammontare del sussidio
annuale è determinato moltiplicando per dodici l’importo mensile risultante dalla
differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l’importo lordo delle prestazioni pensionistiche
o assistenziali di cui al comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell’anno
precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni
sociali. Il sussidio determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza
tra l’importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente
definito dall’INPS.
2. Il sussidio di cui al comma 1 non costituisce un’entrata nel calcolo della situazione
economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe
delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando
quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1.
4. Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca della parte del sussidio
indebitamente percepito; l’importo corrispondente deve essere restituito, maggiorato
degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione senza applicare la sanzione
amministrativa.
5. Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano
stipula con l’INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso
al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l’onere a carico della Provincia autonoma
di Bolzano per il servizio.
6. Ai centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e alle società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31
maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, spetta un
compenso per la consulenza ai beneficiari del sussidio di cui al comma 1, il cui
ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale.
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 41.300.000,00
euro per l’anno 2025, in 41.300.000,00 euro per l’anno 2026 e in 41.300.000,00 euro
per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio
di previsione 2025-2027”;
- la deliberazione della Giunta Provinciale del 5 settembre 2025 n. 677, adottata ai sensi
dell’articolo 20, comma 3, della succitata legge provinciale del 20 dicembre 2024, n.
13, con la quale sono stati approvati i criteri di assegnazione del “Sussidio economico
annuale per over 65 residenti in Alto Adige”;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito “Regolamento UE”;
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), di seguito “Codice”;
- il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra PP.AA.”;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile
2020;
- il parere del Coordinamento Generale Legale dell’INPS n. 32/2025, secondo cui il
sussidio provinciale di cui all’art. 20 della legge provinciale 13/2024, allo stato della
normativa vigente, dev’essere incluso tra i redditi da considerare ai fini del diritto e della
misura dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995;
- la nota del 18 luglio 2025 con la quale l’INPS, nel trasmettere alla Provincia autonoma
di Bolzano il predetto parere legale, ha evidenziato le criticità collegate all’erogazione
del sussidio ai soggetti percettori di assegno o pensione sociale, e ha proposto di
valutare, in fase di avvio della misura, nelle more dell’adozione di eventuali
provvedimenti normativi da parte della Provincia stessa, l’esclusione dalla platea dei
beneficiari del sussidio, i titolari di “pensione sociale o assegno sociale” per non recare
pregiudizio alcuno al target dei percettori di tali prestazioni;
- la nota del 1° agosto 2025 con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha reso noto
all’INPS di aver avviato l’iter per l’approvazione di una norma di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernente modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.469, in materia di assistenza e
beneficenza pubblica, al fine di prevedere espressamente che i sussidi concessi ai
cittadini e alle cittadine a titolo assistenziale dalla Provincia Autonoma di Bolzano non
siano computati nella definizione della soglia reddituale prevista dalla normativa statale,
quale limite per il percepimento dell’assegno sociale;
CONSIDERATO
- che, per quanto sopra esposto, la Provincia autonoma di Bolzano, in qualità di soggetto
responsabile dell’operazione nel suo complesso, si avvale della collaborazione dell’INPS
per il calcolo e l’erogazione del sussidio, ai sensi del citato articolo 20 della legge
provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, e relativa deliberazione;
tutto ciò visto e considerato, quale parte integrante dell’accordo, le Parti convengono
quanto segue.
Articolo 1
Oggetto e finalità
1. La presente Convenzione disciplina la collaborazione istituzionale tra la Provincia
autonoma di Bolzano e l’INPS per l’erogazione del sussidio economico annuale in
un’unica soluzione, a titolo assistenziale di cui all’articolo 20 della legge provinciale 20
dicembre 2024, n. 13, e relativa deliberazione della Giunta provinciale, allegato alla
presente Convenzione di cui è parte integrante (di seguito deliberazione).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente Convenzione sono destinati gli
importi, entro i limiti di stanziamento di bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano,
di cui all’art. 20 comma 7 della Legge provinciale nr. 13 del 20 dicembre 2024, di
41.009.468,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2026-2027, come di
seguito specificato:
• per l’anno 2025, 40.880.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo
U0005953 – U12031.0005 e 129.323,46 euro per la copertura delle spese
derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo
U0005954 - U12031.0010;
• per l’anno 2026, 40.900.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo
U0005953 – U12031.0005 e 109.323,46 euro per la copertura delle spese
derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo
U0005954 - U12031.0010;
• per l’anno 2027, 40.900.144,54 euro per il sussidio annuale a valere sul capitolo
U0005953 – U12031.0005 e 109.323,46 euro per la copertura delle spese
derivanti dalla presente Convenzione, a valere sui fondi già stanziati sul capitolo
U0005954 - U12031.0010.
La concessione del sussidio annuale è prevista in ogni caso fino alla concorrenza delle
risorse stanziate sugli appositi capitoli del bilancio provinciale. Qualora le risorse
finanziarie non fossero sufficienti a coprire l’entità di ciascun sussidio nella misura
prevista dai presenti criteri, il sussidio è concesso ai sensi dell’art. 4 comma 3 della
presente Convenzione, sulla base dei criteri individuati con la deliberazione della Giunta
Provinciale.
Articolo 2
Soggetti beneficiari del sussidio
1. I beneficiari della misura sono i soggetti individuati nella legge provinciale del 20
dicembre 2024, n. 13, che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pagamento
del sussidio, sono in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) essere residenti in Provincia di Bolzano;
b) aver compiuto il 65° anno di età;
c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata
dall’INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide
civili, cieche civili e sorde di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, o di una
pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993,
n. 3, il cui importo mensile percepito, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore
a 1.000,00 euro lordi complessivi.
2. I beneficiari devono inoltre essere in possesso, entro il 30 settembre dell’anno di
erogazione del sussidio, di un ISEE ordinario in corso di validità, con valore pari o
inferiore a 20.000,00 euro. Si considerano gli ISEE validi alla data del 30 settembre di
ogni anno, senza omissioni o difformità.
3. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non
possono vantare diritti su eventuali ratei non riscossi.
Articolo 3
Modalità e criteri di individuazione dei beneficiari
1. L’INPS individua la platea dei potenziali beneficiari, secondo i requisiti di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, attraverso la consultazione dei propri archivi e, ai fini dell’erogazione
del sussidio, utilizzerà i dati come risultano alla data dell’interrogazione.
2.L’applicazione dei criteri di individuazione della platea coinvolge anche i dati presenti
nel Casellario delle pensioni di cui DPR 31 dicembre 1971, n. 1388.
Articolo 4
Calcolo e misura del sussidio
1. L’ammontare del sussidio annuale si calcola moltiplicando per dodici l’importo mensile
dato dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l’importo complessivo lordo delle
prestazioni pensionistiche e/o assistenziali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
percepito nel mese di dicembre dell’anno precedente, al netto della tredicesima
mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. L’importo complessivo mensile
percepito nel mese di dicembre dell’anno precedente, preso come base di calcolo del
sussidio, è fisso e pertanto non sarà oggetto di variazione né in aumento né in riduzione.
2. L’importo del sussidio, determinato su base mensile ai sensi del comma 1, non può
essere di importo superiore alla differenza tra l’importo di 1.000,00 euro e il trattamento
pensionistico minimo mensile vigente al mese di dicembre dell’anno precedente.
L’importo mensile del sussidio moltiplicato per dodici, ai sensi del comma 1, non viene
erogato se inferiore alla soglia minima dei 12 euro su base annua.
3. Qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire l’entità di ciascun
sussidio nella misura prevista dai presenti criteri, il sussidio sarà assegnato sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione dell’ISEE di cui all’art. 2 comma 2.
Articolo 5
Impegni delle Parti
1. L'INPS, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, fornisce alla
Provincia, in termini di dati aggregati ed anonimi, il numero dei beneficiari, individuati
secondo i criteri e i parametri di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale,
preliminarmente ad ogni erogazione del sussidio ai singoli beneficiari.
2. La Provincia trasferisce le risorse destinate all’erogazione del sussidio di cui all’articolo
1, con le modalità previste dalla presente Convenzione.
3. L'INPS si impegna, su autorizzazione della Provincia, a erogare il sussidio ai soggetti
di cui agli articoli 2 e 3, senza necessità da parte dei beneficiari di presentare apposita
domanda, nella misura calcolata secondo quanto previsto all’art. 4, e ad aggiornare la
Provincia sullo stato di avanzamento delle erogazioni.
4. L’INPS effettua il pagamento del sussidio in un’unica soluzione, di norma nel mese di
novembre.
5. L’accredito del sussidio avviene secondo le modalità di pagamento comunicate a INPS
ai fini della corresponsione della prestazione pensionistica/assistenziale, attraverso:
- accredito su conto dotato di IBAN: INPS inserirà nel campo del bonifico che contiene
la descrizione dell’operazione, la seguente dicitura “Sussidio economico annuale per
pensionati over 65 della Provincia autonoma di Bolzano. Jährlicher finanzieller Zuschuss
für Rentner über 65 Jahre der Autonomen Provinz Bozen.”
- oppure pagamento in contanti tramite Poste Italiane: INPS indicherà la seguente
dicitura “Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia autonoma
di Bolzano. Jährlicher finanzieller Zuschuss für Rentner über 65 Jahre der Autonomen
Provinz Bozen.”.
6. Il pagamento del sussidio spettante ai titolari dei trattamenti di cui all’art. 2, comma
1, lett. c) erogati dall’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico della Provincia di
Bolzano (di seguito anche Agenzia), in assenza di modalità valide comunicate dall’utente
all’INPS, è effettuato con le modalità di pagamento utilizzate dall’Agenzia. In questi casi
i dati sono comunicati dall’Agenzia all’INPS ai sensi dell’articolo 9.
7. L’INPS invia ai beneficiari della misura per i quali è in possesso dell’utenza telefonica
cellulare o di una mail personale il seguente messaggio: “E’ stato disposto a suo favore
il pagamento del Sussidio economico annuale per pensionati over 65 della Provincia
autonoma di Bolzano. Es wurde zu Ihren Gunsten die Zahlung des jährlichen
wirtschaftlichen Zuschusses für Rentner über 65 der Autonomen Provinz Bozen
angeordnet“. Le comunicazioni tramite SMS avverranno con due messaggi separati, uno
in lingua italiana e l’altra in tedesco.
8. Le Parti danno atto che i beneficiari debbano essere informati sulle condizioni di
erogazione della misura e sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE.
9. La Provincia effettua i controlli su base campionaria. A tale fine, la medesima potrà
chiedere all’INPS la verifica di un numero di posizioni di norma non superiore alla
percentuale del 6% della platea dei beneficiari annualmente individuati, una volta
all’anno, non oltre 12 mesi dal pagamento del sussidio.
Articolo 6
Accreditamento della provvista finanziaria
1. La Provincia Autonoma di Bolzano provvede ad accreditare all’INPS, almeno quindici
giorni prima dell’inizio del mese di erogazione del sussidio, sulla contabilità speciale n.
1537 presso la Banca d’Italia, intestata a INPS – Sede Regionale Trentino-Alto Adige
(IBAN IT75X0100004306CS0000002638), la provvista finanziaria necessaria per
l’erogazione del sussidio di cui alla presente Convenzione, oltre quanto spettante a titolo
di rimborso degli oneri annuali per le attività di sviluppo implementazione e gestione
informatica di cui all’art.7 comma 2.
2. L’accredito preventivo all’INPS delle somme necessarie al finanziamento del sussidio
da erogare costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il
pagamento di dette misure.
3. L’INPS verifica la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a
copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell’art. 7.
4. La Provincia trasferisce, altresì, all’INPS una maggiorazione dell’importo pari al 10%
della provvista di cui al comma 1 al fine di consentire il pagamento del sussidio
economico a soggetti il cui diritto al beneficio venga riconosciuto successivamente alla
comunicazione da parte dell’INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista
finanziaria.
5. In via di prima applicazione, la Provincia autonoma di Bolzano accrediterà all’INPS
una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio
relativo all’anno 2025, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura
comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata fino a un massimo del 10%, e comunque
entro i limiti dello stanziamento di bilancio pari a 40.880.144,54 euro, al fine di coprire
il fabbisogno finanziario necessario ad erogare il sussidio economico ai beneficiari
effettivi, che risultano essere in possesso dei requisiti accertati ai sensi degli articoli 2
e 3.
6. Unitamente alla provvista finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano accrediterà
all’INPS la somma spettante a titolo di rimborso degli oneri di cui al precedente comma
1, previa emissione di fattura elettronica, a cura della Direzione Regionale Trentino-Alto
Adige.
Articolo 7
Rimborso oneri
1. Gli oneri derivanti dalla presente Convenzione per la copertura delle spese del servizio
svolto dall’INPS vengono liquidati secondo le modalità di seguito descritte.
2. Ogni anno unitamente al trasferimento della provvista iniziale per la copertura degli
oneri per l’erogazione del sussidio economico, previa emissione di apposita fattura
elettronica, la Provincia autonoma di Bolzano trasferisce, mediante bonifico al medesimo
IBAN, un importo a valenza una tantum per le attività di sviluppo, implementazione e
gestione informatica, pari a € 27.000 per l’anno 2025, € 7.000 per l’anno 2026 e €
7.000 per l’anno 2027.
3. A seguito di rendicontazione annuale la Provincia autonoma di Bolzano effettua a
fronte di fattura elettronica, entro 60 giorni dal ricevimento stessa, i seguenti ulteriori
pagamenti a titolo di rimborso spese:
a. un importo complessivamente determinato nella misura di 4,50 euro per ogni
pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari;
b. gli importi a titolo di rimborso delle spese bancarie e postali determinati
complessivamente nella misura di 0,03 euro per ogni bonifico su IBAN, e di 3,84 euro
per ogni bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A.
4. Il servizio effettuato è esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1,
DPR n. 633/1972.
5. L’INPS-Direzione Regionale Trentino-Alto Adige cura gli adempimenti relativi alla
liquidazione di tali importi e l’emissione delle fatture elettroniche.
6. All’atto dei pagamenti, la Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a non effettuare la
verifica dell’inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all’articolo 48 bis
del DPR n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a
quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
7. I dati relativi alle scritture contabili e fiscali saranno conservati per un periodo di 10
anni, ai sensi dell’articolo 2220 del Codice civile.
Articolo 8
Regime del sussidio
1. L’art. 20 comma 2 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13, ha qualificato
il sussidio economico come sussidio corrisposto a titolo assistenziale e pertanto esente
ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.
2. La Provincia autonoma di Bolzano si obbliga a tenere indenne l’INPS, in qualità di
sostituto di imposta, da qualsiasi onere aggiuntivo nei confronti dell’Erario in caso di
diversa qualificazione della natura reddituale della prestazione.
3. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale del 20 dicembre 2024, n. 13,
inoltre, prevede che il sussidio non costituisce un’entrata nel calcolo della situazione
economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe
delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30.
Articolo 9
Modalità scambio dati
1. Lo scambio di dati tra Provincia autonoma di Bolzano ed INPS, avverrà previa
adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE
2016/679, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2
luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
Pubbliche Amministrazioni”.
2. La Provincia autonoma di Bolzano, tramite l’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed
Economico, previamente nominata come Responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento UE, nei casi di cui all’art. 5 comma 6, su richiesta
dell’INPS, si impegna a comunicare all’INPS le modalità di pagamento utilizzate per
erogare i trattamenti di propria competenza.
3. Ai fini del monitoraggio della spesa e della valutazione dell’impatto della misura,
l’INPS comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il numero dei beneficiari del
sussidio ripartiti per sesso.
4. L’acquisizione di ulteriori informazioni – in linea con la disciplina, europea e nazionale
in materia di protezione dei dati personali citata nelle premesse e nel rispetto per l’INPS
del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 2020 -
potranno essere concordate tra la Provincia e l’INPS nel corso di validità della presente
Convenzione, sempre che sia garantita la non identificabilità dei beneficiari del sussidio.
Articolo 10
Disposizioni in materia di protezione dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati
personali, anche in riferimento alle categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento UE, oggetto della presente convenzione, si vincolano all’osservanza delle
disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a
ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti
degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e
i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla
protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle
informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la
perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento
UE, assicurando un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per
le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della
presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi
di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione
del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non
vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei
casi di previsione di legge.
5. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 28 e 4, n. 8, 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e
dell’articolo 2-quaterdecies del Codice. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto
la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire
precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati
e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente
necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di
conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per
cui si procede.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente
Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss.
del medesimo Regolamento UE.
8. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo
previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le
rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria
collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o
incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che
possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare,
nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al
Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente agli interessati ai sensi
degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE. In tal caso le Parti assicurano l’impegno
reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto
obbligo, comunicandosi reciprocamente gli indirizzi di posta elettronica certificata cui
far pervenire le relative comunicazioni.
Articolo 11
Responsabilità delle Parti e contenzioso
1. La Provincia autonoma di Bolzano solleva espressamente l’INPS da qualsiasi
responsabilità, anche per eventuali pagamenti indebiti, e rifonde l’INPS da eventuali
spese derivanti da qualsiasi contenzioso e azione riconducibili alla presente
Convenzione, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 14.
2. I controlli, la revoca dei sussidi erogati da INPS, e il recupero degli importi corrisposti
indebitamente sono a cura della Provincia autonoma di Bolzano.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali
ritardi della Provincia autonoma di Bolzano nell’accredito della provvista occorrente per
l’erogazione del sussidio, ovvero della trasmissione dei dati tramite l’Agenzia per lo
Sviluppo Sociale ed Economico, ai sensi dell’art. 9 comma 2.
4. Le istanze e i reclami derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di
competenza esclusiva della Provincia e devono essere presentati dagli interessati
esclusivamente agli Uffici competenti della Provincia.
5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il beneficio di cui alla presente
Convenzione o a contestarne la misura, la Provincia è l'unico soggetto titolare della
legittimazione passiva.
Articolo 12
Recupero delle somme indebitamente erogate
1. In caso di indebito pagamento del sussidio la Provincia autonoma di Bolzano provvede
al recupero delle somme indebitamente percepite, comunicando al destinatario
l'ammontare dell’indebito e le modalità per la restituzione della somma dovuta.
Articolo 13
Monitoraggio, rendicontazione e riaccrediti
1. Le Parti si impegnano alla più ampia collaborazione reciproca, rinviando per la
definizione degli aspetti tecnici e operativi alle intese tra le rispettive competenti
strutture e ad effettuare verifiche congiunte sull’attuazione della presente Convenzione.
2. Le Parti concordano sulla necessità di definire congiuntamente modalità di
comunicazione relativamente alla erogazione del sussidio, al fine di rendere più agevole
l’accesso alle informazioni utili da parte degli utenti.
3. Le Parti concorderanno ogni forma di monitoraggio utile alle finalità di rispettiva
competenza.
4. L’INPS rendiconterà annualmente le operazioni eseguite, fornendo alla Provincia
autonoma di Bolzano, i dati consuntivi relativi agli importi erogati e ai beneficiari
raggiunti. I riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine saranno restituiti alla
Provincia autonoma di Bolzano a conclusione delle operazioni contabili, entro e non oltre
il 31 luglio dell’anno successivo al pagamento del sussidio senza addebito di interessi.
5. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme non erogate dall’INPS ai
beneficiari saranno restituite alla Provincia autonoma di Bolzano entro e non oltre il 31
luglio di ogni anno successivo al pagamento del sussidio senza addebito di interessi.
Articolo 14
Durata
1. La presente convenzione è vincolante per le Parti dalla data di sottoscrizione. La
Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027 e, in ogni caso, fino ad esaurimento
delle attività connesse all’attuazione della medesima.
2. La presente Convenzione può subire modifiche e/o integrazioni su richiesta di una
delle due Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nella disciplina di riferimento. Le
modifiche e/o integrazioni saranno apportate mediante apposito atto sottoscritto da
entrambe le Parti, approvato con le stesse modalità previste per la presente
Convenzione.
Articolo 15
Controversie
1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti, relativamente
all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo, è competente il Foro di Bolzano.
Articolo 16
Norme di chiusura
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia agli articoli 15
e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ad ogni altra disposizione normativa nazionale
e comunitaria applicabile.
Art. 17
Composizione della Convenzione
La presente Convenzione è composta da n. 17 articoli e dall’Allegato A -” Sussidio
economico annuale per over 65 residenti in Alto Adige” della deliberazione della Giunta
provinciale del 5 settembre 2025 n. 677 che individua i criteri di assegnazione, di misura
del sussidio, e di eventuale ridefinizione della misura del sussidio per carenza di risorse.
INPS Provincia Autonoma di Bolzano
ALLEGATO 2
ALLEGATO n. 2
PROCESSO CONTABILE PER EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO ANNUALE FINANZIATO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
FASE RILEVAZIONE DELLA PROVVISTA
Tipo Documento Sede SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
1
MANUALE D.R. - T.A.A. ACQUISIZIONE DELLA PROVVISTA TPA02008 XXX a GPZ10344 XXXACQUISIZIONE FINANZIAMENTO
Codice prodotto "EL001"
FASE Tipo Documento Sede SCRITTURE CONTABILI - BIGLIETTI - EROGAZIONE DEI SUSSIDI ECONOMICI ANNUALI FINANZIATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Descrizione fase
SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
PN SEDI TERRITORIALI ONERE PER PAGAMENTO DEI SUSSIDI GPZ35344 1.000,00 a GPZ11344 1.000,00 PAGAMENTO NETTO
2
"PN" SEDI TERRITORIALI ADDEBITO ALLA P.AUT. BZ GPZ00344 1.000,00 a GPZ25344 1.000,00 ADDEBITAMENTO ALLA PROV.AUT. BZ
FASE Tipo Documento Sede ADEGUAMENTO PROVVISTA PER PAGAMENTO SU SEDI Descrizione fase
PARTITE VIAGGIANTI A CURA DELLA PROCEDURA CONTABILE SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
"00" SEDI TERRITORIALI TRASFERIMENTO DEL CREDITO VERSO LA PROV. AUT. DI BOLZANO DALLE SEDI ALLA D.R. - T.A.A. GPA55102 1.000,00 a GPZ00344 1.000,00 PARTITE VIAGGIANTI PER IL TRASFERIMENTO
DEL CREDITO
3 "00" D.R. - T.A.A. ASSUNZIONE DEL CREDITO VERSO LA PROV. AUT. DI BOLZANO PRESSO LA D.R. - T.A.A. GPZ00344 1.000,00 a GPA55102 1.000,00
"00" D.R. - T.A.A. ADDEBITO SULLA PROVVISTA IN D.R. - T.A.A. GPZ10344 1.000,00 a GPZ00344 1.000,00 RIDUZIONE DELLA PROVVISTA
FASE Tipo Documento Sede REINTROITO AUTOMATIZZATO DEL RIACCREDITO DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE A CURA DELLA PROCEDURA GESTIONALE Descrizione fase
I pagamenti non andati a buon fine sono rilevati al netto sul conto da partitario GPA 10031 al codice bilancio " 03328" SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
RIPIANAMENTO DELL'ONERE PER IL
SEDI TERRITORIALI RIACCREDITO PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE a
4 PN GPA10031 1.000,00 GPZ35344 1.000,00 PAGAMENTO
RIDUZIONE DEL CREDITO VERSO LA PROV.AUT.
SEDI TERRITORIALI ACCREDITO REINTROITO GPZ25344 1.000,00 a GPZ00344 1.000,00
PN T.A.A.
FASE Tipo Documento Sede ADEGUAMENTO PROVVISTA IN ESITO AL REINTROITO A CURA DELLE SEDI/DIREZIONE REGIONALE T.A.A. Descrizione fase
PARTITE VIAGGIANTI TRASFERIMENTO REINTROITO DA SEDI A D.R.- T.A.A. SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
"00" SEDI TERRITORIALI TRASFERIMENTO DEL REINTROITO VERSO LA PROV.AUT. DALLE SEDI ALLA D.R. - T.A.A. GPZ00344 1.000,00 a GPA55102 1.000,00 PARTITE VIAGGIANTI PER IL TRASFERIMENTO
5 "00" D.R. - T.A.A. REINTROITO DEL RIACCREDITO DEL PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE AI FINI DELLA GPA55102 1.000,00 a GPZ00344 1.000,00 DEL CREDITO
"00" D.R. -T.A.A. RICOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA GPZ00344 1.000,00 a GPZ10344 1.000,00 RICOSTITUZIONE DELLA PROVVISTA
FASE Tipo Documento Direzione Regionale CONTABILIZZAZIONE DEL RECUPERO DELLE SPESE SU FATTURAZIONE A CURA DELLA DIREZIONE REGIONALE Descrizione fase
RECUPERO DELLE SPESE/COSTI DIRETTI, SCRITTURE MANUALI SEZIONE DARE SEZIONE AVERE
una tantum e rimb. VERIFICARE
unitari sui pag. CONV. PER INCASSO RIMBORSI SPESE SVILUPPO/
D.R. -T.A.A. RECUPERO DELLE SPESE/COSTI SCRITTURE A MANO DELLA D.R.- T.A.A. GPZ10344 effettuati a GPA24228 IMPORTI ANNUALIADEGUAMENTO INFORMATICO
6 MANUALE
XXX IN BASE ai
RECUPERO DELLE SPESE POSTALI E BANCARIE DERIVANTI DA CONVENZIONI -SCRITTURE A MANO DELLA XXX IN BASE ai pagamenti
D.R. -T.A.A. D.R. T.A.A. GPZ10344 pagamenti effettuati a GPA24248 effettuati INCASSO RIMBORSI SPESE postali e bancarie
1di1
ALLEGATO 3
Allegato n. 3
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPZ00344
Credito verso la Provincia autonoma di Bolzano, per il finanziamento per l’erogazione
Denominazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di cui alla legge provinciale 21
completa agosto 1978, n. 46 e alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3– deliberazione CdA
n. 139/2025
Denominazione
CRD.V/PROV.AUT BZ SUSSIDIO TIT.PENS. DEL.CDA 139/2025
abbreviata
Validità
11/2025
Mese/Anno
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ10344
Debito per le anticipazioni ricevute dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il
Denominazione finanziamento per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di
completa pensioni di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e alla legge regionale 28
febbraio 1993, n. 3– deliberazione CdA n. 139/2025
Denominazione
DEB.V/PROV.AUT BZ FINAZ.SUSSIDIO TIT.PENS. DEL.CDA 139/2025
abbreviata
Validità
11/2025
Mese/Anno
Movimentabilità S
Capitolo PNE112015/8U2220099/8E2320099
Tipo variazione I
Codice conto GPZ11344
Debito verso titolari di pensioni destinatari del sussidio economico annuale
Denominazione finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi legge provinciale 21 agosto
completa 1978, n. 46 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3– deliberazione CdA n.
139/2025
Denominazione
DEB./BENEFICIARI SUSSIDIO PROV AUT BZ – DEL. 139/2025.
abbreviata
Validità Mese/
11/2025
Anno
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ25344
Addebitamento alla Provincia autonoma di Bolzano, per il finanziamento per
l’erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di cui alla legge
Denominazione
provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3–
completa
deliberazione CdA n. 139/2025
Denominazione
ADDEB.PROV.AUT.BZ FINZ.SUSSIDIO PENS. DEL.CDA N. 139/2025
abbreviata
Validità Mese/
11/2025
Anno
Movimentabilità P10
Capitolo 3E4122011
Tipo variazione I
Codice conto GPZ35344
Oneri derivanti dall’erogazione ai titolari di pensioni destinatari del sussidio
economico annuale finanziato dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi legge
Denominazione
provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3–
completa
deliberazione CdA n. 139/2025– deliberazione CdA n. 139/2025
Denominazione
ON.EROG.SUSSIDIO PENS. PROV.AUT. BZ-DEL.CDA 139/2025
abbreviata
Validità
11/2025
Mese/Anno
Movimentabilità P10
Capitolo 3U4121011
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