Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”
Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale
Roma, 25-10-2024
Messaggio n. 3553
OGGETTO: Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni
integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”
Premessa
Con il presente messaggio si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni
integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (di seguito, CCII). Il medesimo decreto legislativo è entrato
in vigore il 28 settembre 2024.
Con riguardo alle specifiche disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione
su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del
trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato
preventivo, l’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2024, ha stabilito che quanto
previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sia
applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in
vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo in esame, trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a
omologa.
Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in esame, particolare
rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere
l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che
precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di
concordato preventivo. L’intervento legislativo ha inteso completare la disciplina della
competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il
procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle Entrate.
Nel rinviare alla trattazione delle novità introdotte dal decreto-legislativo n. 136/2024 ad
apposita circolare, si illustrano di seguito le previsioni normative relative alle fattispecie
regolate dai citati articoli 16, comma 6, e 21, comma 4, con riferimento alle modalità di
presentazione delle proposte e alle competenze decisionali.
1. Articolo 63 del CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi), come
sostituito dall’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024
L’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 136/2024, ha sostituito l’articolo 63 del CCII,
che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che
precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del
medesimo CCII.
In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può
proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori
amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori
di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino
alla data di presentazione della proposta di transazione.
Tra le novità, invece, introdotte nel novellato articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che:
“[…] Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del
Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale […]”.
Pertanto, in base a quanto disposto dal citato comma 3 dell’articolo 56 del decreto legislativo
n. 136/2024,le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di
entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, sono sottoposte alla competenza decisionale
del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l'adesione alle medesime è espressa
con la successiva sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale
titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.
L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di
riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’adesione
espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
Si sottolinea che la nuova formulazione dell’articolo 63 disciplina in modo puntuale le fasi e i
tempi del procedimento.
La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi, unitamente alla
documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 63, deve essere depositata, come disposto
dall’articolo 88, comma 5, del CCII, presso la Direzione territoriale, individuata sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta
titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.
In presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni
territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai
contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.
Ricorrendo tale fattispecie, tale ultima Direzione assume un ruolo di coordinamento e provvede
alla valutazione della proposta in raccordo con le altre Strutture interessate, ferma restando la
competenza istruttoria in capo a ciascuna di esse in ordine alla verifica dei crediti compresi
nella proposta stessa. In tale caso la sottoscrizione dell’accordo è effettuata a cura della
medesima Direzione, su mandato del proprio Direttore regionale, in rappresentanza delle altre
Sedi coinvolte.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di
transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.
Il debitore, ai sensi del successivo comma 3 del suddetto articolo, può proporre la domanda di
omologazione della proposta di transazione una volta ottenuta l'adesione dei creditori nel
termine sopra indicato.
Decorso tale termine, in mancanza di adesione, il debitore può comunque chiedere
l’omologazione della proposta transattiva.
Si evidenzia che il predetto termine di novanta giorni è suscettibile di aumento: in caso di
modifica della proposta, di sessanta giorni dal suo deposito; in caso di modifica che contenga
una nuova proposta, di novanta giorni dal suo deposito.
Pertanto, la volontà di aderire o meno alla proposta deve essere sempre manifestata e
motivata nei termini previsti dal citato comma 2.
Il citato comma 3 dell’articolo 63 prevede, inoltre, che il debitore avvisi dell'iscrizione della
domanda di omologazione nel registro delle imprese l'Amministrazione finanziaria e gli Enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione
inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alle Sedi territoriali e regionali competenti
sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
In ragione della circostanza che il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, del
CCII decorre dalla ricezione dell'avviso da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti
gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, la Struttura territoriale
che ha ricevuto la PEC deve immediatamente provvedere alla trasmissione della stessa alla
Direzione territoriale titolare della gestione del credito o, in caso di pluralità di competenze, a
quella che risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore.
Quest’ultima deve interessare l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile
alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla
domanda di omologazione. La medesima Avvocatura opera in stretto raccordo con l’Avvocatura
territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le
conseguenti attività processuali.
2. Articolo 88 del CCII (Trattamento dei crediti tributari e contributivi), come
sostituito dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024
L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto
con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in
materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di
concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle
modifiche intervenute, stabilisce che: “[…] Per i contributi previdenziali amministrati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale […] il voto sulla proposta è espresso ai sensi
dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale”.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore,
esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il
pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle
Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Come già precisato al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del CCII, copia
della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il
Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore,
nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto
della medesima.
In ordine all’individuazione delle competenze delle Sedi territoriali, ai fini dell’espressione del
voto, si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo.
Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di
coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell'articolo 107 del CCII, dalla
Direzione territoriale competente.
Resta fermo altresì che, qualora la Sede competente, in base alle predette indicazioni, sia
diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato,
l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione in rappresentanza delle altre
Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente
Direttore regionale.
In relazione alla disciplina illustrata nei precedenti paragrafi 1 e 2, le disposizioni di cui alla
determinazione presidenziale n. 7 del 17 gennaio 2013, avente a oggetto: “Attribuzione del
potere decisionale in materia di proposte di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
contributi previdenziali e assistenziali amministrati dall’INPS e dei relativi accessori ai sensi
dell’art. 182-ter commi 1 e 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267”,continuano ad avere
efficaciacon riguardo alle proposte presentate fino al 27 settembre 2024.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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