Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata
Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21-11-2025
Messaggio n. 3505
OGGETTO: Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori
collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n.
300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996.
Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata
Nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative
afferenti alle gestioni previdenziali private e pubbliche, anche a seguito dell’esame dei quesiti
trasmessi dalle Strutture territoriali e al fine di contenere il contenzioso amministrativo
afferente alla prestazione in oggetto, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in
merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione
figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
Il citato articolo 31 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche
elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita
per tutta la durata del loro mandato.
In merito alle modalità del riconoscimento della contribuzione figurativa, il legislatore ha
previsto al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996 che: “[…] i
provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire
funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con
atto scritto […]”.
I presupposti essenziali per l’accredito figurativo sono, pertanto, il possesso della
documentazione richiesta dal citato articolo 3 e la sospensione mediante aspettativa non
retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione per l’invalidità, la
vecchiaia e ai superstiti (IVS) ai sensi del richiamato articolo 31.
Ne discende che ai fini dell’accredito figurativo in argomento è necessaria la verifica dell’atto
con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e
sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Tale atto deve avere necessariamente data
antecedente al periodo di aspettativa concesso.
Di conseguenza l’accredito figurativo in argomento non può essere riconosciuto a colui che, non
essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica
sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta
del medesimo accredito.
In merito a quanto sopra rappresentato si precisa che, nel caso in cui il provvedimento di
collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito
della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi
in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una
dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel
provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso
di efficacia, non risulti per qualsiasi ragione già agli atti della Struttura territoriale e sia
irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può
produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento
originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa
(a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da
prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il
collocamento in aspettativa per motivi sindacali). Si precisa che la sola presentazione di questi
ultimi non è sufficiente ai fini dell’accredito figurativo.
La medesima documentazione sostitutiva può essere prodotta nei casi di trasferimenti di
azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da
un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità (novazione soggettiva di parte
datoriale nel rapporto di lavoro) e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro con
soluzione di continuità.
Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996 vengono indicate le figure
interessate dall’accredito figurativo: “Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31
della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente
attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale,
regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali
dell'organizzazione sindacale”.
Si precisa che una delle funzioni fondamentali di tali associazioni sindacali è la trattativa con i
rappresentanti dei datori di lavoro sui contratti collettivi di categoria in occasione del rinnovo.
In generale, tra i loro compiti rientrano quelli di rappresentare le categorie dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, di garantire la rappresentanza sindacale nei confronti dei datori di lavoro e
delle istituzioni, di fornire consulenza legale e fiscale, supporto nelle controversie di lavoro e
nelle procedure concorsuali.
Pertanto, le funzioni sindacali riconosciute dalla legge non si limitano ai compiti svolti dalle
posizioni apicali, ma si estendono a tutti i ruoli, sia collegiali che direzionali, previsti dagli
statuti, tra i quali i delegati, i segretari e i membri di organi direttivi.
A tale proposito si evidenzia, come disposto dal citato articolo 3, che l’incarico sindacale deve
essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di
mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che
l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto.
Il principio esposto, infatti, sottolinea la necessità di chiarezza e formalità dell’investitura della
carica sindacale non essendo rilevante verificare l’attività concretamente svolta.
A supporto di tale tesi anche la Corte di Cassazione con varie sentenze (n. 3705/2006; n.
7698/2020; n. 13767/2022; n. 3853/2023) riconduce la legittimità dell’accredito figurativo alla
sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della conformità statutaria della carica
(elezione nell'organismo come l'assemblea generale) chiarendo, come specificato nella
sentenza n. 3853/2023, che: “La ratio dell’imposizione della forma scritta ad substantiam è
dunque quella di garantire la tempestiva conoscenza e la certezza dei fatti posti a fondamento
del riconoscimento dell’obbligazione pubblica in cui si risolve l’accredito della contribuzione
figurativa […]”.
La giurisprudenza ha evidenziato che l’elemento determinante, ai fini del diritto all’accredito
figurativo, è la conformità dell’incarico alle norme statutarie e la sua attribuzione formale con
atto scritto, mentre le modalità operative con cui viene esercitata la funzione rappresentativa
non assumono rilievo ai fini della valutazione.
Quindi, il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la
regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto
dell’organizzazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, appurata la regolarità formale dell’investitura della carica
sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione e, quindi, la sua conformità
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 564/1996, si può ritenere che la qualifica, ad
esempio, di operatore politico/dirigente sindacale/organo collegiale di un lavoratore chiamato a
ricoprire un ruolo elettivo di rappresentanza, è riconducibile esclusivamente al trattamento
economico e normativo, dunque, alla gestione dei rapporti amministrativi nell’organizzazione
interna e non alla carica ricoperta.
Pertanto, al fine di garantire uniformità di comportamenti nell’istruttoria della prestazione in
argomento, le Strutture territoriali devono esaminare o riesaminare in autotutela eventuali
ricorsi non ancora definiti, verificando che la documentazione trasmessa dagli interessati
soddisfi i requisiti di legge come sopra indicati.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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