Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3568/2025

Incarichi dirigenziali di livello generale. Interpello per posto funzione centrale

Pubblicato: 25/11/2025 In vigore dal: 25/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Incarichi dirigenziali di livello generale. Interpello per posto funzione centrale

Testo normativo

Direzione Generale Roma, 26-11-2025 Messaggio n. 3568 Allegati n.2 OGGETTO: Incarichi dirigenziali di livello generale. Interpello per posto funzione centrale Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 186 del 26 novembre 2025 (allegato 1) è stato istituito un incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca di cui all’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025, con decorrenza 1° gennaio 2026, denominato “Prevenzione e deflazionamento del contenzioso seriale e revisione e semplificazione dei contenuti e delle motivazioni dei provvedimenti e degli atti”. Ciò premesso, si comunica l’avvio, su base nazionale, della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale per la copertura del predetto posto funzione centrale di nuova istituzione, secondo la previsione dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001, dei Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 6 luglio 2022 e delle disposizioni contenute nel Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge 190/2012, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 159 del 16 ottobre 2025 (allegato 2). Si informa che le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica secondo le modalità di seguito dettagliate. CANDIDATURE DEL PERSONALE DIPENDENTE INPS Il personale appartenente ai ruoli dell’Istituto potrà inviare, entro il 1° dicembre 2025, la manifestazione di disponibilità per il predetto posto funzione, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito intranet dell’Istituto, seguendo il percorso HOME/Servizi ai dipendenti/Interpello dirigenti. Dalla pagina Home della procedura è possibile selezionare il pulsante del menù di sinistra “Acquisisci/Modifica domanda”, all’interno della maschera il/la candidato/a dovrà indicare: l’incarico attualmente ricoperto nella sede di appartenenza e la data di decorrenza dello stesso; eventuali precedenti incarichi presso la stessa sede; la laurea (Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento), la denominazione della stessa, l’Istituto e la data di conseguimento. Tali informazioni verranno memorizzate a sistema e risulteranno precompilate nelle future domande di interpello; le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, confermando, con il segno di spunta, il testo precompilato nell’apposito campo; eventuali note: in tale campo potranno essere specificate particolari circostanze ritenute meritevoli di considerazione ai fini della presente procedura. Si potrà, quindi, selezionare la preferenza attraverso l’apposito menu a tendina nella sezione “Scelta incarichi”. Alla domanda deve essere allegata una sintetica relazione nella quale possono essere illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico per il quale si concorre. La stessa potrà essere inserita testualmente nel campo a disposizione, o caricata in formato pdf. La procedura precarica in automatico il curriculum vitae attualmente pubblicato sul sito dell’Istituto (estratto da procedura VEGA), che sarà visualizzabile attraverso il pulsante “Visualizza CV VEGA”. Qualora il/la candidato/a voglia allegare alla domanda un curriculum vitae diverso da quello presente in Vega, potrà allegare il relativo file (solo in formato pdf) attraverso l’apposita funzione “Aggiorna CV”. È prevista la possibilità di salvare una bozza dei dati inseriti, attraverso la funzionalità “SALVA DOMANDA IN BOZZA”. Per l’invio definitivo della domanda così compilata, procedere cliccando l’apposito pulsante “INVIA DOMANDA” in fondo alla pagina, in tal modo i dati generali della stessa saranno acquisiti in procedura. Si precisa che è consentito comunque procedere alla loro modifica fino alla scadenza dei termini previsti attivando, dal menu di sinistra, il pulsante “Acquisizione domanda/Bando INPS Dirigenti”. Il/la candidato/a riceverà una e-mail, al proprio indirizzo di posta elettronica, che comunica l’avvenuta acquisizione della domanda. Per maggiori dettagli sul funzionamento della procedura si rimanda al “Manuale utente” ivi disponibile. CANDIDATURE DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI NON DIPENDENTI INPS L’interpello di cui al presente messaggio è rivolto anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero, ai soggetti di cui all’art. 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo. I soggetti di cui sopra, entro il 1° dicembre 2025, potranno inviare la manifestazione di disponibilità per il predetto posto funzione, utilizzando esclusivamente la procedura informatica presente nel sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Avvisi, Bandi e Fatturazione” - “Interpelli” accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Dalla pagina Home della procedura è possibile selezionare il pulsante del menu di sinistra “Acquisizione domanda/Bando INPS Dirigenti”, all’interno della maschera il/la candidato/a troverà precompilati i campi relativi al nome, cognome codice fiscale e indirizzo mail indicati al momento del rilascio delle credenziali, e dovrà indicare: l’Ente di provenienza; il ruolo: si dovrà specificare se si è un “DIRIGENTE PA per CONCORSO” (in caso di superamento di pubblico concorso), “DIRIGENTE A CONTRATTO” (ex art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001) o “ALTRO”, in cui è presente un apposito text box a campo libero.; l’incarico attualmente ricoperto e la data di decorrenza dello stesso; eventuali precedenti incarichi ritenuti rilevanti; la laurea (Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento), la denominazione della stessa, l’Istituto e la data di conseguimento; le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, confermando, con il segno di spunta, il testo precompilato nell’apposito campo; eventuali note: in tale campo potranno essere specificate particolari circostanze ritenute meritevoli di considerazione ai fini della presente procedura. Si potrà, quindi, selezionare la preferenza attraverso l’apposito menu a tendina nella sezione “Scelta incarichi”. Alla domanda deve essere allegata una sintetica relazione nella quale possono essere illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all’incarico per il quale si concorre. La stessa potrà essere inserita testualmente nel campo a disposizione, o caricata in formato pdf. Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae (esclusivamente in formato pdf.) attraverso l’apposita funzione “Aggiorna CV”. È prevista la possibilità di salvare una bozza dei dati inseriti, attraverso la funzionalità “SALVA DOMANDA IN BOZZA”. Per l’invio definitivo della domanda così compilata, procedere cliccando l’apposito pulsante “INVIA DOMANDA” in fondo alla pagina, così i dati generali della stessa saranno acquisiti in procedura. Si precisa che è consentito comunque procedere alla loro modifica fino alla scadenza dei termini previsti attivando, dal menu di sinistra, il pulsante “Acquisizione domanda/Bando INPS Dirigenti”. Per maggiori dettagli sul funzionamento della procedura si rimanda al “Manuale utente” ivi disponibile. ESAME DELLE CANDIDATURE L’Istituto procederà prioritariamente all’esame delle candidature presentate dai dirigenti appartenenti ai propri ruoli e, successivamente, all’esame di quelle dei dirigenti dipendenti delle Amministrazioni di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e, nell’ipotesi in cui non rinvenga le necessarie professionalità nei ruoli dell’Istituto, all’esame delle candidature presentate dai soggetti di cui all’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. Per problematiche relative alla procedura, è possibile scrivere alla seguente casella Vega3Admins@inps.it Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti è possibile scrivere alla seguente casella AdesioniTitolaritaSedi@inps.it. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga Allegato 1 – Deliberazione CdA n. 186 del 26 novembre 2025 Allegato 2 – Deliberazione CdA n. 159 del 16 ottobre 2025 ALLEGATO 1 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 186 OGGETTO: Individuazione di un incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca di cui all’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali d ell’Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 26 novembre 2025 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’INPS; Visto il D.M. 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’INPS; Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con Determinazione commissariale n.49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.182 del 12 novembre 2025; Vista la Determinazione del Direttore generale n.21 del 19 febbraio 2025 con la quale è stato istituito il Progetto gestionale con caratteristiche di trasversalità e di rilievo organizzativo, di livello dirigenziale non generale, denominato “Prevenzione e deflazionamento del contenzioso seriale nelle Aree critiche”; Vista la successiva Determinazione del Direttore generale n.115 del 31 marzo 2025 di conferimento dell’incarico di Responsabile del suddetto Progetto di livello non generale; Vista la Linea Guida gestionale n.3 per il 2026 (“Consolidamento delle azioni di deflazione e contenimento del contenzioso”) di cui alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.150 del 1° ottobre 2025; Vista la Linea Guida gestionale n.17 per il 2026 (“Semplificazione dei contenuti e delle modalità di comunicazione con l’utenza anche attraverso l’ulteriore miglioramento della qualità delle comunicazioni individuali…”) di cui alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione n.150 del 1° ottobre 2025; Considerata l’opportunità di coordinare, seppur temporaneamente, in un unico contesto organizzativo, sia le attività gestionali relative alla riduzione del contenzioso amministrativo e giudiziario che al miglioramento della qualità e delle motivazioni dei provvedimenti e delle comunicazioni inviate agli utenti, anche in funzione Il Segretario Il Presidente REP. n. 400 di riduzione dei ri-contatti, delle richieste di chiarimenti, dei riesami e del contenzioso; Ritenuto prioritario garantire nel più breve tempo possibile un quadro completo dei possibili interventi necessari per l’attuazione delle Linee guida gestionali sopra citate; Ritenuto che l’approccio sistemico a tali problematiche necessiti di una preliminare e specifica attività di analisi, studio e ricerca orientata all’individuazione degli ambiti di sviluppo delle attività che l’Inps già svolge nei settori del contenzioso e della predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni verso l’esterno, in un’ottica di adattamento e miglioramento delle prassi amministrative, delle circolari e dei messaggi nonché di semplificazione del linguaggio e maggiore attenzione alle motivazioni dei singoli atti; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’individuazione di un incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca – denominato “Prevenzione e deflazionamento del contenzioso seriale e revisione e semplificazione dei contenuti e delle motivazioni dei provvedimenti e degli atti” - che svolga le predette attività di studio e progettazione sugli ambiti di azione e le iniziative che l’Istituto dovrà sviluppare per conseguire la riduzione del contenzioso amministrativo e giudiziario di natura seriale nonché la semplificazione dei contenuti dei provvedimenti e delle modalità di comunicazione con le varie tipologie di utenza, soprattutto grazie al rafforzamento della motivazione dei propri atti e all’utilizzo di linguaggi e forme adeguate, eventualmente anche grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie; Considerato che il predetto Incarico assorbe attività e funzioni del Progetto di livello non generale di cui alla Determinazione n.21/2025 denominato “Prevenzione e deflazionamento del contenzioso seriale nelle Aree critiche”; Tenuto conto che l’individuazione del nuovo incarico di prima fascia avviene nel rispetto del numero massimo di dirigenti di I fascia (46) previsto dal vigente PIAO; Vista la relazione della Direzione Generale DELIBERA di individuare un incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con decorrenza 1° gennaio 2026 e con una durata di 3 anni, ai sensi dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025. Tale incarico – denominato “Prevenzione e deflazionamento del contenzioso seriale e revisione e semplificazione dei contenuti e delle motivazioni dei provvedimenti e degli atti” – svolgerà attività di studio e progettazione di azioni e iniziative che l’Istituto dovrà sviluppare per conseguire la riduzione del contenzioso amministrativo e giudiziario di natura seriale nonché la semplificazione dei contenuti dei provvedimenti e delle modalità di comunicazione con le varie tipologie di utenza, soprattutto grazie al rafforzamento della motivazione dei propri atti e all’utilizzo di linguaggi e forme adeguate, eventualmente anche grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie. La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del DPR n. 639/1970 al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La stessa è altresì trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Segretario Il Presidente ALLEGATO 2 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELIBERAZIONE N. 159 OGGETTO: Modifiche al “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012” adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 16 ottobre 2025 Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639; Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88; Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479; Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366; Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto i l Regolamento di organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario Straordinario n.49 del 14 settembre 2023; Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 158 del 16 ottobre 2025; Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 16, comma 1, lett. l quater); Il Segretario Il Presidente REP. n. 335 Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; Visto il “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012” adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018; Visto il Piano Nazionale Anticorruzione adottato con la delibera n. 1064 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 13 novembre 2019, ed in particolare l’allegato n. 1, denominato “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” nel quale vengono indicate le aree maggiormente esposte al rischio corruzione, e l’allegato n. 2 relativo a “La rotazione ordinaria del personale” nel quale vengono fornite indicazioni in relazione all’individuazione dei criteri e alla programmazione della misura; Preso atto che l’ANAC ha individuato ulteriori aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, denominate “aree di rischio generali”, integrando quelle cosiddette “obbligatorie” indicate dalla citata legge 190/2012; Vista la delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l) quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”; Vista la Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 17 del 29 gennaio 2025 e successivamente aggiornato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 129 del 16 luglio 2025 e n. 145 del 17 settembre 2025; Preso atto della necessità di modificare il citato “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012”, al fine di recepire sia le modifiche intervenute nella normativa anticorruzione che le indicazioni fornite dall’ANAC in materia di “gestione del rischio corruzione” nei PNA e nelle Linee guida citate; Tenuto conto che la rotazione del personale costituisce sia una misura preventiva della corruzione, che un criterio organizzativo di carattere generale, idoneo a conseguire una migliore organizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate nonché ad accrescere e valorizzare le professionalità presenti all’interno dell’Istituto; Tenuto conto, altresì, che, nella individuazione dei criteri di rotazione del personale dell’Istituto, le finalità sottese alla rotazione medesima vanno contemperate con quelle dirette ad assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la puntuale erogazione delle prestazioni e la qualità dei servizi resi; Preso atto, pertanto, dell’opportunità di prevedere per alcuni incarichi, sia dirigenziali che di coordinamento, la possibilità di riattribuzione per una terza volta, nel caso in cui l’interessato maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza della durata fissata per il nuovo incarico attribuito; Vista la relazione della Direzione generale; Su proposta del Direttore generale, DELIBERA di modificare - per le ragioni indicate in premessa - il “Regolamento in materia di rotazione del personale di cui alla legge n. 190/2012” adottato con determinazione presidenziale n. 26 del 20 marzo 2018. Il testo del Regolamento, come sopra modificato, è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. La presente deliberazione viene inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dell’Economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione pubblica. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Gaetano Corsini Gabriele Fava REGOLAMENTO IN MATERIA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE N. 190/2012 Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento definisce i criteri della rotazione del personale operante nei settori particolarmente esposti al rischio corruzione, prevista dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nel rispetto dei principi e degli indirizzi enunciati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei Piani Nazionali Anticorruzione. 2. La rotazione del personale, come disciplinata dal presente regolamento, rappresenta, altresì, un criterio organizzativo di carattere generale che l’Istituto adotta al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, accrescere e valorizzare le professionalità presenti al suo interno. Art. 2 Principi generali e strumenti di attuazione 1. I criteri di rotazione di cui al presente regolamento sono definiti nell’ottica di contemperare le finalità di cui all’art. 1 con quelle dirette ad assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, nonché la puntuale erogazione delle prestazioni e la qualità dei servizi resi. 2. Si assume, pertanto, quale presupposto fondamentale, il principio per il quale la rotazione non può implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie. 3. Nell’Istituto, il presidio del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa è, inoltre, garantito dal sistema dei “controlli interni” previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione, nonché dal sistema dei “controlli del processo produttivo” che, in particolare, coinvolge tutte le strutture e le risorse dell’Ente, e si articola in un insieme di regole, procedure, azioni - suscettibili di implementazioni ed aggiornamenti da parte dell’amministrazione - che contribuiscono ad assicurare la correttezza e la stabilità dei processi di produzione, nonché la sorveglianza costante sui fattori di rischio operativo. 1 4. L’introduzione dei criteri di rotazione delineati nel presente documento tiene conto, altresì, del processo di acquisizione di nuove risorse avviato dall’Istituto. 5. Il presente regolamento è, altresì, improntato al principio in virtù del quale la maggiore o minore ampiezza dei poteri e compiti assegnati e/o la maggiore o minore fungibilità del ruolo ricoperto determinano una maggiore o minore necessità di rotazione. 6. La rotazione può essere attuata attraverso la modifica dei compiti e delle responsabilità attribuiti al personale (rotazione di carattere funzionale) e/o attraverso l’attribuzione di compiti e responsabilità afferenti ad ambiti territoriali differenti (rotazione di carattere territoriale). 7. Resta ferma l’applicazione, da parte dell’Istituto, di tutte le altre misure di prevenzione della corruzione, obbligatorie ex lege e individuate di iniziativa dall’Amministrazione, comprese quelle concernenti gli adempimenti in tema di “trasparenza”, nei termini annualmente fissati in sede di aggiornamento del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. La rotazione si pone in un rapporto di complementarità sia rispetto alle altre misure di prevenzione della corruzione, sia rispetto al sistema di “gestione del rischio corruzione”, parimenti attuato dall’Istituto e inteso, in conformità alle previsioni dei Piani Nazionali Anticorruzione, quale insieme di iniziative coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’attività dell’amministrazione al fine di ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi. Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione 1. I settori particolarmente esposti al rischio corruzione sono quelli individuati dall’art. 1, comma 16, della legge n.190/2012 e specificati dall’allegato n. 1 del PNA 2019 nonché quelli indicati dall’Istituto nel “Registro degli eventi rischiosi” e, segnatamente, quelli deputati allo svolgimento dei procedimenti relativi a: a. acquisizione e gestione del personale; b. contratti pubblici; 2 c. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; d. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; g. affari legali e contenzioso; h. incarichi e nomine; i. performance, organizzazione e sistemi informativi ed innovazione digitale; j. supporto agli organi; k. studi, ricerche e rilevazioni statistiche attuariali; l. comunicazione e protezione dati. 2. Considerata la trasversalità e la stretta connessione tra i diversi processi dell’Istituto, nonché gli interessi pubblici tutelati, la misura della rotazione del personale si applica a tutti i settori. Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai dirigenti, ai coordinatori, anche generali, dei rami professionali legale, tecnico-edilizio e statistico attuariale, al coordinatore generale medico legale ed ai responsabili di U.O. medico legali, centrali e territoriali, nonché ai responsabili di posizione organizzativa, ed integra quanto già previsto nelle disposizioni adottate dall’Istituto in tema di rotazione, per dirigenti e professionisti. 2. Per le norme di carattere generale di cui agli artt. 2, 10, 11 e 12 il presente regolamento trova applicazione nei confronti di tutto il personale dipendente ovvero in servizio presso l’Istituto con altro tipo di rapporto di lavoro. 3 Art. 5 Rotazione del personale dirigenziale 1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione dei dirigenti, nel rispetto delle previsioni normative e delle disposizioni dell’Istituto sui criteri per il conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali, al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell’incarico. 2. Il criterio per la rotazione del personale dirigenziale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 3. Per i dirigenti è prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento. 4. Per gli incarichi di livello dirigenziale non generale afferenti alle strutture della Direzione generale, è possibile, in via di eccezione, l’attribuzione del medesimo incarico per una terza volta, tenuto conto dell’alta specializzazione dei compiti assegnati e della particolare competenza posseduta, nonché dell’esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento. 5. Qualora le attività svolte dal dirigente destinatario della attribuzione, ai sensi del comma precedente, del medesimo incarico per una terza volta, siano riconducibili a quelle di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento, il Responsabile di Struttura centrale è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle stesse, anche attraverso ulteriori controlli a campione, finalizzati ad evitare il verificarsi di fenomeni a rischio di corruzione. 6. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 3, è consentita per gli incarichi dirigenziali di livello generale, nonché per gli incarichi dirigenziali territoriali di livello non generale, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il dirigente maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito. 4 7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6, nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello dirigenziale, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico sarà comunque consentita decorso un periodo di durata almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi. 8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali, previsti dalle disposizioni dell’Istituto. 9. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale, consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista. 10. Nell’ottica di garantire la continuità della gestione amministrativa, di norma, la rotazione degli incarichi dirigenziali deve essere espletata, da un punto di vista temporale, in modo asincrono alla rotazione del personale di cui ai successivi artt. 9 e 10. Art. 6 Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento Medico- legale 1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione del coordinatore generale medico-legale, dei coordinatori centrali medico legali e del personale medico responsabile di Unità Operative Semplici (UOS) e Complesse (UOC), nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell’incarico. 2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell’Istituto, la rotazione dei medici già titolari di incarico di coordinamento 5 e/o di responsabilità di UOS o UOC, può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell’ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione. 4. Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo è prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento. 5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il medico maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito. 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico è comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi. 7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale, consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista. 8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti dalle disposizioni dell’Istituto. Art. 7 Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento Legale e Tecnico-edilizio 1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione dei Professionisti delle Aree Legale e Tecnico-edilizio, titolari di incarico di coordinamento generale, centrale e territoriale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell’incarico. 6 2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale e/o territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell’Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell’ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione. 4. Per i titolari di incarichi di cui al presente articolo, è prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento. 5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il professionista maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito. 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto, in sede di procedura per il conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico è comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi. 7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale, consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista. 8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti dalle disposizioni dell’Istituto. 7 Art. 8 Rotazione dei titolari di incarichi di coordinamento statistico-attuariale 1. Fermi restando i principi e criteri di carattere generale sopra enunciati, la rotazione del professionista statistico-attuariale, titolare dell’incarico di coordinamento generale o centrale, nel rispetto delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi, nonché al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle ipotesi di applicazione di misure cautelari, avviene al termine dell’incarico. 2. Il criterio per la rotazione del titolare dell’incarico di cui al presente articolo è di tipo funzionale secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 3. Al fine di salvaguardare le professionalità acquisite e le conoscenze dell’Istituto, la rotazione dei professionisti già titolari di incarico di coordinamento può avvenire con la permanenza, senza incarico, nell’ambito dello stesso ufficio o settore di specializzazione. 4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, per una sola volta, laddove si ravvisino esigenze organizzative e/o funzionali, adeguatamente motivate nel relativo provvedimento di conferimento. 5. Fermo restando quanto sopra, in deroga a quanto indicato al comma 4, è consentita, al fine di garantire continuità gestionale, la riattribuzione dell’incarico per una terza volta, nel caso in cui il professionista statistico- attuariale maturi il diritto alla pensione di vecchiaia per il raggiungimento dei limiti ordinamentali prima della scadenza dell’ulteriore incarico attribuito. 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto in sede di procedura per il conferimento degli incarichi, è consentita la candidatura esclusivamente con riferimento a posizioni diverse. La candidatura per il medesimo incarico sarà comunque consentita decorso un periodo di durata, senza incarico o con altro incarico, almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi. 7. Al fine di assicurare l’osservanza dei tempi di rotazione, è previsto un sistema di monitoraggio, disciplinato dal successivo art. 14, che, con cadenza annuale, consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista. 8 8. L’attribuzione del nuovo incarico, in conseguenza della rotazione, avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità per il conferimento degli incarichi, previsti dalle disposizioni dell’Istituto. Art. 9 Rotazione dei titolari di posizione organizzativa 1. In analogia con i limiti legali previsti per la durata degli incarichi dirigenziali e secondo criteri di ragionevolezza, per il personale titolare di posizione organizzativa, la permanenza nell’incarico viene fissata in conformità delle previsioni ordinamentali e contrattuali sulla durata dei medesimi. 2. Il criterio per la rotazione del personale di cui al presente articolo è di tipo funzionale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 3. Qualora non sia possibile attuare la rotazione funzionale, può essere applicato il criterio di rotazione su base territoriale, secondo le definizioni di cui all’art. 2, comma 6. 4. È prevista la possibilità di riattribuzione dell’incarico già ricoperto, laddove si ravvisino esigenze organizzative adeguatamente rappresentate dal Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano. 5. Fermo restando quanto sopra, l’incarico può essere attribuito per una terza volta per motivate e rilevanti esigenze di carattere organizzativo volte ad assicurare la continuità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, adeguatamente rappresentate, dal Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano. 6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il Responsabile di Struttura centrale/Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano è tenuto ad effettuare il monitoraggio delle attività svolte dal dipendente interessato, anche attraverso ulteriori controlli a campione, finalizzati ad evitare il verificarsi di fenomeni a rischio di corruzione. 7. Nell’ipotesi di avvenuta riattribuzione dell’incarico già ricoperto alle condizioni di cui ai precedenti commi, non è consentita la candidatura dei funzionari che abbiano già ricoperto l’incarico oggetto del bando di interpello/selezione nel periodo di durata precedente alla pubblicazione del bando medesimo. Tale personale può presentare la candidatura per una posizione organizzativa diversa da quella precedentemente ricoperta. La candidatura per il medesimo 9 incarico è comunque consentita decorso un periodo, senza incarico o con altro incarico, di durata almeno pari a quello previsto dalle disposizioni ordinamentali e contrattuali sulla durata degli incarichi. 8. L’osservanza dei tempi di rotazione dei titolari di posizione organizzativa sarà oggetto di monitoraggio annuale che consenta di verificare l’effettivo avvicendamento alla scadenza temporale prevista come disposto dal successivo art. 14. 9. La rotazione degli incarichi di posizione organizzativa deve, di norma, uniformarsi al criterio di asincronicità secondo la logica e le finalità già previste per la rotazione dei dirigenti. Il funzionario, trasferito a nuovo ufficio, potrà collaborare con un Dirigente con esperienza specifica nel settore già consolidata. 10. Ai fini della rotazione, una volta scaduto l’incarico a seguito del decorso del limite temporale di cui al comma 1, l’attribuzione del nuovo incarico deve avvenire nel rispetto dei requisiti di partecipazione e secondo le modalità stabiliti dall’Istituto. 11. Nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, è facoltà dell’Istituto disporre la proroga degli incarichi di cui al presente articolo, per un periodo massimo di sei mesi. Art. 10 Rotazione del personale 1. Fatte salve le specifiche disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, la rotazione deve intendersi quale criterio organizzativo di carattere generale, applicabile a tutto il personale, nell’ottica di prevenire il consolidarsi di relazioni che possano generare dinamiche irregolari nella gestione amministrativa. 2. La rotazione rappresenta una misura ulteriore rispetto alle altre azioni di contrasto alla “corruzione” richiamate nel PIAO e, in considerazione delle implicazioni che la stessa comporta, deve essere necessariamente adeguata alle esigenze organizzative e funzionali di ciascun ufficio, al fine di evitare che dalla stessa possano derivare inefficienze e malfunzionamenti. 3. La valutazione sull’adozione delle misure attuative della rotazione è rimessa al responsabile della struttura nella quale il predetto personale è incardinato. 10 Art. 11 Rotazione del personale in situazione di conflitto di interessi 1. Nell’ipotesi in cui si configuri, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni dell’Istituto in materia, un sopravvenuto conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il sereno e regolare esercizio delle funzioni di servizio e “in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”, il personale interessato è destinato allo svolgimento di un incarico relativo ad un ambito operativo diverso da quello caratterizzante l’attività precedentemente svolta o comunque ad un incarico analogo ma competente rispetto a diverso bacino di utenza. 2. Nell’ipotesi in cui la situazione di conflitto riguardi un dirigente, le attività oggetto di conflitto devono essere riassunte dal dirigente gerarchicamente sovraordinato che, nelle more della individuazione del nuovo titolare, deve garantirne il presidio in prima persona o individuare un altro dirigente cui affidare la responsabilità delle funzioni interessate. 3. Analogamente, qualora interessato dalla situazione di conflitto sia personale appartenente alle Aree professionali o all’Area Medica, le attività sono proseguite dal rispettivo coordinatore/responsabile di riferimento fino alla individuazione di un nuovo incaricato. 4. Qualora il conflitto riguardi funzionari titolari di posizione organizzativa, il dirigente deve avocare a sé ogni compito relativo al procedimento interessato fino alla nomina del nuovo titolare. Nel caso in cui il conflitto di interesse comprometta l’ordinario espletamento delle attività di competenza del titolare di posizione organizzativa coinvolto, quest’ultimo può essere ricollocato secondo le modalità di attribuzione delle posizioni organizzative vigenti presso l’Istituto. Art. 12 Rotazione del personale sottoposto a procedimento penale o disciplinare 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lett. L quater), del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 24, del D. Lgs n. 95/2012, 11 convertito nella legge n. 135/2012, dai Piani Nazionali Anticorruzione e dalla delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 che hanno fornito indicazioni per l’applicazione della suddetta tipologia di rotazione, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva, l’Istituto procede all’assegnazione del dipendente interessato ad altro ufficio, salva la possibilità di sospensione del rapporto. 2. Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale, il Dirigente di livello generale gerarchicamente sovraordinato dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione dell’interessato ad altro incarico. 3. Qualora il dipendente sia un medico o professionista titolare di incarico di responsabile di Unità Operativa o di Coordinamento, il Direttore generale, su proposta del Coordinatore generale di riferimento, dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione dell’interessato ad altro incarico. 4. Qualora il dipendente sia un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale ovvero il Coordinatore generale di uno dei rami professionali, il Presidente, su proposta del Direttore Generale, dispone, con provvedimento motivato, la revoca dell’incarico e l’assegnazione dell’interessato ad altro incarico. 5. Tra i fatti di natura corruttiva sono ricompresi i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione» del Codice penale, nonché i reati di cui agli artt. 346 bis, 353, 353 bis c.p. Art. 13 Piano Formativo 1. L’Istituto elabora, sulla base di una preliminare rilevazione dei fabbisogni, un programma organico e trasversale di formazione e qualificazione professionale destinato a tutti i dipendenti non appartenenti ai ruoli dirigenziali e/o professionali, nell’ottica di assicurare la continuità operativa delle strutture organizzative, il consolidamento e la trasmissione delle competenze specialistiche e operative, al fine di consentirne l’impiego nelle varie aree di attività istituzionali. 2. Al medesimo fine, pianifica - previa rilevazione del fabbisogno individuale - specifiche e mirate attività di formazione, realizzate con diverse modalità di intervento, per il personale titolare di una posizione organizzativa interessata 12 dalla rotazione per effetto dell’applicazione dei criteri di cui all’art. 9 del presente regolamento. 3. Nell’iter delle procedure di interpello per l’attribuzione di incarichi di posizione organizzativa avvalendosi anche delle attività di monitoraggio previste all’art. 14, è previsto un congruo periodo/finestra - successivo all’espletamento della procedura di selezione e precedente all’effettivo conferimento dell’incarico - in cui il nuovo responsabile di posizione organizzativa è adeguatamente affiancato dal precedente titolare. 4. Le modalità di affiancamento prevedono, nello specifico, l’alternanza di sessioni di affiancamento/”on the job” (per l’apprendimento sul campo) e di momenti di formazione “off the job” (in aula, per la contestualizzazione necessaria ad acquisire abilità complesse) strutturate in modo da guidare la risorsa, individuata come neo-titolare, verso il massimo livello di autonomia e operatività, anche attraverso modalità di co-gestione del lavoro. 5. Al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi formativi, la Direzione centrale Risorse umane e le Direzioni regionali devono avere cura di contemperare necessità organizzative e logistiche, destinando comunque alle attività formative un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi. Art. 14 Monitoraggio della rotazione 1. In coerenza con quanto disposto dall’art 1, comma 10, lettera b) della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica l’effettiva rotazione degli incarichi attraverso l’acquisizione trimestrale di un report di dati trasmesso dalle Strutture competenti alla fornitura del dato medesimo. Art.15 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso, ivi compresi quelli conferiti in via provvisoria e/o oggetto di proroga, ferme restando le naturali scadenze dei medesimi. 13 2. Per il personale di cui all’art. 9 del presente regolamento, i limiti temporali rilevanti ai fini della rotazione cominciano a decorrere a partire dal primo incarico conferito ai sensi della determinazione del Direttore generale n. 26 del 26 febbraio 2025. 3. Nel caso in cui, anche a seguito di processi di riorganizzazione, l’incarico non trovi esatta corrispondenza in quelli precedenti, si ha riguardo all’oggetto principale dello stesso. 4. Qualora si renda necessario, gli incarichi di cui al presente regolamento sono prorogati per la durata non superiore a sei mesi e devono essere riattribuiti entro tale termine, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento. 5. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione. 14

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