Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3505/2025

Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata

Pubblicato: 20/11/2025 In vigore dal: 20/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 21-11-2025 Messaggio n. 3505 OGGETTO: Accreditamento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996. Chiarimenti per gli iscritti alla Gestione privata Nell’ambito del processo di armonizzazione delle disposizioni e delle prassi amministrative afferenti alle gestioni previdenziali private e pubbliche, anche a seguito dell’esame dei quesiti trasmessi dalle Strutture territoriali e al fine di contenere il contenzioso amministrativo afferente alla prestazione in oggetto, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Il citato articolo 31 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. In merito alle modalità del riconoscimento della contribuzione figurativa, il legislatore ha previsto al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996 che: “[…] i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto […]”. I presupposti essenziali per l’accredito figurativo sono, pertanto, il possesso della documentazione richiesta dal citato articolo 3 e la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) ai sensi del richiamato articolo 31. Ne discende che ai fini dell’accredito figurativo in argomento è necessaria la verifica dell’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Tale atto deve avere necessariamente data antecedente al periodo di aspettativa concesso. Di conseguenza l’accredito figurativo in argomento non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito. In merito a quanto sopra rappresentato si precisa che, nel caso in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine. Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso di efficacia, non risulti per qualsiasi ragione già agli atti della Struttura territoriale e sia irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l’irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali). Si precisa che la sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell’accredito figurativo. La medesima documentazione sostitutiva può essere prodotta nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità (novazione soggettiva di parte datoriale nel rapporto di lavoro) e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro con soluzione di continuità. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564/1996 vengono indicate le figure interessate dall’accredito figurativo: “Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale”. Si precisa che una delle funzioni fondamentali di tali associazioni sindacali è la trattativa con i rappresentanti dei datori di lavoro sui contratti collettivi di categoria in occasione del rinnovo. In generale, tra i loro compiti rientrano quelli di rappresentare le categorie dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di garantire la rappresentanza sindacale nei confronti dei datori di lavoro e delle istituzioni, di fornire consulenza legale e fiscale, supporto nelle controversie di lavoro e nelle procedure concorsuali. Pertanto, le funzioni sindacali riconosciute dalla legge non si limitano ai compiti svolti dalle posizioni apicali, ma si estendono a tutti i ruoli, sia collegiali che direzionali, previsti dagli statuti, tra i quali i delegati, i segretari e i membri di organi direttivi. A tale proposito si evidenzia, come disposto dal citato articolo 3, che l’incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto. Il principio esposto, infatti, sottolinea la necessità di chiarezza e formalità dell’investitura della carica sindacale non essendo rilevante verificare l’attività concretamente svolta. A supporto di tale tesi anche la Corte di Cassazione con varie sentenze (n. 3705/2006; n. 7698/2020; n. 13767/2022; n. 3853/2023) riconduce la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della conformità statutaria della carica (elezione nell'organismo come l'assemblea generale) chiarendo, come specificato nella sentenza n. 3853/2023, che: “La ratio dell’imposizione della forma scritta ad substantiam è dunque quella di garantire la tempestiva conoscenza e la certezza dei fatti posti a fondamento del riconoscimento dell’obbligazione pubblica in cui si risolve l’accredito della contribuzione figurativa […]”. La giurisprudenza ha evidenziato che l’elemento determinante, ai fini del diritto all’accredito figurativo, è la conformità dell’incarico alle norme statutarie e la sua attribuzione formale con atto scritto, mentre le modalità operative con cui viene esercitata la funzione rappresentativa non assumono rilievo ai fini della valutazione. Quindi, il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione. Alla luce delle considerazioni esposte, appurata la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione e, quindi, la sua conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 564/1996, si può ritenere che la qualifica, ad esempio, di operatore politico/dirigente sindacale/organo collegiale di un lavoratore chiamato a ricoprire un ruolo elettivo di rappresentanza, è riconducibile esclusivamente al trattamento economico e normativo, dunque, alla gestione dei rapporti amministrativi nell’organizzazione interna e non alla carica ricoperta. Pertanto, al fine di garantire uniformità di comportamenti nell’istruttoria della prestazione in argomento, le Strutture territoriali devono esaminare o riesaminare in autotutela eventuali ricorsi non ancora definiti, verificando che la documentazione trasmessa dagli interessati soddisfi i requisiti di legge come sopra indicati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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