Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3459/2018
Assistenza fiscale: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Riferimento normativo
Assistenza fiscale: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 21-09-2018
Messaggio n. 3459
OGGETTO: Assistenza fiscale: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli
fiscali di cui al modello 730/4
Con il presente messaggio si comunica che i contribuenti che hanno presentato il modello
730/4, indicando l’Inps quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli fiscali,
possono verificare le risultanze contabili inviate all’INPS dal soggetto che ha gestito la
dichiarazione ed i relativi esiti, tramite accesso al sito istituzionale www.inps.it, avvalendosi del
servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.
In proposito si rammenta che l’Inps riceve le risultanze contabili direttamente dai seguenti
soggetti, che gestiscono le dichiarazioni:
Agenzia delle Entrate, nel caso di utilizzo di dichiarazione precompilata;
Caf, associazioni o professionisti abilitati, in caso di presentazione del modello cartaceo
ad intermediario.
Il servizio consente ai contribuenti di consultare i seguenti dati:
avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi, nonché la
denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio;
conferma che le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul
presupposto della sussistenza del rapporto di sostituzione con l’Inps o, in caso contrario,
diniego con conseguente restituzione;
trattenute o rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in
applicazione delle risultanze del modello 730.
Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in commento consente ai contribuenti di
effettuare on line la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef
o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre
2018.
Si ricorda, infine, che l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale
presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di
presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di
erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di
invalidità civile e assegni familiari.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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