Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale
Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Roma, 21-11-2025
Messaggio n. 3514
OGGETTO: Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da
persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale
La quota integrativa della Prestazione Universale prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, definita “assegno di assistenza”, è “finalizzata a
remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni
di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali
di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di
servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore
dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella
programmazione integrata di livello regionale e locale”.
Al paragrafo 5 del messaggio n. 949 del 18 marzo 2025 è stato indicato che: “per quanto
attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico instaurati da parte del
beneficiario della Prestazione Universale si deve fare direttamente riferimento a quanto
presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di
lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto
ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10
luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro
domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta
riscossione della retribuzione”.
Tanto premesso, relativamente alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore
domestico, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il
presente messaggio si chiarisce che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di
un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario della Prestazione
Universale (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito
dell’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante
o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario.
In particolare, deve risultare, sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga quietanzate, che
l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della
Prestazione Universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della
prestazione.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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